• C. 4623 EPUB Proposta di legge presentata il 3 agosto 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4623 Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4623


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAPELLI, TABACCI, DELLAI, CARUSO, CATANIA, FAUTTILLI, GIGLI, MARAZZITI, MARZANO, PIEPOLI, SANTERINI, SBERNA
Introduzione del principio del contrasto di interessi nella disciplina tributaria
Presentata il 3 agosto 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La lotta all'evasione fiscale è da sin troppo tempo un impegno che Governo e Parlamento affermano di voler adempiere, certamente con sincerità ma anche con risultati non sufficienti. Attuare una seria politica di contrasto all'evasione costituisce, quindi, un cardine di tutta l'azione per una politica che intenda aiutare concretamente le fasce sociali più deboli della popolazione, quelle più esposte alle crisi che ciclicamente colpiscono le economie degli Stati e che vengono penalizzate fortemente da un'evasione fiscale che costringe lo Stato a pesare, per esigenze indispensabili, proprio su quelle fasce deboli che, normalmente, non possono sfuggire al controllo fiscale, avvertito così come ingiusto e penalizzante.
      Si impongono, quindi, una riflessione attenta e costante e uno sforzo rivolto all'individuazione di obiettivi e di indirizzi di politica fiscale volta quanto meno a una sostanziale riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscali.
      Non bisogna, inoltre, dimenticare che l'evasione fiscale costituisce, di fatto, non solo un reato, ma anche, e diremmo soprattutto, un comportamento fortemente dannoso nei confronti di qualunque politica fiscale che i Governi intendano portare avanti, facendo perdere allo Stato una parte non trascurabile delle entrate a esso dovute, oltre che molta credibilità nei confronti dei cittadini.
      L'evasione comporta, com'è noto, effetti negativi molto pensanti, distorcendo l'allocazione delle risorse e interferendo con il normale funzionamento del mercato; inoltre, essa altera l'equità e la progressività del sistema tributario e infine, anche se spesso questo fattore viene colpevolmente trascurato, è sinergica alla corruzione e alla criminalità economica organizzata.
      Come detto, tra l'altro, l'evasione fiscale, comportando un aumento del livello della pressione fiscale per i contribuenti che adempiono correttamente ai propri doveri, genera iniquità sociale minando i princìpi di solidarietà e di legalità sui quali si fonda il patto tra lo Stato e i cittadini.
      Chi non dichiara quanto dovuto non soltanto ottiene per sé un vantaggio immediato, in termini di maggiori disponibilità finanziarie, ma gode ingiustamente dei vantaggi dovuti all'onestà di coloro che non vogliono, o non possono, evadere le tasse.
      Non può, poi, non osservarsi che, per quel che riguarda le imprese, chi evade il fisco genera di fatto condizioni di concorrenza sleale tra le imprese stesse, distorcendo le scelte economiche degli operatori, creando inefficienze del sistema produttivo e fornendo ingiusti vantaggi a chi, con i soldi dell'evasione fiscale, può fare investimenti non possibili per chi, onestamente, ha assolto i propri doveri.
      Per queste ragioni la presente proposta di legge prevede un meccanismo fiscale che abbia come obiettivo la riduzione del prelievo sui cittadini ma che contemporaneamente «arruoli» questi stessi cittadini contribuenti, rendendoli parte attiva di un nuovo meccanismo che, comportando un maggiore gettito fiscale, possa garantire servizi nuovi e più efficienti.
      Il nostro Paese ha bisogno di un fisco che sappia ripristinare il senso della fedeltà fiscale, con una rigorosa lotta all'evasione, in modo che pagando tutti il giusto sia possibile che ciascuno paghi meno. Si deve tenere presente che, com'è noto, l'evasione in Italia ha una consistenza abnorme rispetto ai maggiori partner europei e rappresenta una «pandemia» che comporta, come accennato, una gravissima alterazione dell'intero sistema economico.
      La lotta all'evasione non può rappresentare, pertanto, un mero strumento per incrementare le entrate, ma deve puntare a rendere più equo ed efficiente il sistema economico, alleviando la pressione tributaria sui contribuenti e sulle imprese oneste, in conformità a un nuovo patto con il fisco reso cogente da un meccanismo automatico di destinazione del maggiore gettito alla riduzione delle aliquote fiscali.
      Per ottenere gli scopi indicati, la presente proposta di legge introduce un meccanismo innovativo molto semplice e in parte già esistente, consentendo le detrazioni in favore di chi effettua una determinata spesa per l'acquisto di un bene o di un servizio, in modo da incentivare l'emissione della ricevuta o della fattura fiscale ed evitare l'evasione da parte del fornitore del bene o del servizio. Alla fine dell'anno fiscale la categoria fornitrice del bene o del servizio potrà essere sorteggiata dall'Agenzia delle entrate e quanto pagato dal contribuente potrà essere detratto in misura doppia rispetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Si tratta di un meccanismo di contrasto fiscale di interessi, che dovrà prevedere la possibilità di detrarre in dichiarazione dei redditi fino a un massimo di cinque categorie di fornitori di beni e di servizi e quindi di tipologie di spesa, estratte a sorte dall'Agenzia delle entrate.
