• C. 1864-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 26 marzo 2014); BORDO Michele, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1864 [Legge Europea 2013 bis] Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 bis


Frontespizio Pareri Relazioni Commissioni Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1864-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro per gli affari europei
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il ministro degli affari esteri
(BONINO)
con il ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(CARROZZA)
con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(GIOVANNINI)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE GIROLAMO)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
e con il ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis
Presentato il 28 novembre 2013
(Relatore: MICHELE BORDO)

NOTA: La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in data 26 marzo 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1864 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il disegno di legge, che si compone di 25 articoli, reca un contenuto in gran parte corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 – che ha riformato il procedimento per l'adempimento degli obblighi europei e l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione Europea, prevedendo tra l'altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 – e contiene, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 3, della succitata legge n. 234 del 2012, norme di immediata applicazione del diritto europeo, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

            ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, non appaiono invece riconducibili le due disposizioni di delega al Governo contenute agli articoli 11 e 16, in materia, rispettivamente, di riordino della normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca e in materia di inquinamento acustico, che, in base all'articolo 30, comma 2, della richiamata legge n. 234, dovrebbero invece essere inserite nell'ambito della legge di delegazione europea;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il disegno di legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo preesistente; difetti di coordinamento con l'ordinamento, in ragione del fatto che il disegno di legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, si riscontrano invece all'articolo 8, comma 1 – che esclude in via non testuale dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012, sia le entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, sia l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione – nonché all'articolo 19, commi da 1 a 9, che integra in maniera non testuale la disciplina relativa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui agli articoli 2 e 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, la cui denominazione è stata peraltro integrata, con il riferimento al settore idrico, dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 («Destinazione Italia»), all'esame della Camera in prima lettura;

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            il disegno di legge, all'articolo 15, comma 1, lettere d) ed e), in combinato disposto con i commi 3 e 4, con riguardo ai progetti da sottoporre a valutazione ambientale strategica, novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), delineando – in luogo dell'attuale disciplina, che risulta parzialmente cedevole a fronte di diverse normative regionali e delle province autonome – una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura. Infatti, la citata lettera d) demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione di criteri e soglie per l'assoggettamento a valutazione ambientale strategica di ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV. Con riguardo alla disciplina dei progetti ricadenti, anche parzialmente, nelle aree protette, il comma 3 stabilisce poi che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del citato codice cessino di applicarsi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, mentre il comma 4 dispone infine che le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c), al comma 6 dell'articolo 6 del codice, si applichino, specularmente, dall'entrata in vigore del citato decreto ministeriale;

            il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca in allegato l'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nella quale si precisa che: «Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di modifica delle disposizioni nazionali rappresentate dalla Commissione europea. [....]» e che, «Successivamente all'entrata in vigore della legge, si potrà procedere allo svolgimento della VIR [verifica di impatto della regolamentazione] sulle normative oggetto di modifica, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle misure anti infrazione»;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            per quanto detto in premessa, si trasferiscano i contenuti degli articoli 11 e 16 – che, recando due disposizioni di delega al Governo non appaiono riconducibili ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre (C. 1836), anch'esso attualmente all'esame della Camera dei deputati, eventualmente procedendo, con l'occasione, ad individuare, in relazione alla delega di cui all'articolo 16, principi e criteri direttivi che siano maggiormente differenziati rispetto all'oggetto

della delega, avendo particolare riguardo alle disposizioni di carattere sanzionatorio;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere d) ed e), in combinato disposto con i commi 3 e 4, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute agli articoli 8, comma 1, e 19, commi da 1 a 9, in termini di novella, rispettivamente, all'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012, e agli articoli 2 e seguenti della legge 14 novembre 1995, n. 481.

