• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00265 Risoluzione conclusiva 8-00265presentato daRICCIATTI Laratesto diMercoledì 18 ottobre 2017 in Commissione X (Attività produttive) 7-01361 Ricciatti: Iniziative a favore del...



Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00265presentato daRICCIATTI Laratesto diMercoledì 18 ottobre 2017 in Commissione X (Attività produttive)

7-01361 Ricciatti: Iniziative a favore del «made in» dei prodotti di consumo non alimentari.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La X Commissione,
   premesso che:
    la libera circolazione delle merci è la più sviluppata delle quattro libertà del mercato unico ed è essenziale per il successo di migliaia di imprese. La sua creazione è stata possibile grazie al raggiungimento di un accordo a livello europeo sugli standard minimi di sicurezza dei prodotti che circolano nell'Unione europea;
    disposizioni efficaci in tale settore possono essere adottate solo a livello dell'Unione, sia per assicurare un'adeguata tutela degli interessi dei consumatori che per impedire agli Stati membri di adottare disposizioni differenti che determinerebbero la frammentazione del mercato unico;
    al fine di semplificare e rendere più omogenee le norme di sicurezza applicabili ai prodotti non alimentari, la direzione generale del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle piccole e medie imprese della Commissione ha presentato, il 13 febbraio 2013, un pacchetto che include una comunicazione e due proposte di regolamenti sulla sicurezza dei prodotti di consumo e la vigilanza di mercato;
    a seguito del voto nella Commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei consumatori nel dicembre 2013, la plenaria del Parlamento europeo ha approvato, il 15 aprile 2014, la risoluzione sulla proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti. In particolare, i deputati europei hanno lasciato invariato l'articolo 7, che introduce l'obbligatorietà dell'indicazione di origine e prevede per i produttori la possibilità di apporre sull'etichetta la dicitura «made in EU» oppure il nome del proprio Paese. Inoltre, gli europarlamentari hanno approvato alcune altre importanti modifiche: la reintroduzione del principio di precauzione, previsto dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti ed eliminato con la proposta, considerato come un elemento orizzontale fondamentale per garantire la sicurezza dei prodotti e dei consumatori; l'applicazione anche ai prodotti armonizzati delle disposizioni del regolamento per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi che non sono coperte dalla normativa di armonizzazione applicabile; l'auspicio che i produttori tengano conto automaticamente della sicurezza dei prodotti già nella fase di progettazione; l'obbligo per le autorità nazionali di tener conto delle caratteristiche di un prodotto che, pur non essendo destinato ad essere utilizzato da bambini, assomiglia in qualche modo a un altro oggetto normalmente riconosciuto attraente per i bambini; la quantificazione delle sanzioni da parte delle autorità nazionali in base al fatturato dell'impresa ed al numero di dipendenti, ma prestando particolare attenzione alle piccole e medie imprese;
    tuttavia, rispetto al testo votato nella Commissione competente, vista la comparazione costi-benefici rivelatasi non soddisfacente, è stato eliminato l'articolo 6 relativo al marchio «EU Safety Tested», complementare a quello esistente, da applicare ai prodotti testati da un soggetto terzo e indipendente e considerati sicuri da un organismo competente;
    allo stato attuale la proposta di regolamento è bloccata in Consiglio. Nonostante i tentativi fatti dalle presidenze di turno (soprattutto quella italiana del 2014 e quella olandese del 2015) nella ricerca di un compromesso, continua ad esservi una frattura fra Nord (più orientata sulla grande distribuzione) e Sud (manifatturiero) Europa. La proposta legislativa della Commissione non è stata ritirata, neanche dal programma della Commissione per il 2017, ma allo stato attuale appare molto improbabile che possano essere fatti passi avanti, e ciò, nonostante le molteplici prese di posizione del Parlamento europeo (da ultimo, nella risoluzione sulla Strategia per il mercato interno);
    in tale contesto, appare particolarmente rilevante la posizione italiana in merito all'introduzione del contrassegno «made in Italy» sui prodotti non alimentari a maggiore potenzialità in termini di export e diffusione sui mercati internazionali,

impegna il Governo:

   a) a rafforzare la propria iniziativa politico-diplomatica, nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di procedere tempestivamente alla conclusione dell’iter normativo volto all'introduzione del regolamento sulla sicurezza dei prodotti non alimentari;
   b) valutare, di concerto con gli altri Stati membri interessati, se sussistano gli estremi per l'applicazione dell'istituto della cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea e agli articoli 326-334 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di costituire un quadro giuridico comune con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione di origine per i prodotti del settore calzaturiero, dell'artigianato e degli arredi.
(8-00265) «Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Franco Bordo, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Stumpo, Quaranta, Piras, Lacquaniti, Nicchi, Duranti, Sannicandro, Zaratti, Kronbichler, Albini, Carlo Galli, Murer, Zoggia».