• C. 4680 EPUB Proposta di legge presentata il 5 ottobre 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4680 Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, a tutela delle vittime di reati contro la persona


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4680


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FERRARESI, SPADONI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, COLLETTI,
BUSINAROLO, SARTI
Modifica dell'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, a tutela delle vittime di reati contro la persona
Presentata il 5 ottobre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha inserito nel codice penale l'articolo 162-ter recante l'estinzione del reato per condotte riparatorie. L'istituto processuale prevede che, nei reati perseguibili a querela remissibile, il reato è estinto se, prima dell'inizio del dibattimento, l'imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato. La considerata avvenuta riparazione e la conseguente estinzione del reato sono tuttavia a discrezione del magistrato, che valuta il ristoro offerto dall'imputato e procede dopo aver sentito le parti. L'estinzione può operare, quindi, anche con il disaccordo della vittima, alla quale non viene riconosciuta la facoltà di opporsi quando ritenga che l'offerta riparatoria non sia congrua a quanto patito. Uno strumento di deflazione processuale, cioè atto a ridurre il carico di lavoro che grava sugli uffici giudiziari, che, ad avviso dei proponenti, comporta invero rilevanti criticità in grado di pregiudicare una piena tutela della vittima di reati, spesso più gravi di quelli erroneamente considerati dal legislatore idonei a un'estinzione pre-dibattimentale.
      Il meccanismo delineato dal nuovo articolo 162-ter del codice penale appare inoltre ledere il principio di eguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto altamente discriminatorio, soprattutto per la difformità con cui può essere applicato rispetto a situazioni che sono molto differenti tra loro all'interno dell'ampio raggio dei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione come, ad esempio, i reati contro il patrimonio e i reati contro la persona.
      In quest'ultimo caso desta particolare preoccupazione la possibile applicazione dell'estinzione del reato per condotte riparatorie anche agli atti persecutori, l'odioso reato di stalking di cui all'articolo 612-bis del codice penale che, nella sua fattispecie base legata ad asserite condotte più lievi, contempla la possibilità di revoca processuale della querela da parte della vittima, cioè nel caso in cui lo stalker «con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». In questa ipotesi, quindi, il giudice potrebbe valutare, come peraltro per tanti altri esecrabili reati contro la persona, la possibilità di estinguere il reato quando il reo si attivi per risarcire la vittima, fermo restando che lo stalking, anche nella sua forma più lieve, può spesso drammaticamente rappresentare un campanello d'allarme per condotte successivamente più gravi e violente.
      Allo stesso tempo è di tutta evidenza che, nell'evitare qualsiasi possibilità di estensione della norma di cui all'articolo 162-ter del codice penale al reato di stalking, non sarebbe né corretto, né possibile prevedere una modifica dello stesso reato di atti persecutori, magari ampliando la procedibilità d'ufficio o estendendo l'irrevocabilità della querela. Imporre l'irrevocabilità della querela per tutte le ipotesi di stalking lederebbe infatti la libertà di autodeterminazione della donna, la quale, ove adeguatamente supportata dallo Stato e dalle associazioni e in assenza di rischi personali, deve poter decidere ella stessa, e non subendo la decisione del giudice, se ritirare la denuncia e interrompere il sempre logorante percorso giudiziario della vicenda che la vede vittima.
      I sottoscrittori della presente proposta di legge avevano già denunciato a luglio 2017 che la norma poneva questi problemi, sia sui giornali, sia in fase di approvazione di emendamenti predisposti dagli stessi proprio per abrogare l'articolo 162-ter o, almeno, inserire la disposizione secondo la quale la vittima poteva opporsi alla decisione del giudice. Preoccupazioni confermate dalla prima applicazione concreta della norma da parte del tribunale di Torino, apparsa sui giornali il 5 ottobre 2017. Si apprende, infatti, che uno stalker è stato assolto poiché ha risarcito la vittima con 1.500 euro, anche se quest'ultima aveva rifiutato il ristoro.
      La presente proposta di legge, composta da un unico articolo che modifica l'articolo 162-ter del codice penale, vuole dunque venire incontro alle perplessità manifestate da più parti – Associazione nazionale dei magistrati tra tutte – sulla portata dell'applicabilità delle condotte riparatorie anche in relazione a reati gravi e odiosi. Si propone, pertanto, che gli unici reati estinguibili mediante condotte riparatorie da parte del reo siano quelli contro il patrimonio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 162-ter del codice penale, dopo le parole: «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione» sono inserite le seguenti: «per i delitti contro il patrimonio».