      Meccanismi similari sono già in essere ed evidenziano come la «collaborazione» dei contribuenti privati stia facendo emergere i «redditi autonomi» che molto spesso faticano a essere identificati: nel momento in cui, infatti, si riconosce al compratore la possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito una parte consistente del valore del bene o del servizio acquistato, si aumenta l'incentivo per il suddetto compratore a farsi rilasciare dal venditore un'evidenza fiscale (fattura, ricevuta o scontrino) dell'avvenuta transazione, costringendo quindi quest'ultimo ad adempiere ai propri obblighi dichiarativi. Si otterrebbe in questo modo l'interruzione di una connivenza dei fruitori «consumatori finali» in ordine a un'omessa fatturazione, o a una sotto-fatturazione, grazie all'introduzione di uno strumento premiale, capace di invogliare i consumatori finali a sopportare il maggiore costo, rappresentato dall'IVA in fattura completamente indeducibile e che potrebbe, però, essere rimborsata al momento del pagamento delle tasse. Inoltre, il meccanismo ha la possibilità di essere considerato come un ulteriore strumento di lotta all'evasione fiscale. Si tratta, infatti, di uno strumento che tende ad agire all'interno della «convergenza di interessi» che si crea tra le due parti coinvolte rovesciando proprio questa convergenza in un contrasto di interessi, fecondo per il consumatore finale e per lo Stato.
      Questo strumento non può ovviamente essere visto come la panacea di tutti i mali ma può tranquillamente convivere con gli altri già previsti nel nostro ordinamento, volti alla garanzia di una maggior equità nella distribuzione del carico fiscale, collaborando alla riduzione del debito pubblico, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica nonché alla realizzazione di azioni pubbliche di natura sociale.
      Il risultato atteso in particolare dal meccanismo del contrasto, ossia un aumento di gettito di carattere permanente, è indicato nella presente proposta di legge con finalità precise: il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, l'incremento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e iniziative di carattere sociale.
      Non è, tuttavia, possibile definire ex ante l'entità e i tempi necessari per tale emersione. È anzi presumibile che gli effetti più consistenti si manifestino soltanto quando i contribuenti abbiano adeguato i propri comportamenti ai nuovi paradigmi. Nell'immediato, è necessario quindi fare fronte agli effetti più diretti di diminuzione del gettito dovuti alla detraibilità delle spese sorteggiate.
      Per tali ragioni, al fine di scongiurare, nella fase iniziale di sperimentazione, effetti negativi per la finanza pubblica, è prevista l'istituzione in via sperimentale di un'imposta patrimoniale, attraverso la quale chiamare le grandi fortune private a concorrere agli obiettivi indicati dalla proposta di legge. In particolare, il gettito dell'imposta patrimoniale è prioritariamente, ma non esclusivamente, finalizzato a compensare la deducibilità delle spese sorteggiate, per permettere l'avvio del contrasto di interessi, in attesa che lo stesso raggiunga la capacità di autofinanziarsi.
      Le maggiori entrate conseguibili tramite la citata imposta potranno, altresì, consentire il conseguimento degli obiettivi – già indicati – di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, di riduzione del debito pubblico e di attuazione di iniziative di carattere sociale. L'imposta sarà dovuta fino al 2024, mentre il contrasto di interessi, dopo una prima fase, nel caso in cui gli esiti della sperimentazione dimostrino che le minori entrate derivanti dalle detrazioni risultino interamente compensate dal maggiore gettito per emersione di base imponibile, assumerà carattere permanente nell'ordinamento a partire dal 2025. È, inoltre, prevista, al termine della fase di sperimentazione e qualora sia dimostrata l'efficacia del meccanismo, la possibile restituzione di una quota dell'imposta patrimoniale a valere sul possibile gettito aggiuntivo dovuto all'emersione di base imponibile.
      La proposta di legge si suddivide in tre capi, che disciplinano, rispettivamente: l'imposta patrimoniale (capo I), le disposizioni procedurali per il coordinamento dell'imposta patrimoniale con il contrasto di interessi, nel senso sopra indicato (capo II), e il nuovo istituto del contrasto di interessi (capo III).
