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Atto a cui si riferisce:
C.690 Interventi per il restauro e il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d'Itria


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 690


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GRASSI, CIMBRO, FIORONI
Interventi per il restauro e il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d'Itria
Presentata il 9 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La proposta di legge, che riprende l'atto Camera n. 5163 della XVI legislatura, risponde alla necessità di assicurare i finanziamenti ai comuni e ai proprietari per il restauro e il recupero dei trulli di Alberobello e della Valle d'Itria, patrimonio culturale di importanza nazionale che, per la crisi dell'economia agricola e vitivinicola collinare e per l'esaurimento delle tradizionali tecniche costruttive, rischia, in assenza di opere di manutenzione, l'abbandono o la trasformazione selvaggia indotti dalla cultura consumistica e dal turismo di massa.
      I trulli di Alberobello e della Valle d'Itria caratterizzano, con la loro presenza, l'omogeneità storica e culturale di gran parte del territorio del comprensorio delle tre province pugliesi di Bari, Brindisi e Taranto.
      Non sono mancati nel passato i provvedimenti che, in attuazione delle diverse leggi di tutela, hanno riconosciuto l'importanza nazionale dei trulli e l'interesse pubblico per la loro tutela anche se limitati al comune di Alberobello, per il quale la regione Puglia aveva emanato la legge 26 novembre 1979, n. 72, che prevedeva interventi per la ricostruzione del centro storico, luogo di maggiore concentrazione dei trulli. Tale legge regionale, purtroppo è stata abrogata nel 1988.
      I trulli di Alberobello sono stati dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO e questo importantissimo riconoscimento rende urgente un intervento legislativo finalizzato alla loro conservazione.
      Attualmente non esiste nessuno strumento pubblico che incentivi il recupero di queste costruzioni oggetto di studi e di interesse turistico sempre crescente.
      Oggi il recupero è legato solo all'iniziativa privata, che spesso si scontra con gli altissimi costi di ristrutturazione e con la carenza di manodopera specializzata.
      Per far fronte a questi problemi è opportuno un provvedimento legislativo che risponda ai bisogni di conservazione e di valorizzazione paesaggistica di questo scorcio d'Italia particolarmente suggestivo.
      Obiettivo della presente proposta di legge è quello di fornire le risorse per corretti interventi di restauro, tesi a consentire la più varia fruibilità dei trulli, in modo da avviare, attraverso i finanziamenti ai comuni e ai proprietari, un processo di recupero delle antiche tecniche costruttive come garanzia di recupero della forma interna ed esterna dei trulli, delle costruzioni a conversa (lamie), dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra (fogge) e, in genere, delle pertinenze dei fabbricati che si intendono tutelare.
      In questo contesto la conservazione diventa un obiettivo politico a cui sono chiamati tutti i cittadini anche al fine di consentire la riappropriazione dell'identità culturale e dello stretto rapporto tra abitanti e zona abitata.
      Il restauro conservativo deve essere tradotto in uso appropriato, cioè socialmente finalizzato a tutto il territorio costruito e agricolo; la campagna deve essere salvata e valorizzata, come pure il centro storico, ed entrambi devono essere considerati parti intangibili del territorio da recuperare alle loro funzioni abitative e produttive.
      La proposta di legge è altresì finalizzata:

          a) a incentivare il decoro dei trulli e a garantire l'espropriazione per pubblica utilità in caso di cattiva conservazione degli stessi;

          b) alla pavimentazione con lastre calcaree delle due aree monumentali di Alberobello denominate rione Monti e rione Aia piccola;

          c) ad acquisire i fondi necessari affinché i trulli siano dotati di porte e di finestre in legno, eliminando definitivamente quelle in anticorodal;

          d) a eliminare i camini in eternit dei trulli per sostituirli con canne fumarie in linea con il manufatto e salubri.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di restauro conservativo e di recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio dei trulli, delle costruzioni a conversa, lamie, dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra, fogge, nonché delle pertinenze in genere di tali fabbricati insistenti nel comprensorio dei trulli di cui all'articolo 2, al fine di una conservazione artistica e culturale, nonché per consentirne la fruibilità agricola, turistica, agrituristica e nel tempo libero.

Art. 2.
(Delimitazione territoriale).

      1. Fanno parte del comprensorio dei trulli i territori del comune di Alberobello, dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, e dei comuni di Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Noci, Ostuni, Putignano, San Michele Salentino e Villa Castelli, appartenenti alle province di Bari, Brindisi e Taranto, di seguito denominati «comuni della Valle d'Itria».

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica:

          a) ai comuni e agli enti pubblici ubicati nel comprensorio di cui all'articolo 2;

          b) ai cittadini proprietari dei trulli o degli altri beni di cui all'articolo 1, nonché

ai titolari di contratti di locazione non inferiore a dodici anni, che sono autorizzati al recupero dei beni locati con l'impegno di destinarli alle attività di cui al medesimo articolo 1;

          c) agli operatori agricoli e turistici e alle cooperative di giovani, proprietari dei trulli o degli altri beni di cui all'articolo 1, nonché ai titolari di contratti di locazione non inferiore a dodici anni, che sono autorizzati al recupero dei beni locali con l'impegno di destinarli alle attività di cui al medesimo articolo 1.

Art. 4.
(Destinazione dei fondi).

      1. I fondi previsti dalla presente legge sono attribuiti, per il 50 per cento, al comune di Alberobello e, per il restante 50 per cento, ai comuni della Valle d'Itria.
      2. I fondi sono ripartiti tra i comuni in relazione al numero dei trulli di ciascun comune.
      3. I fondi attribuiti ai sensi del comma 1 sono suddivisi nella misura del 50 per cento tra il comune e i privati, ferma restando la possibilità del consiglio comunale di decidere, con propria delibera, una diversa suddivisione degli stessi.

