• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12442 (5-12442)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12442presentato daCARRESCIA Piergiorgiotesto diGiovedì 12 ottobre 2017, seduta n. 869

   CARRESCIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che «Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017»;

   successivamente, lo stesso comma 13 prevede che «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazioni fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017»;

   le suddette disposizioni palesemente denotano la volontà del legislatore di sospendere per l'intero periodo fino al 30 settembre i suddetti versamenti. Tale interpretazione è stata avallata anche dal messaggio dell'Inps n. 3124 del 27 luglio 2017 che testualmente prevede che «(...) la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi è stata estesa anche ai comuni dell'allegato 2-bis e riguarda il periodo dal 18 gennaio 2017-30 settembre 2017»;

   l'Inps ha però poi inopinatamente variato la propria interpretazione con il messaggio n. 3898 del 10 ottobre 2017 nel quale sostiene che «(...) i contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dalla data dell'evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire sino al periodo di paga di agosto 2017»;

   a fronte di tale interpretazione dell'Inps, la sospensione dei contributi e premi vale fino alle «scadenze legali» (non ai periodi di paga) ricadenti nel mese di settembre 2017, con la conseguenza che l'ultimo mese effettivamente oggetto della sospensione prevista dalla norma diventa quello di agosto, mentre il mese di settembre andrebbe pagato nei termini usuali e quindi entro il 16 ottobre successivo, cioè entro il 16 ottobre 2017;

   tale nuova interpretazione, resa peraltro a pochissimi giorni dalla eventuale scadenza, appare in palese contrasto con la ratio legis che è quella di sospendere fino a tutto settembre 2017 i versamenti, con ultimo mese oggetto di sospensione quello di settembre, ponendo poi al 30 ottobre 2017 la prima scadenza per il pagamento dell'arretrato –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intendano intraprendere affinché l'Inps giunga con urgenza ad un'interpretazione e un'applicazione della normativa in termini coerenti con la volontà del legislatore.
(5-12442)