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Atto a cui si riferisce:
C.2376 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2376


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BIANCONI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza
Presentata il 14 maggio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende recuperare il lavoro svolto nella XVI legislatura, quando la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati era giunta all'adozione di un testo base (atto Camera n. 103-104-457-566-718-995-1048-1592-2006-2035-2431-2670-2684-2904-2910).
      Il provvedimento si incentra sul principio secondo il quale la cittadinanza non è acquisita automaticamente a seguito della mera permanenza nel territorio italiano per un determinato numero di anni, ma è il riconoscimento di un'effettiva integrazione: una cittadinanza basata dunque non su un fatto quantitativo, bensì su un fatto qualitativo.
      Più in dettaglio l'articolo 1 novella l'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992 precisando che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia, occorre che la residenza, fino al compimento della maggiore età, deve essersi protratta «senza interruzioni» e che lo straniero stesso abbia frequentato con profitto le scuole almeno fino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Si tratta di due condizioni essenziali per l'acquisto di un'identità legata al territorio, oltre che di una manifestazione dell'effettiva volontà di essere italiani.
      Gli articoli 2 e 3 novellano la medesima legge n. 91 del 1992, precisando che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, non è sufficiente la permanenza nel territorio della Repubblica per almeno dieci anni, ma è necessario, in primo luogo, che tale permanenza sia stabile. Ciò al fine di evitare che possa accedere alla cittadinanza lo straniero che, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ma si sia avvalso invece di permessi di soggiorno temporanei. È infatti evidente che la richiesta di un permesso di soggiorno di lunga durata è un segno della volontà di far parte stabilmente della comunità italiana. I dati forniti dal Ministero dell'interno mostrano che molti stranieri di fatto considerano il soggiorno in Italia come una sosta temporanea in attesa di spostarsi verso altri Paesi. In secondo luogo, occorre la frequenza di un corso annuale, funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, finalizzato all'approfondimento della storia e della cultura italiane ed europee, dell'educazione civica e dei princìpi della Costituzione italiana. Non è stato previsto un esame di lingua italiana in quanto, con le riforme introdotte con il cosiddetto «pacchetto sicurezza», è già stato previsto che lo straniero sia sottoposto a una verifica della conoscenza della lingua italiana al momento della richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in occasione della sottoscrizione dell'accordo di integrazione e poiché il possesso di tale permesso di soggiorno CE è una condizione per la richiesta della cittadinanza, appariva inutile prevedere un ulteriore esame di lingua. È stato previsto invece, come ulteriore elemento del percorso di cittadinanza, l'effettivo raggiungimento di un adeguato grado di integrazione sociale, nonché il rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione. Ciò in quanto le cronache mostrano che vi sono stranieri che, pur risiedendo in Italia da molti anni, non condividono i valori fondanti della comunità italiana, quale, ad esempio, quello della parità tra uomo e donna. È pertanto essenziale verificare che chi chiede la cittadinanza abbia assimilato tali valori fondanti. È infine previsto che chi chiede la cittadinanza abbia mantenuto nei cinque anni successivi all'ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo gli stessi requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere quel permesso.
      Al fine di risolvere il problema da più parti segnalato dell'eccessiva durata dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza è stato poi previsto un meccanismo di anticipazione dell'avvio del procedimento e sono stati stabiliti alcuni termini. In particolare, si prevede che l'accesso al corso annuale funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza possa avvenire già dopo otto anni di permanenza in Italia, e dunque due anni prima della maturazione del requisito dei dieci anni di permanenza. Si prevede inoltre che alla richiesta dello straniero di accedere al corso annuale si debba dare risposta entro centoventi giorni e che il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza debba comunque concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso annuale stesso, fermo restando il requisito dei dieci anni di permanenza in Italia per l'ottenimento della cittadinanza. L'acquisto della cittadinanza avrà luogo automaticamente qualora il ritardo nella conclusione del procedimento fosse imputabile all'amministrazione procedente. È previsto, ancora, che il Governo organizzi, con il concorso delle regioni, iniziative e attività finalizzate a sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, cui questi è tenuto a partecipare. Si è voluto in questo modo affidare alle amministrazioni pubbliche il compito di curare l'integrazione degli stranieri, prima ancora che di verificarla. È evidente che questa parte della proposta di legge determina un costo per le finanze pubbliche ma non è stata predisposta la relativa copertura finanziaria poiché è necessaria una preliminare quantificazione dei costi, che non è possibile effettuare senza l'aiuto del Governo. È prevista, infine, l'adozione di un regolamento di attuazione, che stabilisca, tra l'altro, in quali casi lo straniero possa essere esonerato dalla frequenza del corso annuale in considerazione del fatto che lo stesso può ritenersi superfluo, per esempio perché lo straniero possiede un titolo di studio universitario conseguito in Italia che attesta di per sé la conoscenza delle materie oggetto del corso.
      L'articolo 4 prevede, infine, il giuramento, da parte dello straniero, sia nel caso di acquisto della cittadinanza a seguito della maturazione dei presupposti di legge, sia nel caso di concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica. Nella formula del giuramento è previsto, tra l'altro, un riferimento espresso anche al principio della pari dignità sociale di tutte le persone, che lo straniero che diventa cittadino deve dunque impegnarsi a riconoscere.
      Il testo presentato non affronta il delicato tema delle seconde generazioni poiché la normativa vigente, sebbene di solito non lo si dichiari, prevede già lo ius soli in base al quale la cittadinanza è concessa allo straniero nato in Italia dopo tre anni di residenza legale nel territorio [articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992].
      Va rilevato infine che alla questione è legato anche un auspicabile aggiornamento della Carta costituzionale: il recente dibattito sulla cittadinanza, nel quale le questioni sociologiche si sono surrettiziamente intrecciate con quelle più prettamente giuridiche e di natura costituzionale, rendono inderogabile l'esigenza di precisare nella Costituzione i diritti e i doveri di tutti e i diritti e i doveri dei cittadini. Andrebbero dunque riformati alcuni articoli tenendo presente un dato obiettivo, e cioè il mutamento della natura della nostra Patria da terra di emigrazione a terra di immigrazione. I Padri costituenti avevano, dopo anni di conculcate libertà, l'ansia primaria quanto legittima di garantire ai cittadini i diritti democratici di associazione e di riunione. Oggi gli stessi diritti, in virtù di quanto previsto dagli articoli 2 e 10 della Costituzione, sono da riconoscere a tutti coloro che si trovano nel nostro territorio, cittadini e no.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
      «2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al compimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal compimento della maggiore età, di volere acquisire la cittadinanza italiana».

Art. 2.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter».

Art. 3.
(Percorso di cittadinanza).

      1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
      «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:

          a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,

di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiane ed europee, dell'educazione civica e dei princìpi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;

          c) all'effettivo raggiungimento di un adeguato grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione;

          d) al rispetto degli obblighi tributari;

          e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

      2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta.
      3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica. L'acquisto della cittadinanza ha luogo automaticamente qualora il ritardo nella conclusione del procedimento sia imputabile all'amministrazione competente.
      4. Lo svolgimento del percorso di cittadinanza per i minori può iniziare al

compimento del sedicesimo anno di età e deve concludersi al compimento del diciottesimo anno di età.
      5. Il Governo organizza, con il concorso delle regioni, iniziative e attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero per le finalità indicate al comma 4, a cui lo straniero è tenuto a partecipare.
      6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinate le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e svolgimento del corso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione già competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1».
Art. 4.
(Giuramento).

      1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
      «Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza del richiedente, secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
      2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone”.


      3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana».
Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.