• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02858/005/ ... in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate", premesso che: la...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2858/5/11 presentato da ANDREA MANDELLI
martedì 10 ottobre 2017, seduta n. 347

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate",
premesso che:
la disciplina generale delle cosiddette clausole vessatorie è prevista nel codice civile all'articolo 1341 (Condizioni generali di contratto) - il quale al secondo comma dispone che "in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria" - e all'articolo 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari), il quale prevede che per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (...) si osserva la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, ovvero le clausole vessatorie sono inefficaci se non sono approvate per iscritto;
tale disciplina è stata poi sostituita dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), il quale disciplina agli articoli 33-38 e 139-141 le clausole vessatorie nei rapporti tra professionisti e consumatori, sanzionandole non più con la mera inefficacia ma con la nullità,
impegna il Governo:
a prevedere la possibilità di armonizzare la disciplina delle cosiddette clausole vessatorie in un diverso quadro normativo con quanto previsto nel codice civile e di prevedere che la nullità di tali clausole o patti venga rilevata, anche d'ufficio, dal giudice.
(0/2858/5/11)
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI