• Relazione 2208 e 2230-A

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Atto a cui si riferisce:
S.2208 [Ddl Whistleblowing] Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2208 E 2230-A

Relazione Orale

Relatore Maran

TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza l’11 ottobre 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (n. 2208)

d’iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI

(V. Stampato Camera n. 3365)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 2016

CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato (n. 2230)

d'iniziativa della senatrice MUSSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2016

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2208

NONCHÉ DELLE
PETIZIONI

della signora Irene Testa ed altri cittadini (n. 1538)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 2016

del signor Renato Lelli (n. 1578)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2016

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Santini)

su disegno di legge e sugli emendamenti

5 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel seguente presupposto:

che le funzioni di gestione delle segnalazioni di condotte illecite o abusive e di irrogazione di sanzioni, attribuite all'ANAC dal disegno di legge, possano allo stato essere svolte con le dotazioni umane e materiali già a disposizione dell'Autorità a legislazione vigente; ciò fermo restando che, stante l'imprevedibilità di eventuali significativi incrementi nel numero delle segnalazioni, nel caso si registrasse un andamento di spesa difforme dalle attuali stime, si applicherà il meccanismo di salvaguardia previsto, a livello generale, dall'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.57, 1.59, 1.60, 2.0.4, 1.1, 1.2, 1.12, 1.14, 1.58, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.5.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge

(Estensore: Ginetti)

18 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 21 gennaio 2016;

considerato che:

– esso è composto di due articoli, concernenti la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denuncino, alle autorità preposte, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro;

– l’articolo 1 si riferisce al settore pubblico, sostituendo l’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190 del 2012;

– l’articolo 2 riguarda il settore privato, inserendo nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivanti da reati, alcuni commi che integrano i requisiti previsti dai modelli di organizzazione e gestione e prevedendo le misure di tutela del dipendente che effettua le segnalazioni;

valutato che:

– la protezione da discriminazioni del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (articolo 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (articolo 9), ratificata con legge n. 112 del 2012;

– la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del Working group on bribery, incaricato del monitoraggio sull’attuazione della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300 del 2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il Groupe d’Etats contre la corruption) organo del Consiglio d’Europa deputato al controllo dell’adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito OCSE, che ha predisposto i Guiding principles for whistleblower protection legislation;

valutato che:

– la relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) ricorda, all’allegato 12 relativo all’Italia, come la legge anticorruzione n. 190 del 2012 (inserendo un nuovo articolo 54-bis nel decreto legislativo n. 165 del 2001) abbia introdotto per la prima volta disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, così creando un canale ufficiale per denunciare tutto ciò che può essere percepito come irregolarità o atto illecito, e potendo contribuire a superare i problemi di accertamento dei casi di corruzione. Le disposizioni si applicano ai pubblici dipendenti che denunciano condotte illecite, fuori dei casi di calunnia, diffamazione o violazione della vita privata. Le denunce sono rivolte al responsabile della prevenzione della corruzione, all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC. L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso;

– la relazione afferma che queste disposizioni hanno però «un carattere piuttosto generico e non esaustivo, poiché non coprono tutti gli aspetti della segnalazione o tutti i tipi di tutela da concedere in queste circostanze. Non è inoltre contemplato il whistleblowing nel settore privato. Per la piena funzionalità del dispositivo di tutela dei segnalanti, sono ancora necessarie altre misure, tra cui precisazioni sui canali di segnalazione, dispositivi di protezione e campagne di sensibilizzazione»;

– pur rientrando tali questioni nella sfera di competenza nazionale, la relazione sulla lotta alla corruzione afferma come sia “interesse comune dell’Unione garantire che tutti gli Stati membri dispongano di efficienti politiche anticorruzione e che l’UE li sostenga nella loro attuazione”;

richiamato il documento della Commissione europea SWD(2016) 81, del 26 febbraio 2016, adottato nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, in cui – al fine di rafforzare la lotta contro la corruzione – sono richiamate le iniziative legislative volte a incoraggiare i dipendenti pubblici che segnalano illeciti (whistleblower);

ritenuto che non sembrano sussistere, ad un primo esame, profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge in titolo con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

La normativa europea prevede ipotesi di segnalazione delle violazioni, nell’ambito della disciplina settoriale dei mercati finanziari.