      Il capo I prevede – come già accennato – l'introduzione, in via sperimentale e con carattere transitorio, dell'imposta patrimoniale che colpisce esclusivamente i veri «grandi patrimoni». Infatti, oltre alle numerose esclusioni soggettive e oggettive (tra le quali, a titolo esemplificativo, si indicano le abitazioni principali e gli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività principale del contribuente), è riconosciuta una franchigia, ossia un valore del patrimonio che, in ogni caso, è escluso dalla tassazione. Il capo II prevede un meccanismo finanziario in base al quale il gettito dell'imposta è prioritariamente finalizzato a finanziare, per il periodo transitorio, le misure sul contrasto dell'evasione fiscale disciplinate dal capo III. Al termine del periodo transitorio, qualora le misure sul contrasto di interessi dovessero essere in grado di autofinanziarsi, determinando un'emersione sufficiente a compensare gli oneri derivanti dalla detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), la disciplina del contrasto di interessi assumerà carattere permanente.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 istituisce un'imposta sui grandi patrimoni per i periodi d'imposta dal 2018 al 2024. L'imposta ha tenuto conto anche del modello costituito dalla francese «ìmpót de solidarìté sur la fortune», dalla quale, nel bilancio 2017, è atteso, in Francia, un gettito di circa 5,4 miliardi di euro. Sono soggetti passivi dell'imposta prevista dalla presente proposta di legge i nuclei familiari e le persone giuridiche italiane (ad eccezione delle amministrazioni pubbliche), nonché gli stranieri titolari di diritti sul patrimonio mobiliare o immobiliare detenuto in Italia. In un'ottica di equità e di semplificazione degli adempimenti sono esclusi dall'imposizione beni quali l'abitazione principale, i beni mobili non registrati, i beni adibiti in via esclusiva o prevalente all'impresa, alla professione o al lavoro autonomo, esercitati in via diretta dal soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, i titoli del debito pubblico italiano, i beni o i valori ottenuti quali indennizzo di un danno subìto; categorie di beni che non risultano idonei all'utilizzo economico quali: i terreni inclusi in aree protette, siti di interesse comunitario (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS), i boschi, i beni soggetti a vincolo culturale o paesistico che ne impedisca lo sfruttamento economico o che ponga a carico del proprietario oneri di manutenzione, restauro o tutela e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali, in analogia con il vigente regime tributario in materia di imposta municipale unica (IMU) e di tassa sui servizi indivisibili (TASI), è prevista l'esenzione dall'imposta patrimoniale qualora gli stessi siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali. Qualora, invece, gli immobili siano utilizzati, parzialmente o totalmente, per finalità diverse da quelle non commerciali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale alla frazione del bene effettivamente utilizzata per l'attività commerciale.
      L'articolo 2 individua la base imponibile. Per semplificare gli adempimenti, per evitare duplicazioni e incongruenze, nonché per dare maggiore certezza del diritto, la base imponibile è calcolata tenendo conto, in buona parte, di grandezze già utilizzate e note alla maggioranza dei contribuenti; in tal modo non vengono creati ex novo ulteriori istituti e i contribuenti e i commercialisti potranno avvalersi largamente di elementi per lo più già elaborati e sui quali è noto l'orientamento di giurisprudenza, prassi e dottrina: l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e i bilanci aziendali. Per le persone fisiche la base imponibile coincide con l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) preso a base della determinazione dell'ISEE, riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno, tranne che per la determinazione del valore degli immobili, stimati prendendo a riferimento i valori di mercato. Per le persone giuridiche, la base imponibile è pari alla somma delle immobilizzazioni materiali, al lordo degli ammortamenti, e delle immobilizzazioni finanziarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato (al netto dei debiti gravati da ipoteca).
      L'articolo 3 determina la franchigia (5.000 euro) e le aliquote, che vanno dallo 0,25 per cento all'1,5 per cento, applicabili alla parte eccedente del patrimonio, articolata per scaglioni.
      L'articolo 4 disciplina il periodo d'imposta, che è per anni solari, la liquidazione, che avviene mediante dichiarazione da presentare entro il 28 febbraio, e il versamento, in un'unica soluzione entro il 30 aprile.
      L'articolo 5 rinvia, per la riscossione, l'accertamento e il contenzioso, alle disposizioni previste per le imposte sui redditi, in quanto compatibili. Anche in questo caso, il rinvio a istituti già esistenti e consolidati nell'ordinamento è volto a ridurre l'onere amministrativo per i contribuenti.
      L'articolo 6 rimanda a uno o più regolamenti governativi la disciplina attuativa dell'imposta patrimoniale e a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate l'ulteriore disciplina applicativa. Sono altresì dettate disposizioni di carattere transitorio, per tenere conto della necessità di graduare le prime scadenze.