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1864 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»;

            preso atto che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame il Governo ha evidenziato l'esigenza di fare nuovamente ricorso, nel 2013, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia;

            ricordato che l'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguare, in particolare, le previsioni del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso

Sagor), con cui è stata ravvisata l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva «rimpatri»);

            ricordato, in particolare, che nella citata sentenza C-430/11 la Corte di giustizia dell'UE evidenzia che il paragrafo 4 di detto articolo 7 della direttiva in questione «consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista il rischio che l'interessato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio. Qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato»,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1864 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
EMENDAMENTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE
ART. 23

        Al comma 1, sostituire le parole «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge europea 2013-bis;

            espresso apprezzamento per l'esigenza, sottesa al provvedimento, di definire parte del pre-contenzioso e contenzioso comunitario

che ancora residua, nella prospettiva di consentire al nostro Paese di guidare il semestre europeo con il minor numero di infrazioni possibile;

            rilevato in termini positivi che le disposizioni, di cui all'articolo 2, intervengono su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea;

            valutata in termini parimenti positivi l'estensione, disposta dall'articolo 5, delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis» (atto Camera n. 1864 Governo);

            condiviso l'impegno volto a garantire l'adeguamento rigoroso dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, soprattutto in vista del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (atto Camera n. 1864 Governo);

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

            i dati relativi alle dichiarazioni presentate nel 2010 per la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche al regime IRPEF per i soggetti non residenti di cui all'articolo 5, risultano validi anche alla luce dei dati più aggiornati disponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012;

            la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle suddette detrazioni IRPEF per oneri e per il regime dei minimi è stata improntata ad elevati criteri di prudenzialità, dal momento che anziché limitare la suddetta quantificazione ad una quota della platea, gli effetti di gettito sono stati calcolati nell'ipotesi che la totalità dei soggetti individuati possieda le caratteristiche per fruire delle suddette agevolazioni;

            le modifiche alla disciplina sull'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'articolo 6, determinano una perdita di gettito potenziale di trascurabile entità e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            la quantificazione delle minori entrate previste dall'articolo 7, recante disposizioni sul valore delle attività detenute all'estero, deve essere aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 582, della legge di stabilità 2014. Tale quantificazione deve essere incrementata di 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e ai relativi oneri potrà provvedersi nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25, comma 2;

            le disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, di cui all'articolo 12, in quanto prevedono obblighi informativi per lo più già previsti a legislazione vigente non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            alle disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 15, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

            dall'attuazione dei criteri previsti per la delega al Governo in materia di inquinamento acustico, di cui all'articolo 16, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

            all'attuazione degli adempimenti in materia di indagine in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, volti ad assicurare l'applicazione del regolamento UE 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, di cui all'articolo 19, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

            le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento

che le amministrazioni interessate procederanno al tempestivo pagamento delle obbligazioni contratte;

            la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, risulta applicabile, pur in mancanza di un esplicito richiamo testuale, anche alla fattispecie del risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione Europea di cui all'articolo 23;

            la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 25, comma 5, deve intendersi riferita, ai fini dell'eventuale riduzione delle spese rimodulabili, alla missione Giustizia e al programma Giustizia civile e penale;

            rilevata l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 25, comma 1, precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 15,3 milioni di euro, previsti a decorrere dal 2016,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            1) all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole da 3,7 milioni fino a 15,3 milioni di euro con le seguenti: 3,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,64 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui;

            2) all'articolo 25, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , iscritte nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge n. 1864, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»;

            rilevato come la legge n. 234 del 2012 abbia realizzato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente

prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;

            evidenziato come risulti importante consentire la chiusura delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia sui profili affrontati dal provvedimento ed evitare la comminazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del Paese;

            sottolineato, con riferimento agli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze, come gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del disegno di legge, i quali intervengono, rispettivamente, sulla disciplina delle detrazioni e deduzioni fiscali e sul regime tributario agevolato applicabile ai cosiddetti contribuenti minimi in relazione ai soggetti non residenti, sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, sull'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sul meccanismo per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e di IVA all'importazione, nonché in materia di autorità competenti circa il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012 relativamente agli strumenti derivati (cosiddetto EMIR – European Market Infrastructure Regulation), rispondano all'esigenza di evitare, in tali ambiti, contrasti, evidenziati dalla Commissione europea, tra norme nazionali e previsioni comunitarie,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE

        All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.";

            b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014."

        All'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        1-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e dell'IVA all'importazione, resta disciplinato dal Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, come riformato dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e dalle altre disposizioni dell'Unione Europea in materia.».

        Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis
(Modifica all'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE – C.G.E. 1/3/2011, CAUSA C-236/09 – che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).

        1. All'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: “successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,”;

            b) al comma 2, il primo periodo è soppresso.