In particolare, l’articolo 71 della direttiva 2013/36/UE (sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), relativo alla Segnalazione delle violazioni, concerne una fattispecie speciale di whistleblowing. In attuazione della delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), sono stati modificati di conseguenza gli articoli 52-bis e 52-ter del testo unico bancario e gli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico della finanza.

Anche l’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, sugli abusi di mercato, prevede una fattispecie speciale di whistleblowing, disciplinante la segnalazione all’autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento. L’articolo 11 della legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015) contempla tra i princìpi di attuazione della delega anche (lettera n) l’adozione delle opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Sarebbe quindi necessario un coordinamento delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del disegno di legge con quelle di cui alla normativa europea citata e alla normativa interna di attuazione.

sugli emendamenti

(Estensore: Cardinali)

28 marzo 2017

La Commissione,

esaminati gli emendamenti al disegno di legge, composto da due articoli concernenti la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denuncino, alle autorità preposte, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro;

ricordato che, nel parere espresso sul testo, il 18 maggio 2016, venivano evidenziati l’articolo 71 della direttiva 2013/36/UE, in materia bancaria, e l’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, sugli abusi di mercato, che prevedono fattispecie speciali di segnalazione delle violazioni;

valutato che gli emendamenti presentati non presentano profili di contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

18 luglio 2017

La Commissione,

esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge, composto da due articoli concernenti la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denuncino, alle autorità preposte, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro;

ricordato che, nel parere espresso sul testo il 18 maggio 2016, venivano evidenziati l’articolo 71 della direttiva 2013/36/UE, in materia bancaria, e l’articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, sugli abusi di mercato, che prevedono fattispecie speciali di segnalazione delle violazioni;

richiamato il parere non ostativo, del 28 marzo 2017, espresso sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

valutato che gli ulteriori emendamenti e subemendamenti presentati non presentano profili di contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 2208

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti)(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti)

1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). -- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, in buona fede segnala al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

3. Identico.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Identico.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

5. Identico.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli.

8. Il seguente è tutelato con riferimento a eventuali danni conseguenti alla segnalazione di reati o irregolarità e, in particolare, ha diritto, qualora licenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro, anche con ordinanza ingiuntiva del tribunale, e al risarcimento per gli eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché al rimborso delle spese legali sostenute.

7. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

9. Identico».

8. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso».

Soppresso

Art. 2.Art. 2.
(Tutela del dipendente o collaboratore
che segnala illeciti nel settore privato)
(Tutela del dipendente o collaboratore
che segnala illeciti nel settore privato)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

«2-bis. Identico:

a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

b) identica;

c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

soppressa

d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-ter. Identico.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

2-quater. Identico».

DISEGNO DI LEGGE N. 2230

D’iniziativa della Senatrice Mussini

Art. 1.

(Oggetto)

1. Fuori dai casi di reati di calunnia o diffamazione e fuori dai casi di responsabilità di cui all’articolo 2043 del codice civile, accertati con sentenza definitiva, è prevista una specifica tutela per gli autori di segnalazioni aventi ad oggetto le condotte di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Oggetto delle segnalazioni)

1. Ai fini dell'applicazione del sistema di tutela di cui all'articolo 1, le segnalazioni devono riguardare condotte illecite nei confronti dell'interesse pubblico o dell'attività aziendale, nonché violazioni in materia di abusi di mercato e servizi di investimento.

Art. 3.

(Soggetti)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti coloro che, in virtù di un rapporto di lavoro, presente o passato, pubblico o privato, sia esso subordinato, a progetto, di consulenza, collaborazione, stage o volontariato, vengono a conoscenza e segnalano illeciti o irregolarità ai sensi dell’articolo 2. Le segnalazioni devono avere ad oggetto fatti accaduti all'interno dell'amministrazione di appartenenza o della propria azienda o ad esse relativi.

2. Nei casi di distacco, comando o situazioni simili, il lavoratore può riferire anche di fatti accaduti in amministrazione o azienda diversa da quella di appartenenza, ma la segnalazione deve essere comunque inoltrata all'amministrazione o all'azienda cui i fatti si riferiscono.

3. La disciplina di cui alla presente legge si applica altresì ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Art. 4.

(Segnalazioni anonime)

1. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione solo se adeguatamente documentate.