      L'articolo 7 prevede che con legge di bilancio sia annualmente individuata la quota del gettito dell'imposta patrimoniale da destinare in via prioritaria al finanziamento delle misure del contrasto di interessi: si tratta, come visto, di una previsione volta a dare copertura, nella fase transitoria, a eventuali diminuzioni di gettito rilevabili nelle prime fasi di applicazione del nuovo sistema del contrasto di interessi che, nel lungo periodo – nelle intenzioni dei proponenti – è destinato a far emergere nuovo gettito in misura tale da assicurare la integrale copertura dei relativi oneri. Ulteriori quote di gettito derivanti dall'imposta e individuate dalla medesima legge di bilancio saranno destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, alla riduzione del debito pubblico e alle iniziative di carattere sociale.
      L'articolo 8 assicura il coordinamento finanziario fra l'imposta patrimoniale e il contrasto di interessi, istituendo un fondo ove confluiscono sia la quota di gettito dell'imposta destinata, appunto, a finanziare il contrasto di interessi, sia il maggiore gettito strutturale derivante dalla stessa disciplina del contrasto di interessi.
      Conseguentemente, l'articolo 9 è volto a individuare e a rendere note le maggiori entrate di carattere strutturale (cioè al netto di oscillazioni una tantum e di altri fenomeni temporanei) derivanti da tale disciplina. A tale fine, a partire dal 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze presenterà alle Camere, entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione che attesti, sulla base del monitoraggio riferito all'anno precedente, gli oneri derivanti dalle detrazioni relative alle spese sorteggiate nonché le eventuali maggiori entrate di carattere strutturale, derivanti dall'emersione di base imponibile ed effettivamente attribuibile alle misure in materia di contrasto di interessi.
      L'articolo 10 concerne il sorteggio delle spese detraibili e individua direttamente quattro settori di spesa interessati dalla misura (manutenzioni domestiche, servizi alla persona, prestazioni di liberi professionisti, ristorazione e settore recettivo), demandando a un decreto ministeriale l'individuazione, con cadenza annuale, di altri settori ad elevato rischio di evasione fiscale. In tali ambiti, con decreto ministeriale da emanare entro il 5 gennaio di ogni anno, sono individuate le tipologie di spese che partecipano al sorteggio, ai fini dell'applicazione delle detrazioni. L'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio, sorteggia le tipologie di spesa ammissibili, fino a un massimo di cinque. Sono previsti meccanismi per assicurare, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, il rispetto dei limiti massimi di spesa ammissibile in base alle risorse destinate dalla legge di bilancio al beneficio: il decreto ministeriale che individua altri settori di spesa sorteggiabili, infatti, opera nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 e definisce il limite massimo di spese detraibili per ciascun contribuente. In tal modo gli oneri per le detrazioni sorteggiate non dovrebbero eccedere le maggiori entrate, già acquisite, derivanti sia dalla quota di gettito della patrimoniale destinata al contrasto di interessi (nei primi anni di operatività, in attesa che il meccanismo divenga idoneo ad autofinanziarsi) sia dal maggior gettito strutturale (su base permanente) dovuto alla prevista emersione di base imponibile.
      L'articolo 11 riconosce al contribuente il diritto di detrarre dal reddito complessivo delle persone fisiche le spese sorteggiate ai sensi dell'articolo 10 per i periodi di imposta dal 2018 al 2024. La percentuale di detraibilità è pari al doppio dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alla fornitura del bene o alla prestazione del servizio, comunque non inferiore all'otto per cento.
      L'articolo 12, infine, reca le disposizioni finali e di carattere finanziario, tra le quali assume particolare importanza la previsione secondo la quale qualora, al termine del periodo di imposta 2023, sulla base del monitoraggio, le minori entrate derivanti dalle detrazioni risultino interamente compensate dal maggior gettito per emersione di base imponibile, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere e assume le iniziative normative volte ad applicare, a decorrere dall'esercizio 2025 e in via permanente, la disciplina del contrasto di interessi. Inoltre, poiché le maggiori entrate attese dall'emersione della base imponibile potrebbero risultare superiori ai benefìci fiscali riconosciuti ai contribuenti sotto forma di detrazione dell'IRPEF, è altresì previsto un meccanismo in base al quale l'eventuale eccedenza di tali risorse sarà utilizzata per specifiche finalità, tra le quali è indicato anche il rimborso, mediante credito di imposta, di una quota parte dell'imposta patrimoniale versata dai contribuenti nella prima fase di carattere sperimentale e transitorio.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
IMPOSTA PATRIMONIALE
Art. 1.
(Istituzione dell'imposta sui grandi patrimoni).