        2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge europea 2013-bis,

            tenuto conto che:

                il Governo – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al predetto provvedimento – nell'adempiere a quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione;

                rimanendo ancora una parte di precontenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, intende porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo, nel 2014, con il minor numero di infrazioni possibile a carico dell'Italia;

                intende quindi chiudere otto procedure di infrazione e 9 Casi EU pilot, dare attuazione a una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, a due regolamenti (UE) ed a una decisione EURATOM del Consiglio;

                dei 25 articoli del predetto disegno di legge n. 1864 solo l'articolo 1 appare di diretta competenza della VII Commissione. Esso è infatti diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero;

                con nota del 13 maggio 2013, la Commissione ha rilevato un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla disposizione in questione e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

                con l'intervento in esame viene eliminato il riferimento alla cittadinanza italiana e, per assicurare un'appropriata destinazione di tali borse, viene espressamente previsto che le stesse siano effettivamente destinate al perfezionamento degli studi in Paesi diversi da quello di residenza,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1864 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013-bis»;

            valutato molto positivamente l'ulteriore sforzo compiuto dal Governo e dal Ministro dell'ambiente in modo particolare per adeguare – anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea – la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, con particolare riferimento alle misure adottate per la chiusura del maggior numero possibile di casi di procedure d'infrazione e di pre-infrazione in materia di ambiente;

            ritenuto opportuno modificare l'articolo 12 del disegno di legge, al fine di prevedere che dopo la pubblicazione dei piani o programmi in esso disciplinati, sia consentito di estrarne copia, anche in formato digitale;

            ritenuto opportuno procedere ad una migliore formulazione tecnica del testo dell'articolo 15 del disegno di legge, ferma restando la finalità delle norme in esso contenute che restano coerentemente dirette a superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità

delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale, che resta strumento essenziale per indirizzare correttamente le scelte in materia ambientale;

            ritenuto opportuno modificare l'articolo 17 del disegno di legge, al fine di prevedere che le misure di sicurezza di cui all'articolo 308, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, siano basate sulle migliori pratiche disponibili;

            preso atto della chiusura della procedura d'infrazione 2007/4679, aperta dalla Commissione europea in ragione dell'asserita non conformità dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e al cui fine era stato inserito nella legge europea 2013 l'articolo 23, oggetto di modifiche e integrazioni da parte dell'articolo 17 del disegno di legge in esame,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VIII COMMISSIONE
ART. 12.

        Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:

        1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente dà avviso mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.

        Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole: Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma aggiungere le seguenti: ed estrarne copia, anche in formato digitale.

ART. 15.

        Sostituire l'articolo 15, con il seguente:

Art. 15.
(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

        «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul

paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale»;

            b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

            c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.»

            d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

            e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;

            f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

        il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»; al secondo periodo la parola «anche» è soppressa;

            g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.

        Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

        Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti

nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

        In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente».

            h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.»;

            i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;

            l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente:

        «al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;

            m) il punto 7-ter dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

        «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.»;

            n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: «extraurbane» è soppressa;

            o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

        «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14.09.2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.»;

            p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

            «h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri.»;

            q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

            «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua».

        2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo.

        4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

ART. 17.

        Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: opportune misure di sicurezza con le seguenti: misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (atto Camera n. 1864 Governo),

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione Politiche dell'Unione europea l'opportunità, con riferimento alla delega di cui all'articolo 11, concernente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, di estendere l'ambito della delega in modo da riferirlo anche ai lavoratori del trasporto marittimo e, più in generale, ai lavoratori del settore dei trasporti, anche al fine di coordinare la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la normativa specifica del settore.

                 

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1864, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»;

            considerato che esso costituisce una novità derivante dall'aggiornamento degli strumenti a disposizione del legislatore nazionale per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina dell'Unione europea;

            in particolare, lo strumento della legge europea è finalizzato a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione o di infrazione;

            considerato in particolare che si è valutato come opportuno fare nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte residua di precontenzioso e contenzioso prima dell'inizio del semestre di presidenza italiano,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in relazione all'articolo 19 concernente l'integrazione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, si preveda che l'accesso alle informazioni e ai documenti acquisiti nell'esercizio dei poteri di indagine dell'Autorità sia garantito, ove richiesto, ai membri del Parlamento; si preveda altresì che di tali attività sia dato sinteticamente conto anche nell'ambito della relazione annuale al Parlamento;

