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Atto a cui si riferisce:
C.4693 Introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza. Modifica del codice penale


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4693


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza.
Modifica del codice penale
Presentata il 10 ottobre 2017


      

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Onorevoli Deputati! — Ormai non è più sottacibile il fatto che sotto le false spoglie di una norma di civiltà, quale la legittima libertà di manifestare il proprio dissenso, troppo spesso si nascondono gruppi di delinquenti che hanno l'unico scopo di commettere fatti criminali violenti diretti contro lo Stato, contro chi lo rappresenta, come le forze di polizia, e contro la pacifica collettività con l'obiettivo di destabilizzarne l'ordine.
      Brennero, 7 maggio 2016, i black bloc ingaggiano una guerriglia lanciando sassate verso le forze dell'ordine: 18 feriti tra gli agenti delle forze dell'ordine;
      Napoli, 6 aprile 2016, corteo anti Renzi, un gruppo di manifestanti lancia pietre, fumogeni e bombe carta coinvolgendo anche auto e pullman di turisti: 11 agenti feriti;
      Milano, 1° maggio 2015, manifestazione anti-Expo, un pomeriggio di violenza e devastazione con i black bloc che incendiano auto, devastano negozi, banche, abitazioni, lanciano bottiglie incendiarie, bombe carta, razzi pirotecnici e pietre grosse come un pugno contro le forze dell'ordine;
      Bologna, 8 novembre 2015, manifestazione anti-Lega Salvini, giovani dei centri sociali armati di spranghe e bastoni lanciano bombe carta: 14 feriti tra poliziotti e carabinieri.
      Sembrano bollettini di guerra e invece sono solo alcuni tra i più gravi (ma non i soli) fatti accaduti ai giorni nostri che inducono il legislatore a prendere seri provvedimenti per arginare tali fenomeni non più accettabili.
      Per meglio inquadrare tali fatti, pur non essendoci una definizione univoca di terrorismo, corre in soccorso quella formulata nel 1937 dalla Società delle Nazioni, nella quale si parla di «fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è di provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone».
      In un momento, quindi, di massima emergenza sicurezza in cui, soventemente, nelle manifestazioni che richiamano la maggiore risonanza mediatica si annidano criminali violenti che scendono in piazza con il solo intento di violentare le regole del vivere civile e la vita degli operatori delle forze di polizia ivi preposte in servizio d'ordine e sicurezza pubblica e lo Stato che rappresentano, la politica deve rispondere con fermezza e con strumenti normativi idonei, per quanto di sua competenza.
      Non è più tollerabile che nell'immaginario collettivo di questi criminali passi come «normale» il tentativo di ammazzare dei poliziotti che fanno il proprio dovere, approfittando di una manifestazione, un evento sportivo o un dissenso ideologico.
      E questi atti di inaudita violenza non possono più essere ridotti a meri problemi di ordine pubblico. Come abbiamo anche qui solo in parte ricordato, le manifestazioni troppo frequentemente degenerano in violenze cruente, vere e proprie scene di guerriglie urbane; emergono improvvisamente, ma premeditatamente, dai cortei gruppi di criminali armati, incappucciati con caschi e maschere che, con vere e proprie tattiche di guerra, con furia, bruciano auto, lanciano sassi, bombe carta e molotov incendiarie contro i poliziotti, devastano intere città e provocano terrore nella collettività, cercano lo scontro con le forze dell'ordine, fino a lanciare ordigni fumogeni per occultarsi e assicurarsi così la fuga, quindi, l'impunità.
      Riteniamo, perciò, che non bastino più le semplici parole di solidarietà nei confronti di poliziotti, carabinieri e finanzieri e delle forze di polizia in genere per il sacrificio, spesso troppo elevato, che quei servitori dello Stato pagano a fine di ogni evento particolarmente cruento. Al fine di scoraggiare tali azioni di inaudita e gratuita violenza, atti di vero e proprio terrorismo, in un quadro di univoca sinergia, è ora che ogni apparato dello Stato faccia la sua parte e ognuno assolva al proprio ruolo, nel nobile rispetto della democrazia e dell'ordinamento.
      In questo alveo si colloca la proposta di legge di introduzione nell'ordinamento del delitto di terrorismo tramite la piazza.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

      L'articolo unico della proposta di legge introduce tre articoli al libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale:

          l'articolo 613-quater, «Terrorismo tramite la piazza»;

          l'articolo 613-quinquies, «Istigazione a commettere terrorismo tramite la piazza»;

          l'articolo 613-sexies, «Arresto differito».

          Si ritiene che tali integrazioni al codice penale non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione statale per l'anno finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 (legge n. 232 del 2016) e si risolvano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Art. 1.

      1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613-ter sono aggiunti i seguenti:

          «Art. 613-quater. – (Terrorismo tramite la piazza). – Chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, cagiona lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo, ad un pubblico ufficiale, ivi preposto in servizio di ordine e sicurezza pubblica, anche con il lancio di oggetti, pericolosi o atti ad offendere, mentre egli impedisce che venga messo in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini o la commissione di reati, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

          Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità preavvisate o prescritte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

          La stessa pena si applica per i fatti di cui al primo comma che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

          Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un terzo.

          Se dal fatto deriva una lesione personale gravissima le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di due terzi.

          Se dal fatto deriva la morte, quale conseguenza non voluta, le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di due terzi.

          Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

          Art. 613-quinquies(Istigazione a commettere terrorismo tramite la piazza). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, istiga a commettere il delitto di terrorismo tramite la piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

          Art. 613-sexies(Arresto differito). – Nei casi di cui agli articoli 613-quater e 613-quinquies, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».