      1. Al fine di concorrere al miglioramento dei saldi di finanza pubblica nonché alla realizzazione di azioni pubbliche di natura sociale e di politiche fiscali redistributive, è istituita, in via sperimentale per i periodi d'imposta dal 2018 al 2024, l'imposta sui grandi patrimoni, di seguito denominata «imposta».
      2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla presente legge:

          a) i nuclei familiari composti da soggetti residenti in Italia;

          b) le persone giuridiche aventi sede in Italia;

          c) fatti salvi gli accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni, le persone fisiche non residenti in Italia e le persone giuridiche non aventi sede in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul patrimonio mobiliare o immobiliare, detenuto in Italia.

      3. Non sono obbligate al pagamento dell'imposta le amministrazioni pubbliche, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      4. Non sono oggetto dell'imposta:

          a) l'abitazione principale individuata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

          b) i beni mobili non registrati;

          c) i beni mobili registrati e quelli immobili adibiti in via esclusiva o prevalente all'impresa, alla professione o al lavoro autonomo, esercitati in via diretta dal soggetto obbligato al pagamento dell'imposta;

          d) i titoli del debito pubblico italiano;

          e) i terreni che insistono in un'area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che sono assoggettati a misure o vincoli che ne impediscono lo sfruttamento economico, i boschi ovunque ubicati, i beni immobili insistenti in un sito di importanza europea o in una zona di protezione speciale;

          f) i beni assoggettati a vincoli culturali o paesistici che ne impediscono lo sfruttamento economico o che pongono a carico del proprietario oneri di manutenzione, restauro o tutela;

          g) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

          h) i beni e i prodotti finanziari ottenuti dal contribuente quali indennizzo per un danno subìto;

          i) i beni immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, o adibiti a brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, colonie marine, montane e campestri e alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla presente lettera si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile

sulla base delle metodologie e dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 2.
(Determinazione della base imponibile dell'imposta).

