• C. 2493 EPUB Proposta di legge presentata il 26 giugno 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2493 Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter e introduzione dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni, di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle medesime e di limiti al trattamento economico degli amministratori delle società quotate in mercati regolamentati


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2493


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
COMINARDI, GRILLO, SARTI, VACCA, TRIPIEDI, CHIMIENTI, CIPRINI, ALBERTI, CANCELLERI
Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter e introduzione dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni, di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate dalle medesime e di limiti al trattamento economico degli amministratori delle società quotate in mercati regolamentati
Presentata il 26 giugno 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Nel corso degli ultimi anni il divario tra le retribuzioni dei lavoratori e i compensi dei top manager delle società quotate in mercati regolamentati è aumentato in modo disuguale, senza alcun intervento normativo da parte del legislatore. L'erogazione di bonus, stock option ed ogni altra forma di emolumento, totalmente svincolata da effettivi risultati positivi per l'azienda, è divenuta un costo insostenibile per la collettività. Si assiste ad un vertiginoso aumento dei fallimenti di grandi società, a una costante crescita della disoccupazione e, paradossalmente, a una conservazione dell'alto livello degli stipendi dei top manager. Questa patologia del sistema capitalistico italiano è penetrata anche nel settore pubblico, soprattutto nelle società partecipate dallo Stato e dagli enti locali. L'assunzione di rischi eccessivi finalizzati all'aumento dei compensi, da parte dei manager pubblici e privati, produce un aumento delle disuguaglianze salariali che incide sui processi decisionali delle moderne democrazie. Un limite alle retribuzioni dei manager più pagati nel settore privato avrebbe, presumibilmente, impedito la crisi dei mutui subprime del 2007. Il fallimento della Lehman Brothers, una tra le più grandi banche d'investimento al mondo, ha dimostrato che l'etica nel settore finanziario non esiste. La riduzione della disuguaglianza sociale è un tema non più rinviabile. Milioni di cittadini in tutto il mondo portano avanti una protesta attraverso lo slogan «We are 99 per cent» con cui il movimento Occupy Wall Street denunciava che metà della ricchezza mondiale è detenuta dall'1 per cento della popolazione. Secondo il rapporto della organizzazione umanitaria internazionale Oxfam 85 persone detengono la ricchezza equivalente a quella posseduta da 3,5 miliardi di persone e l'1 per cento della popolazione mondiale possiede circa 110 trilioni di dollari. Secondo il rapporto «Government at a Glance 2013» i manager della pubblica amministrazione italiana sono i più pagati nell'area dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I dati riportati nel rapporto si riferiscono a prima dell'emanazione del decreto «salva Italia» relativo al limite agli stipendi dei manager pubblici. La media degli stipendi dei manager pubblici, prima dell'entrata in vigore degli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si attestava a 483.000 euro annui. Dall'elenco pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo alle remunerazioni degli amministratori delle società partecipate dallo Stato, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, è facilmente individuabile quali siano i top manager pubblici maggiormente retribuiti per l'anno 2012: Massimo Sarmi, amministratore delegato della società Poste italiane Spa 2.201.820,20 euro; Ialongo Giovanni, presidente della stessa Poste italiane Spa 903.611,11 euro; Mauro Moretti, amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato Spa, 873.666,03 euro; Gorno Tempini Giovanni, amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti Spa 1.035.000,00 euro; Arcuri Domenico, amministratore delegato di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimento e lo sviluppo d'impresa Spa 788.985,00 euro; Mauro Masi, amministratore delegato della società Consap Spa, 473.768,33 euro; Maurizio Prato, presidente e amministratore delegato dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, 602.370,00 euro. Ai fini dell'individuazione del limite massimo del trattamento economico erogabile a chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, il legislatore ha individuato, quale parametro di riferimento, il trattamento economico onnicomprensivo del Primo presidente della Corte di cassazione. Ogni anno tale trattamento economico viene definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per l'anno 2014, ammonta a 311.658,53 euro. Tale limite si applica anche ai dipendenti e agli amministratori delle società non quotate direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, ma non alle retribuzioni milionarie degli amministratori delle società quotate come ENI Spa, ENEL Spa e Finmeccanica Spa quali ad esempio Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di ENI Spa, 6.774.554,00 euro, Fulvio Conti, ex amministratore delegato e direttore generale di Enel Spa 3.968.393,00 euro. Del resto, le liquidazioni milionarie in virtù della cessazione del rapporto di lavoro ed ogni altra forma di emolumento che concorra ad oltrepassare il limite massimo previsto per legge confermano l'esistenza di una profonda disuguaglianza salariale tra gli stipendi più bassi dei dipendenti e gli stipendi più alti erogati agli amministratori di una società. Tale circostanza trova riscontro anche nel settore privato. Le aziende quotate, e i loro amministratori, gestiscono risparmi della collettività con operazioni di mercato ad altissimo rischio, maturando in ogni caso compensi, liquidazioni o bonus non legati ad effettivi risultati per l'azienda e per i suoi lavoratori. La mala gestione delle imprese private quotate ricade, inevitabilmente, sulla collettività, come se fossero aziende pubbliche. Per citarne alcune soltanto: Parmalat, Cirio, Telecom, FIAT. In virtù della sacralità del mercato ad alcuni amministratori è stata concessa l'opportunità di percepire emolumenti milionari smembrando, di fatto, aziende in attivo. In Italia, solo nel settore bancario, sono più di cento i manager che percepiscono una retribuzione superiore ad un milione di euro mentre lo stipendio medio annuale italiano è tra i più bassi in Europa, attestandosi a 28.900 euro. Secondo una classifica pubblicata da «Il Sole 24 ore» nel luglio 2013 le retribuzioni più alte dei top manager delle società quotate, per l'anno 2012, comprensive di bonus ed altri compensi variabili, hanno superato i 10 milioni di euro annui. A titolo esemplificativo: Sergio Marchionne, amministratore delegato di FIAT Spa e presidente di FIAT Industrial, 47.901.000,00 euro; Luigi Francavilla, vicepresidente di Luxottica, 28.803.900,00; Federico Marchetti, presidente e amministratore delegato di YOOX Spa, 22.612.667,00; Marco Tronchetti Provera, presidente e amministratore delegato Pirelli, 3.077.554,00; Giovanni Perissinotto, ex amministratore delegato delle Generali assicurazioni 11.592.000,00 euro; Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Ferrari, 5.534.000,00 euro. Da questo piccolo estratto dell'elenco emerge che il rapporto tra lo stipendio più basso di un lavoratore e lo stipendio più alto di un amministratore delegato ha superato un rapporto di 1 a 100 arrivando in alcuni casi a un rapporto di 1 a 400. In Italia il rapporto tra gli stipendi più alti e quelli più bassi, secondo Adriano Olivetti, non doveva superare il rapporto di 1 a 10. Nessun dirigente, neanche il più alto, dovrebbe guadagnare più di dieci volte l'ammontare del salario minino. Presumibilmente, il rapporto tra i salari più bassi e più alti di Olivetti, strumento alternativo al limite agli stipendi, ha ispirato il referendum svizzero di modifica costituzionale sul rapporto di 1 a 12. Anche in sede europea, in virtù dell'articolo 94 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, è stato inserito un limite ai bonus per i top manager del settore bancario. Secondo la direttiva, la componente variabile non potrà essere superiore del 100 per cento rispetto l'importo della componente fissa della retribuzione annuale ovvero del 200 per cento, previa deliberazione dell'assemblea degli azionisti. In ogni caso, uno degli strumenti per la tutela del buon andamento dello Stato e dei risparmi della collettività è intervenire in via normativa per ridurre le retribuzioni più alte dei dirigenti e dei manager pubblici nonché estendere il principio del limite, di cui al citato articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, ai compensi dei manager di tutte le società quotate nei mercati regolamentati.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce modifiche al decreto-legge n. 201 del 2011. Il comma 1 modifica l'articolo 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni) prevedendo, alla lettera a), disposizioni più stringenti rispetto a quelle previste dal decreto. Si prevede una riduzione dei compensi variabili di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per gli amministratori delle società non quotate direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Alla lettera b) è sostituito il comma 5-bis dell'articolo 23-bis individuando quale parametro di riferimento l'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372. Nella nuova riformulazione del comma 5-bis sono accorpate anche le disposizioni di cui al previgente comma 5-ter relative ai dipendenti delle società partecipate. Il nuovo limite viene quindi esteso a tutti gli amministratori e dipendenti sia delle società non quotate che delle società quotate, controllate o comunque partecipate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Il comma 2, modificando l'articolo 23-ter, introduce il nuovo parametro dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica. Il comma 3 introduce l'articolo 23-quater (Trattamento economico massimo degli amministratori delle società quotate) stabilendo determinati limiti al trattamento economico massimo erogabile in favore degli amministratori delle società quotate. Il comma 1 definisce l'importo massimo della componente fissa della retribuzione annuale riconosciuta agli amministratori delle società quotate utilizzando quale parametro di riferimento l'importo dell'articolo 23-ter. Il comma 2 introduce un limite all'erogazione della componente variabile della retribuzione dell'amministratore. In sostanza, la somma di tutti quegli emolumenti erogabili, quali bonus, incentivi o altro, non potrà superare il 30 per cento della componente fissa della retribuzione annuale. Il comma 3 introduce un limite agli altri emolumenti erogati in virtù della cessazione del rapporto di lavoro. La somma di tutti gli emolumenti sarà calcolata sulla base della componente fissa della retribuzione annuale nella misura di un dodicesimo, per ogni anno di carica. Il comma 4 vieta il riconoscimento degli emolumenti di cui al comma 2 qualora il risultato di esercizio sia negativo o in caso di diminuzione del numero dei lavoratori della società.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

