• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/08276 BENCINI, Maurizio ROMANI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: il Ministero in indirizzo, nell'ambito delle sue competenze, ha posto in essere un programma di interventi,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08276 presentata da ALESSANDRA BENCINI
mercoledì 18 ottobre 2017, seduta n.902

BENCINI, Maurizio ROMANI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il Ministero in indirizzo, nell'ambito delle sue competenze, ha posto in essere un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire a tribunali e corti di appello la cornice normativa, le prime risorse finanziarie e gli strumenti informatici per avviare l'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. Conseguentemente, ai singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, il compito di dare la completa attuazione all'avvio di strutture di supporto e assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati. Dal sito internet del Ministero si legge, tra gli altri contenuti, del cosiddetto Ufficio per il processo. Tale ufficio era stato previsto dall'art. 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, a garanzia della ragionevole durata del processo e poi, da ultimo, modificato con l'art. 50 del decreto-legge n. 90 del 2014. La norma richiamata prevede la costituzione delle strutture organizzative "Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione";

il rapporto Cepej 2013 (Commissione europea per l'efficienza della giustizia) non premia affatto la magistratura italiana, ma conferma come la giustizia italiana sia tra gli ultimi posti in Europa (Quadro di valutazione UE della giustizia 2014: verso sistemi giudiziari più efficienti nell'Unione - European Commission - IP/14/273 17 marzo 2014). Inoltre, occorre considerare come la raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia prescrive di "monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l'efficienza della giustizia civile, con l'obiettivo di garantirne l'efficacia, e attuare interventi complementari, ove necessari";

l'art. 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", prevede che "Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi";

la Corte costituzionale fa le seguenti riflessioni in merito alla norma richiamata: "la norma rappresenta una diretta emanazione dell'art. 175 cod. proc. civ., che affida al giudice istruttore la direzione del procedimento, attribuendogli tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento di esso. In particolare, egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali. (...) Il legislatore, rendendo esplicito e disciplinando con maggior dettaglio il potere-dovere del giudice di formare il calendario del processo (quando provvede sulle richieste istruttorie e, quindi, non in relazione ad ogni causa e ad ogni momento di essa), ha inteso perseguire l'esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure in modo non rigido) i tempi del processo stesso, la necessità di evitare (per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilità di realizzare il principio di ragionevole durata del processo, richiamato in modo espresso nel testo normativo. (...) In sostanza, come è stato autorevolmente osservato, si tratta di uno strumento che consente un'organizzazione programmata del processo, attraverso un governo dei tempi delle fasi di necessaria articolazione della procedura, che ne riduca la durata, introducendo elementi di prevedibilità concreta del momento nel quale la causa arriverà a decisione" (sentenza 18 luglio 2013, n. 216);

considerato che:

a giudizio degli interroganti la lentezza dei processi in Italia, costituiti da argomenti teorici ed inutili rinvii, va addebitata principalmente al mancato ammodernamento di leggi e strutture, ma anche alle carenze strutturali e formative dei giudici italiani, che provengono dalla formazione universitaria, che nei casi più ricorrenti è separata dalla vita pratica del diritto. In particolare, ci si riferisce alla carenza di mezzi sufficienti ed adeguati a supporto della loro attività;

i tempi del processo sono dettati e governati esclusivamente la magistratura, oberata da un grande carico di lavoro. Ogni magistrato ha, mediamente nel settore civile, un carico di circa 300 processi annui, ossia circa uno al giorno. Il calendario di ogni magistrato di norma prevede almeno una decina di processi al giorno, ma le udienze veramente impegnative sono al massimo 2 per processo; le altre sono formali. Occorre anche considerare come oramai sia prassi rinviare l'ultima udienza, su cause ordinarie, anche di un anno e, in alcuni tribunali, anche 2 e oltre;

la funzione del calendario è, quindi, quella di contribuire alla ragionevole durata del processo civile. La fissazione del calendario del processo non serve solamente a rendere prevedibili i tempi del processo; opinando diversamente, infatti, si rischia di svilire il significato della norma, atteso che l'interesse della parte non è certo quello di prevedere razionalmente un processo di durat irragionevole. Non è l'imprevedibilità della durata del procedimento a vulnerare il giusto processo, ma la sua eccessiva consistenza;

inoltre, secondo quanto risulta agli interroganti alcune ricerche condotte su tale specifico contenuto normativo mostrano, quale risultato di una concreta applicazione del medesimo e nel caso di una programmazione effettivamente rispettosa del principio di concentrazione e trattazione delle cause in modo sequenziale, una sensibile riduzione circa la durata media dei procedimenti, a parità di carico di lavoro per i magistrati. Nello specifico, per operare in tal modo i magistrati necessitano dello strumento atto allo scopo, ossia un dispositivo informatico rappresentato dall'agenda elettronica. Questo strumento, intelligente e personalizzabile, può consentire al giudice di fissare il calendario del processo secondo un ordine logico, che tiene conto delle diverse categorie di giudizi e che consente, al contempo, di operare facilmente gli aggiustamenti necessari man mano che il procedimento avanza nelle sue varie fasi;

infine, a livello sperimentale l'agenda, cosiddetto A-Lex, che consente la fissazione e la gestione del calendario del processo, ha incontrato l'entusiasmo di alcuni magistrati che se ne sono avvalsi, così come tecnici esperti ne sottolineano la positiva funzionalità. Ed ancora, un simile strumento informatico in quanto già esistente, è stato sottoposto al Ministro in indirizzo, anche in ottica di un ampliamento della sua sperimentazione. Tuttavia, non si conoscono le ragioni dell'accantonamento di questa offerta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prevedere l'utilizzo dell'agenda elettronica e, pertanto, consentire la sua ulteriore sperimentazione, onde contribuire alla ragionevole durata del processo civile.

(4-08276)