      1. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, la base imponibile dell'imposta è pari:

          a) per i nuclei familiari, all'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) preso a base della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno. In deroga all'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini della determinazione dell'ISP, gli immobili sono valutati in base ai criteri di quotazione indicati nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate – Osservatorio del mercato immobiliare;

          b) per le persone giuridiche, alla somma delle immobilizzazioni materiali, al lordo degli ammortamenti, e delle immobilizzazioni finanziarie risultanti, ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso in cui le immobilizzazioni materiali siano gravate da ipoteca la base imponibile è ridotta in misura pari al debito residuo.

      2. Il contribuente contitolare dei diritti o coobbligato per le passività computa i rispettivi valori per la quota allo stesso spettante.

Art. 3.
(Determinazione dell'imposta e rapporti con altre imposte).

      1. Ai fini della determinazione dell'imposta, alla quota di base imponibile che eccede la franchigia di 500.000 euro per ciascun soggetto passivo, si applicano le

seguenti aliquote per scaglioni di base imponibile:

          a) da 500.000 euro a 1.000.000 di euro, 0,25 per cento;

          b) da 1.000.000 di euro a 2.000.000 di euro, 0,50 per cento;

          c) da 2.000.000 di euro a 5.000.000 di euro, 0,75 per cento;

          d) da 5.000.000 di euro a 10.000.000 di euro, 1 per cento;

          e) oltre 10.000.000 di euro, 1,5 per cento;

      2. L'imposta non sostituisce né esclude altre imposte gravanti sui medesimi beni o sui relativi redditi e non è deducibile ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 4.
(Periodo d'imposta, liquidazione e versamento).

      1. L'imposta è dovuta per ciascun anno solare ed è liquidata mediante dichiarazione da presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno. La dichiarazione è riferita al patrimonio in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
      2. L'imposta liquidata è versata in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 5.
(Riscossione, accertamento e contenzioso).

      1. Per la riscossione, l'accertamento e il contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 6.
(Disposizioni attuative, applicative, transitorie e finali).

      1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente capo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere emanati.
      2. Le disposizioni attuative del presente capo e dei regolamenti di cui al comma 1 sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Per l'anno 2018 i termini per la liquidazione e per il versamento, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, sono fissati, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 luglio.
Capo II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Art. 7.
(Destinazione del gettito dell'imposta).

      1. Il gettito dell'imposta, accertato entro il 30 settembre di ciascun anno, è prioritariamente destinato al finanziamento, secondo le modalità di cui all'articolo 8, delle misure volte a favorire una progressiva emersione di base imponibile attraverso la disciplina del contrasto di interessi, di cui al capo III.
      2. La legge di bilancio individua annualmente le risorse da contabilizzare nel fondo di cui all'articolo 8, a valere sul gettito dell'imposta.
      3. Ulteriori quote di gettito dell'imposta, individuate annualmente dalla legge di bilancio, possono essere altresì destinate, secondo modalità definite dalla stessa legge, alle seguenti finalità:

          a) miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

          b) incremento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;

          c) iniziative di carattere sociale.

Art. 8.
(Istituzione di un fondo di compensazione).

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, in cui sono contabilizzati gli importi, come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, da destinare alla compensazione delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui al capo III.
      2. Al fondo di cui al comma 1 del presente articolo confluiscono altresì le eventuali maggiori entrate strutturali individuate ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9.
(Monitoraggio ed emersione di base imponibile).

