• Testo DDL 153

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Atto a cui si riferisce:
S.153 Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 153
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa della senatrice BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l’infanzia

Onorevoli Senatori. -- Da una recente indagine condotta dal Tribunale dei diritti del contribuente, emerge una preoccupante pressione fiscale esercitata sui bambini fin dalla nascita. Ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.100 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare.

Nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogenizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento.

La struttura delle aliquote IVA, vigente nell'Unione europea, prevede un'aliquota normale del 15 per cento, e due aliquote ridotte, da applicarsi a determinate categorie.

In virtù di accordi speciali, Paesi come il Regno Unito e l'Irlanda applicano aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, come vestiario e calzature, Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime IVA ridotta per pannolini. Queste politiche, in un periodo di recessione economica, possono fornire anche nel nostro Paese un concreto sostegno alle famiglie e un reale incentivo per la crescita demografica.

La stessa Commissione europea ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati. Il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa, indicando agli Stati membri una serie di priorità tra le quali: prestare maggiore attenzione alla necessità di una spesa pubblica dedicata all'infanzia e alle famiglie, promuovere misure fiscali volte ad aumentare il tasso di natalità, adottare azioni positive a favore della genitorialità.

Il presente disegno di legge mira all'abbassamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 4 per cento su tutti i prodotti destinati alla prima infanzia quali latte in polvere o liquido, latte speciale o vegetale per bambini allergici o intolleranti, pannolini, omogenizzati o altri alimenti, strumenti per l'allattamento, passeggini, carrozzine, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili.

È dovere del legislatore adottare misure idonee per ridurre la pressione fiscale delle famiglie con bambini, le quali devono affrontare ogni giorno spese sia in termini di costi che in termini di energie per crescere al meglio i propri figli che, occorre ricordare, sono i figli di tutta la nazione e che di essa costituiscono il futuro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.