            b) in relazione all'articolo 20, e in considerazione dell'opportunità di incentivare l'utilizzo di carburanti a basse emissioni inquinanti, valuti il Governo modalità che prevedano la possibilità di introdurre punti di distribuzione self service di metano e GPL in luoghi idonei a rispondere alla normativa vigente in termini di sicurezza, in analogia a quanto già previsto in alcuni Paesi dell'Unione.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1864 (Legge europea 2013 bis);

            considerato che esso contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea;

            rilevato, peraltro, che con tale strumento normativo, il Governo intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea;

            preso atto con favore delle norme di competenza della Commissione;

            rilevato, in particolare, che l'articolo 10, volto a risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'oggetto ed alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione di lavoro;

            osservato poi che l'articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            si raccomanda di valutare se, nell'ambito della delega prevista all'articolo 11 (attualmente riferita al settore delle navi da pesca), sia opportuno un riferimento all'esigenza di una disciplina di tutela più complessiva a favore dei lavoratori dei diversi settori dei trasporti, assicurando un coordinamento delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introdotte dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, con tutte le discipline di settore vigenti.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di Legge europea 2013 bis (atto Camera n. 1864 Governo),

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

                 

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1864 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis»,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 25, considerata l'esigenza di non incidere nuovamente su una misura recentemente definita in sede di legge finanziaria 2014, si segnala la necessità di trovare una copertura finanziaria diversa dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE

        Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).

        1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.

        2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.

        3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

                 


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 1864, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis», in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

            rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con una condizione, recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere;

            rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.

TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI
Art. 1.
(Modifica alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU).
Art. 1.
(Modifica alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU).

      1. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nelle università italiane»; le parole: «estere ed internazionali» sono soppresse e dopo le parole: «di livello universitario,» sono inserite le seguenti: «ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza,».

      Identico.

 
Art. 2.
(Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARKT).
 

      1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata “s.t.a.”».

Art. 2.
(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11).
Art. 3.
(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11).

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

      Identico.

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) all'articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:  
      «7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309»;  
          b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:  
      «7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.  
      7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.
      7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»;  
          c) all'articolo 13, prima del comma 4 è inserito il seguente:  
      «3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 14, comma 5-ter, o 14, comma 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;  
          d) all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
      «14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.  
      14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati»;  
          e) all'articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa es-sere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza»;  
          f) all'articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque anni» sono soppresse;
          g) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
      «1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni».  
Art. 3.
(Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541).
Art. 4.
(Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541).

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IX alla parte quinta, parte II, punto 2.7, primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura “CE”» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso previsto».

      1. Alla parte II dell’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 2.7, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: «su cui sia stata apposta la marcatura: “CE”.» sono sostituite dalle seguenti: «idonei all'uso in conformità ai seguenti requisiti:»;
            b) al secondo periodo, le parole: «In particolare, tali camini devono:» sono soppresse;
            c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: «essere realizzati con materiali incombustibili» sono sostituite dalle seguenti: «essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione».
Art. 4.
(Disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARKT).
Art. 5.
(Disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARKT).

      1. All'articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al

      Identico.

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) al primo comma, dopo le parole: «Le imprese di vigilanza privata» sono inserite le seguenti: «o di investigazione privata»;  
          b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:  
      «Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».  
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 5.
(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027).
Art. 6.
(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027).

      1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      1. Identico:

      «3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri       «3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri
dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza». dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma ».
 

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

      2. La lettera b) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:       3. Identico.
          «b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto».  
Art. 6.
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all'estero, nonché in materia di titoli del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157).
Art. 7.
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all'estero, nonché in materia di titoli del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157).

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

      Identico.

donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:  
      «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati»;  
          b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  
              1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo»;  
              2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo».  
Art. 7.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAXU).
Art. 8.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAXU).

      1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 18, le parole: «delle attività finanziarie detenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti»;
          b) al comma 20, le parole: «delle attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari» e le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari»;  
          c) al comma 21, le parole: «detenute le attività finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio».  

      2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.

 
Art. 8.
(Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio).
Art. 9.
(Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

      1. Identico.

        2. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'IVA all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia».
Art. 9.
(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).
Art. 10.
(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).