Art. 5.
(Soggetti competenti per l'attuazione).

      1. I soggetti preposti all'attuazione della presente legge sono il comune di Alberobello e i comuni della Valle d'Itria.

Art. 6.
(Espropriazione o vendita dei trulli).

      1. In caso di trulli in stato di cattiva conservazione, previa diffida del comune interessato ai proprietari finalizzata al loro recupero, decorsi centottanta giorni dalla data della stessa senza che i proprietari abbiano presentato il piano di

recupero, il comune procede all'espropriazione dei trulli ai fini del loro recupero ovvero procede alla loro vendita mediante asta pubblica al miglior offerente.
Art. 7.
(Restauro dei trulli).

      1. Il comune di Alberobello e i comuni della Valle d'Itria con appositi contributi, a valere sui fondi a essi attribuiti ai sensi della presente legge, provvedono alla rimozione dai trulli di porte e di finestre non idonee, al fine della sostituzione delle stesse con porte e con finestre in legno, nonché alla sostituzione delle canne fumarie in eternit con altre in linea con il manufatto e non dannose per la salute della popolazione.

Art. 8.
(Pavimentazione delle aree monumentali del comune di Alberobello).

      1. Il comune di Alberobello, a valere sui fondi a esso attribuiti ai sensi della presente legge, provvede alla pavimentazione con lastre calcaree delle aree monumentali denominate rione Monti e rione Aia piccola.

Art. 9.
(Funzioni dei comuni).

      1. Il comune di Alberobello e i comuni della Valle d'Itria:

          a) provvedono al censimento del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e alla redazione di una mappa ricognitiva dello stesso mediante relazioni tecniche e documentazioni fotografiche;

          b) perimetrano le zone e le aree omogenee, segnalando i trulli e gli altri manufatti meritevoli di recupero e di conservazione;

          c) analizzano lo stato degli immobili e dei manufatti che necessitano di interventi, per stabilire i tempi di esecuzione degli stessi e la previsione di spesa ai fini della ripartizione di cui all'articolo 4;

          d) provvedono all'istruttoria delle domande di contributo;

          e) vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla loro corrispondenza ai progetti presentati e, al termine degli stessi, eseguono il collaudo delle opere realizzate;

          f) verificano gli stati di avanzamento dei lavori e, a seguito di tale verifica, rilasciano la certificazione per l'attribuzione dei contributi spettanti.

Art. 10.
(Programma annuale).

      1. Il comune di Alberobello e i comuni della Valle d'Itria redigono il programma annuale di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge che definisce, tra l'altro:

          a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali devono essere effettuati gli interventi di restauro conservativo e di recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

          b) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili;

          c) la previsione delle spese necessarie per gli interventi e i relativi finanziamenti.

      2. Il primo programma annuale è approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a cadenza annuale.
      3. I programmi annuali successivi al primo recano, altresì, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi annuali precedenti.
      4. La relazione sullo stato di attuazione dei programmi annuali di cui al comma 3,

è trasmessa dal comune alle competenti Commissioni parlamentari.
      5. Il comune di Alberobello e i comuni della Valle d'Itria determinano le modalità di formazione del rispettivo programma annuale secondo criteri di trasparenza e di pubblicità degli interventi previsti.
Art. 11.
(Istruttoria delle domande).

      1. Le domande di contributi presentate dai privati sono indirizzate al sindaco del comune competente, il quale dopo l'istruttoria e il parere dell'ente comunale, riconosce, previa delibera della giunta comunale, l'ammissibilità della domanda e dispone l'ulteriore verifica dei requisiti per l'attribuzione dei contributi da parte della tesoreria.

Art. 12.
(Erogazione dei contributi).

      1. Il contributo per ogni singolo intervento del programma annuale di cui all'articolo 1 è concesso a fondo perduto nella misura massima del 60 per cento dell'importo generale ammissibile, comprensivo delle spese di progettazione.
      2. Il contributo è erogato per il 50 per cento all'inizio dei lavori e per il restante 50 per cento al termine del collaudo tecnico-amministrativo delle opere effettuato con esito positivo dal comune interessato.

Art. 13.
(Destinazione).

      1. I trulli e gli altri beni recuperati o restaurati ai sensi della presente legge devono conservare la precedente destinazione abitativa o un'altra destinazione compatibile con essa o con attività agricola, agrituristica, turistica e del tempo

libero almeno per dieci anni dall'attribuzione dei contributi.
      2. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei trulli o degli altri beni recuperati o restaurati ai sensi della presente legge, il comune deve esserne immediatamente informato mediante notifica del contratto preliminare e può esercitare diritto di prelazione.
Art. 14.
(Esecutori).

      1. Possono realizzare gli interventi di recupero e di restauro di cui alla presente legge:

          a) le imprese agricole singole in possesso dell'attestazione rilasciata dalle società organismi di attestazione (SOA) e le imprese riunite con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente;

          b) le imprese artigiane singole, associate, in cooperativa o consorziate, nonché singoli trullari, domiciliati nel comune di Alberobello o nei comuni della Valle d'Itria, con notoria e provata esperienza negli interventi di recupero e di restauro, per importi non superiori a 200.000 euro;

          c) le imprese riunite miste, in possesso dell'attestazione rilasciata dalle SOA e iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane ove vi siano almeno due trullari, per importi non superiori a 500.000 euro.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 6, 7, 8 e 12, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.