Art. 5.

(Esclusioni)

1. Le segnalazioni di cui agli articoli precedenti sono escluse dall'accesso di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

(Presentazione e gestione delle segnalazioni)

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

2. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Art. 7.

(Destinatari della segnalazione)

1. Le segnalazioni possono essere inoltrate all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC, al responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione di appartenenza oppure al responsabile delle segnalazioni dell'azienda di appartenenza di cui all’articolo 8.

Art. 8.

(Responsabile delle segnalazioni)

1. Ogni ente pubblico ed ogni azienda con almeno quindici dipendenti nomina un responsabile delle segnalazioni.

2. Nell'ambito della pubblica amministrazione le funzioni e le responsabilità di cui agli articoli da 9 e 13 della presente legge sono attribuite al soggetto nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

3. Il nominativo del responsabile dell'Ufficio delle segnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti è comunicato all'ANAC.

Art. 9.

(Ufficio delle segnalazioni)

1. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avvalersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rapportato alle dimensioni dell'ente o dell'azienda.

2. L'Ufficio è diretto dal responsabile delle segnalazioni.

3. Ciascun componente dell'Ufficio è sottoposto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell'ambito del proprio incarico.

Art. 10.

(Compiti del responsabile delle segnalazioni)

1. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della segnalazione, della gestione delle notizie segnalate e dei dati relativi all'identità del segnalante, nonché del successivo inoltro a soggetti terzi per quanto di competenza.

2. Il responsabile della segnalazione coordina i componenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può, previa comunicazione all'ANAC, archiviare la segnalazione. In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l'informazione agli organi competenti e ne dà comunicazione all'ANAC.

3. Il responsabile delle segnalazioni tutela la riservatezza dell’autore della segnalazione e cura l’integrità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all’inoltro della segnalazione

Art. 11.

(Tutela dell'autore della segnalazione)

1. L'identità dell'autore della segnalazione non può essere rivelata in assenza del consenso dello stesso.

2. L'autore della segnalazione non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Lo stesso ha diritto, qualora licenziato, ad essere riassunto ed al risarcimento degli eventuali danni morali, economici o di carriera, nonché alla rifusione delle eventuali spese legali.

3. La tutela di cui alla presente legge è esclusa nel caso in cui il segnalante non agisca in buona fede.

Art. 12.

(Clausole di fedeltà)

1. Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del prevalente interesse pubblico, sono nulle.

Art. 13.

(Attribuzione di poteri ispettivi, di accertamento e di sanzione)

1. Ai fini di cui alla presente legge sono conferiti all'ANAC poteri ispettivi, di accertamento e di sanzione in materia di tutela degli autori delle segnalazioni.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Qualora l’ente o l'azienda non provveda agli obblighi di cui all’articolo 8 oppure adotti misure discriminatorie ai sensi dell'articolo 11 nei confronti dell'autore della segnalazione, l'ANAC applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 50.000 euro.

Art. 15.

(Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni)

1. È istituito presso l'ANAC il Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni.

2. Sono destinate al Fondo le somme di cui alle sanzioni amministrative previste all'articolo 14. Sono altresì destinate al medesimo Fondo le somme di cui agli articoli 165, quarto comma, e 322-quater del codice penale.

3. Le risorse del Fondo sono utilizzate per le spese relative all'assistenza agli autori delle segnalazioni.

Art. 16.

(Ufficio centrale delle segnalazioni)

1. È istituito presso l'ANAC l'Ufficio centrale delle segnalazioni.

2. L'Ufficio si occupa della gestione a fini statistici di tutte le segnalazioni effettuate e del loro esito. Provvede, altresì, alla gestione del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni.

Art. 17.

(Disposizioni di coordinamento)

1. L’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

2. All'articolo 165, quarto comma, del codice penale, le parole «dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni».

3. All'articolo 322-quater del codice penale, le parole: «dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni».

PETIZIONE N. 1538

Presentata dalla signora
Irene Testa
ed altri

La signora Irene Testa e altri chiedono di valutare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2208, la possibilità di estendere a tutte le amministrazioni pubbliche la disciplina per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

PETIZIONE N. 1578

Presentata dal signor
Renato Lelli

Il signor Renato Lelli chiede ulteriori interventi per la tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti compiuti da colleghi di lavoro.