      1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) all'articolo 4-quater, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
      «2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza»;  
          b) all'articolo 4-quater, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-bis, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento.»;  
          c) all'articolo 193-quater, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
      «3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza».
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI
Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227).
Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227).

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 28, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»;           a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»;
          b) all'articolo 29, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.».           b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.».
Art. 11.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098).
Art. 12.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in

      1. Identico.

vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali, contenute nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  
      2. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1 è adottato in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori nel territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di sesso e alla condizione dei lavoratori immigrati.       2. Identico.
      3. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1 è adottato, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:       3. Identico:
          a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, tenendo conto della normativa nazionale di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nel settore delle navi da pesca, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;           a) identica;
          b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;           b) identica;
            c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;
          c) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità dei luoghi stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;           d) identica;
          d) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;           e) identica;
          e) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione;           f) identica;
          f) applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quanto non disciplinato dal decreto legislativo di cui all'alinea;           g) identica;
          g) riformulazione dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo e adeguamento delle relative sanzioni alle peculiarità del settore delle navi da pesca, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri specifici:           h) identico:
              1) coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la peculiare disciplina della responsabilità e delle funzioni di ciascun soggetto, con particolare riguardo:               1) identico;
                  1.1) alla disciplina del lavoro nel settore delle navi da pesca;  
                  1.2) alla figura del comandante, nei casi in cui non rivesta il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto;  
              2) razionalizzazione e rimodulazione delle sanzioni secondo i seguenti criteri:               2) identico:
                  2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 500 fino ad un massimo di euro 4.500 per le infrazioni formali, dell'arresto da un minimo di tre mesi fino a un massimo di sei mesi per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori marittimi e dell'arresto da un minimo di due mesi fino a un massimo di quattro mesi ovvero dell'ammenda da euro 750 fino a euro 6.400 negli altri casi;           2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 15.000 per le infrazioni formali, dell'arresto da un minimo di sei mesi fino a un massimo di due anni per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'arresto da un minimo di quattro mesi fino a un massimo di otto mesi ovvero dell'ammenda da euro 4.500 fino a euro 10.000 negli altri casi;
                  2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di 50 euro a un massimo di 6.600 euro;           2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;
          h) semplificazione degli adempimenti formali nel rispetto dei livelli di tutela;           i) identica;
          i) abrogazione espressa delle norme incompatibili.           l) identica.

      4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari europei e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

      4. Identico.

      5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo e con la medesima procedura, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.       5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo e con la medesima procedura di cui al comma 4, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
      6. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:       6. Identico.
          a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e per il settore delle navi da
pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,» sono soppresse;  
          b) al comma 3, le parole: «al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,» sono soppresse.  

      7. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      7. Identico.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 12.
(Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI).
Art. 13.
(Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI).

      1. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

      1. Identico:

      «1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato I alla direttiva 2003/35/CE, ai quali non si applica l'articolo 6, comma 2, del presente decreto l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi piani o programmi.       «1-bis. Identico.
      1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità competente dà avviso per mezzo della stampa e mediante pubblicazione nel proprio sito web. L'avviso e la pubblicazione devono contenere l'indicazione del titolo del piano o programma, dell'autorità competente e delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma medesimo.       1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità competente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.
      1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.       1-quater. Identico.
      1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.       1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
      1-sexies. L'autorità competente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico nell'adozione del piano o programma.       1-sexies. Identico.
      1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico».       1-septies. Identico».
 
Art. 14.
(Disposizioni in materia di bevande analcoliche. Caso EU Pilot 4738/13/ENTR).
 

      1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

Art. 13.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).
Art. 15.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).

      1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis,».

      Identico.

Art. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI).
Art. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI).

      1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico.

          a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;  
          b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:  
      «c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana»;  
          c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;  
          d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti.»;  
          e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:  
      «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica»;  
          f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono inserite le seguenti: «in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e»;  
          g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;  
          h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
      «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al
medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo»;  
          i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
      «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine»;  
          l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;  
          m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;  
          n) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005» sono inserite le seguenti: «e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
          o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;  
          p) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: «Le disposizioni» sono inserite le seguenti: «del comma 3 e»;  
          q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;  
          r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:  
      «3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa»;  
          s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
      «3-bis. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea e l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa»;  
          t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono inserite le seguenti: «, in via permanente,»;  
          u) l'allegato IV è abrogato.
        2. Sono sempre assicurati la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare, l'accesso dei cittadini, con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale).
Art. 17.
(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).