      1. A partire dal 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione che attesta, sulla base del monitoraggio riferito all'anno precedente, gli oneri effettivi derivanti dalle detrazioni di cui al capo III nonché le eventuali maggiori entrate di carattere strutturale, derivanti dall'emersione di base imponibile e attribuibile alle misure in materia di contrasto di interessi di cui al capo III. Dette maggiori risorse sono assegnate annualmente con la legge di bilancio al fondo di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le metodologie per l'individuazione di tale maggiore gettito, attraverso separata contabilizzazione.

Capo III
CONTRASTO DI INTERESSI
Art. 10.
(Spese detraibili).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 5 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2019, sono individuate, nei limiti delle disponibilità contabilizzate nel fondo di cui all'articolo 8, le tipologie di spesa tra le quali sono estratte a sorte quelle cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 11, ove sostenute nel precedente esercizio. Con il medesimo decreto è altresì definito il limite massimo di spesa individuale considerato ai fini dell'applicazione delle medesime detrazioni, al fine del contenimento dei relativi oneri nell'ambito delle risorse assegnate al predetto fondo.
      2. Le tipologie di spesa di cui al comma 1 sono individuate nell'ambito dei seguenti settori:

          a) spese per manutenzioni domestiche;

          b) spese per servizi alla persona;

          c) spese sostenute in favore di liberi professionisti;

          d) spese sostenute nel settore della ristorazione e nel settore alberghiero;

          e) altri settori di spesa, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, relative a settori ad elevato rischio di evasione fiscale.

      3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate procede a estrarre a sorte, fino a un massimo di cinque tipologie, le tipologie di spesa individuate ai sensi del comma 1.
      4. Le detrazioni di cui all'articolo 11 non sono cumulabili con altre detrazioni, deduzioni o crediti d'imposta spettanti sulle medesime tipologie di spese già previste a normativa vigente.

Art. 11.
(Detrazioni per oneri).

      1. Per i periodi di imposta dal 2018 al 2023, dal reddito complessivo delle persone fisiche si detraggono, entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 10, le spese individuate ai sensi del medesimo articolo, sostenute dal contribuente e debitamente documentate. Dette spese sono detraibili secondo la percentuale indicata al comma 2. Limitatamente al periodo di imposta 2024, la detrazione non rileva ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      2. La percentuale di detraibilità dall'imposta è pari al doppio dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alla fornitura del bene o alla prestazione del servizio per cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1, secondo quanto disposto in materia di imposta sul valore aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso la percentuale di detraibilità non può essere inferiore all'8 per cento.
      3. Le modalità di estrazione a sorte di cui al comma 3 dell'articolo 10, le modalità di documentazione delle spese di cui al comma 1 del presente articolo nonché ogni altra disposizione attuativa del presente capo sono definite con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere emanati.

Art. 12.
(Disposizioni finali e finanziarie).

      1. A decorrere dal 2019 e fino al 2024, qualora nel corso di ciascun esercizio finanziario

il monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 9 evidenzi che le risorse del fondo di cui all'articolo 8 risultano insufficienti a compensare, per il medesimo esercizio, le effettive minori entrate derivanti dall'applicazione delle detrazioni di cui al presente capo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      2. Qualora, al termine del periodo di imposta 2023, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 9, le minori entrate derivanti dalle detrazioni di cui al presente capo risultino interamente compensate dal maggiore gettito per emersione di base imponibile accertato ai sensi del medesimo articolo 9, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere e assume le iniziative normative volte ad applicare, a decorrere dall'esercizio 2025 e in via permanente, la disciplina del contrasto di interessi di cui al presente capo.
      3. A decorrere dal 2025, le risorse del fondo individuate ai sensi dell'articolo 9 sono destinate in via permanente al finanziamento delle misure di cui al presente capo, sulla base delle iniziative normative adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo. Le eventuali risorse del citato fondo che eccedano quelle necessarie per le finalità di cui al periodo precedente sono destinate, nei limiti della disponibilità del fondo medesimo, ad iniziative volte:

          a) al riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei contribuenti che hanno versato l'imposta. L'ammontare del credito d'imposta non può, in ogni caso, essere superiore al 50 per cento dell'importo versato;

          b) alla revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.