      1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «non può risultare inferiore al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti «non può risultare superiore al 30 per cento»;

          b) il comma 5-bis è sostituito dai seguente:
      «5-bis. Il compenso annuo onnicomprensivo stabilito dai consigli di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile nonché il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società quotate o non quotate, direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può, in nessun caso, essere superiore all'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno»;

          e) il comma 5-ter è abrogato.

      2. Al comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372,».
      3. Al capo III del titolo III del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 23-quater. – (Trattamento economico massimo degli amministratori delle società quotate). – 1. La componente fissa della retribuzione annuale degli amministratori delle società quotate nei mercati regolamentati non può essere superiore all'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372.
      2. La componente variabile, comprensiva di ogni emolumento a qualsiasi titolo erogato, del trattamento economico onnicomprensivo annuale, non può essere superiore al 30 per cento della componente fissa annuale.
      3. La somma di tutti gli altri emolumenti eventualmente erogati agli amministratori in virtù della cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa e a chiunque imputabile, non può essere superiore a un dodicesimo della componente fissa della retribuzione annuale, per ogni anno di durata della carica.
      4. Gli emolumenti di cui al comma 2 non possono essere erogati in caso di risultato di esercizio negativo o di riduzione del numero dei lavoratori della società computati dalla data di inizio dell'incarico».