      1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:           a) identico:
          «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale»;           «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall’articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
          b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;           b) identica;
          c) all'articolo 6, comma 6, lettera b), le parole: «che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 39» sono soppresse;           soppressa;
          d) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V»;           c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali»;
          e) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:           d) identico:
      «9. Le soglie previste nell'allegato IV cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), del presente articolo»;       «9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto »;
          f) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:           e) identica;
      «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente»;  
          g) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate, con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione nei siti web delle autorità interessate:
          f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»;

              b) al secondo periodo, la parola: «, anche» è soppressa;

              a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

              b) una dichiarazione di sintesi in cui l'autorità competente illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e in cui si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

              c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18»;

          h) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:           g) identico:
      «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso per mezzo della stampa e nel sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli avvisi per mezzo della stampa sono eseguiti a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso, predisposto utilizzando l'apposito formato reso disponibile nel sito web dell'autorità competente, sono indicati la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione, con una breve descrizione del progetto, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i comuni integralmente sul sito web dell'autorità competente»;       «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente»;
          i) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:           h) identico:
      «3. La pubblicazione di cui al comma 1, predisposta utilizzando l'apposito formato reso disponibile nel sito web dell'autorità competente, deve indicare la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione, con una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;       «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni»;
          l) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente.»;           i) identica;
            l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

          «– al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;

          m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:           m) identico:
      «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, adottato per il recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio»;       «7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
          n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda, la parola: «extraurbane» è soppressa;           n) identica;
          o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:           o) identico:
      «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del       «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, adottato per il recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio»; decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
          p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:           p) identica;
      «h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri».  
            q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

          «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua».

      2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente articolo.       3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c) del presente articolo.
      4. Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente articolo.       Soppresso.
      5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.       4. Identico.
Art. 16.
(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).
Art. 18.
(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

      1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

      Identico.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri specifici:  
          a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;
          b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;  
          c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;  
          d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;  
          e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;  
          f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;  
          g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;  
          h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di ese
cuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai princìpi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;  
          i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;  
          l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;  
          m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.  

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 
      4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 17.
(Ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale).
Art. 19.
(Ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale).

      1. All'articolo 298-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 300, comma 2,»;           a) identica;
          b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:           b) identico:
      «b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti»;           «b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, commi 1 e 2, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti»;
          c) al comma 2, dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b),».           c) al comma 2, dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis),».

      2. All'articolo 308, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Identico:

          a) alla lettera a), le parole: «misure di sicurezza astrattamente idonee» sono sostituite dalle seguenti: «opportune misure di sicurezza»;           a) alla lettera a), le parole: «misure di sicurezza astrattamente idonee» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili »;
          b) alla lettera b), dopo le parole: « in tal caso» sono inserite le seguenti: « e nel caso di cui alla lettera a)».           b) identica.

      3. All'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      3. Identico.

          a) al comma 1, le parole: «in forma specifica e, se necessario per equivalente patrimoniale,» sono soppresse;  
          b) al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: «danno ambientale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 300, comma 2,»;
          c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «gli stessi sono obbligati» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti nel titolo II della presente parte,»;  
          d) al comma 2, terzo periodo, le parole: «somme corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «somme necessarie per l'adozione delle misure di riparazione»;  
          e) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando si verifica un danno ambientale di cui all'articolo 298-bis, comma 1, lettera b-bis), i responsabili sono obbligati, per qualsiasi tipo di matrice ambientale danneggiata, alla rimessa in pristino stato. In caso di impossibilità o di eccessiva onerosità, il risarcimento del danno ambientale è dovuto per equivalente»;  
          f) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
      «2-bis. Oltre alle misure di ripristino o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente, sono a carico del responsabile i costi di cui all'articolo 302, comma 13».  

      4. All'articolo 313, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto» sono sostituite dalle seguenti: «termine di prescrizione dell'azione risarcitoria».

