Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/02886/013 in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (AS 2886),
premesso...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/2886/13 presentato da ORNELLA BERTOROTTA
martedì 10 ottobre 2017, seduta n. 894
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (AS 2886),
premesso che:
l'articolo 27 del disegno di legge in esame, estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione anche per la realizzazione e monitoraggio di interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea, per la durata degli interventi ed alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
considerato che:
la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) dispone che "i datori di lavoro pubblici e privati" sono tenuti ad avere alle loro dipendenze determinate quote di lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette;
nonostante il carattere generale della disposizione, ambasciate, consolati e rappresentanze permanenti all'estero, pur costituendo indubitabilmente "datori di lavoro pubblici" non applicano la citata disciplina;
nel merito della disciplina delle assunzioni del personale a contratto all'estero, invero, occorre osservare come la stessa sia regolata dal decreto ministeriale n. 032/655 del 16 marzo 2001 (Procedure di selezione ed assunzione di personale a contratto);
in tale decreto, così come nell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, non si fa il benché minimo accenno all'obbligo di assunzione di personale appartenente alle così dette categorie protette;
tale deroga rischia di configurarsi come un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di persone che, appartenenti alle categorie protette, non possono accedere alle cariche lavorative presso le ambasciate ed i consolati italiani all'estero;
da un altro punto di vista, tale deroga potrebbe risultare come una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale per quei soggetti, enti pubblici, organizzazioni sindacali, organizzazioni senza scopo di lucro o aziende ed enti privati che, laddove abbiano più di 15 dipendenti, vengono identificate dalla legge n. 68 del 1999 come soggetti obbligati ad assumere persone con disabilità, quando, viceversa, a parità di condizioni ambasciate e consolati italiani risultano esonerati da tale obbligo,
impegna il Governo a porre in essere un apposito intervento normativo volto a specificare che le disposizioni circa le assunzioni obbligatorie nelle quote previste dalla vigente normativa si applicano anche alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero specificando tuttavia che il collocamento dei disabili sia previsto nei soli servizi amministrativi.
(numerazione resoconto Senato G27.200)
(9/2886/13)
BERTOROTTA, PUGLIA