      4. Identico.

      5. All'articolo 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:       5. Identico.
      «5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni in favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, commi 615, 616 e
617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della presente parte, anche al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004».  
      6. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, le parole da: «affluiscono al fondo» fino a: «dalla legge 9 aprile 2009, n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».       6. Identico.
Capo V
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA
Capo V
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA
Art. 18.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT).
Art. 20.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT).

      1. All'articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi»;
          b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:  
      «8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».  
 
Art. 21.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento – Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12).
 

      1. All'articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria».
Art. 19.
(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011).
Art. 22.
(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011).

      1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:

      1. Identico.

          a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
          b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;  
          c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;  
          d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;  
          e) presentare presso il competente tribunale istanza di congelamento o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;  
          f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.  

      2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

      2. Identico.

      3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME), ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo sottoparagrafo, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa.       3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo sottoparagrafo, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie, da euro 20.000 a euro 3 milioni, nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una delle condotte previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo 3.       4. Identico.
      5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 ad euro 5 milioni, nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall'articolo 2, numeri 2) e 3), e dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011.       5. Identico.
      6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011.       6. Identico.
      7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.       7. Identico.
      8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.       8. Identico.
      9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina con proprio regolamento, nel rispetto       9. Identico.
della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.  
 

      10. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

 

      11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo Costi Energia Elettrica e Gas» (FOCEES), istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.
(Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARKT).
Art. 23.
(Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARKT).

      1. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque siano ubicati».

      Identico.

Capo VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Capo VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 21.
(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Procedura di infrazione n. 2013/4202).
Art. 24.
(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Procedura di infrazione n. 2013/4202).

      1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, le parole: «e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data» sono sostituite dalle seguenti: « e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data».

      Identico.

Art. 22.
(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR).
Art. 25.
(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR).

      1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

      1. Identico.

      2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9       2. Identico.
ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori.  
      3. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le parole: «o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «o da talune sue caratteristiche».       3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, le parole: «quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche»;

          b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
      «Art. 7-bis.
– (Prassi inique).
1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.
      2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.
      3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.
      4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6».

Art. 23.
(Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea. Procedura di infrazione n. 2009/2230).
Art. 26.
(Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea. Procedura d'infrazione n. 2009/2230 – Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, causa C-379/10).

      1. Lo Stato è obbligato a risarcire il danno che, in pregiudizio di situazioni

      1. Lo Stato è obbligato a risarcire il danno che, in pregiudizio di situazioni

giuridiche soggettive, consegue alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione. L'azione si prescrive decorsi tre anni. giuridiche soggettive, consegue alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione. L'azione si prescrive decorsi cinque anni.
      2. Ai fini della determinazione della violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea di cui al comma 1 si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale a norma dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.       2. Identico.
 
Art. 27.
(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE-C.G.E. 1/3/2011, Causa C-236/09, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea).
 

      1. All'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012»;
            b) al comma 2, il primo periodo è soppresso.
        2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 28.
(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTER).
 

      1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.
        3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
        4. Con il medesimo decreto legislativo si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
        5. Lo schema di decreto legislativo è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317.
        6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.
        7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 29.
(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARKT).
 

      1. All'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata».

        2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente:
        «3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalità delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.».
 
Art. 30.
(Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia).
 

      1. Agli allegati V e VI annessi al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A, parte I, annesso alla presente legge.

        2. L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte II, annesso alla presente legge.
        3. L'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte III, annesso alla presente legge.
 
Art. 31.
(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali).
 

      1. Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì analisi, ispezioni e controlli nell'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, lettera a)»;
            b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».
 
Art. 32.
(Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili della direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013).
 

      1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, e al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

        2. La Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.
        3. La Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, l'accesso alle banche dati da esse costituite o alimentate.
        4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può richiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.
 
Art. 33.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).
 

      1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

        «3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale,
  fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto».
 

      2. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Capo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 24.
(Clausola di invarianza finanziaria).
Art. 34.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 25, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 35, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25.
(Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura).
Art. 35.
(Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura).

      1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.

      1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,64 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.

      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione dei con       2. Identico.
sumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.  
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura di cui al medesimo comma 2 e a quelle già intervenute.       3. Identico.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, a decorrere dal medesimo anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.       4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 26, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, a decorrere dal medesimo anno 2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.
      5. Il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23. Nel caso che si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, il Ministro della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.       5. Il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 26. Nel caso che si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, il Ministro della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

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