• Testo DDL 2942

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Atto a cui si riferisce:
S.2942 [Decreto fiscale] Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2942
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)
con il Ministro della difesa (PINOTTI)
con il Ministro dell'interno (MINNITI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)
con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)
con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (DE VINCENTI)
con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (MADIA)
e con il Ministro della salute (LORENZIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2017

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Onorevoli Senatori. -- Di seguito l’illustrazione, articolo per articolo, del decreto-legge di cui si chiede la conversione:

TITOLO I

Disposizioni in materia fiscale

Art. 1. - (Estensione della definizione agevolata dei carichi)

La disposizione di cui al comma 1 consente al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate delle somme dovute per la definizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017.

In tal modo, si riconosce un maggior lasso di tempo per effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito della definizione agevolata, evitando di penalizzare con la pesante sanzione dell'inefficacia della stessa definizione i debitori incorsi in errori o disguidi ovvero non in grado di versare le predette rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alla scadenza di luglio 2017, ad utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti della P.A. (in seguito alla tardiva entrata in vigore della norma che ha previsto tale facoltà anche per l'anno 2017 -- articolo 9-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 -- e del relativo decreto ministeriale attuativo -- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2017, n. 194).

Il differimento delle scadenze di pagamento ivi indicate non comporterà alcun ulteriore addebito rispetto agli importi indicati dall'agente della riscossione nella comunicazione indirizzata al debitore.

Il comma 2 introduce i commi da 13-quater a 13-septies nell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma 13-quater permette di esercitare nuovamente la facoltà di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ai debitori che non sono stati ammessi alla definizione perché non hanno adempiuto all'onere, previsto dall'alinea del comma 8 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, di pagare tutte le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Ciò, per non danneggiare i contribuenti che sono incolpevolmente incorsi in errori di interpretazione dello stesso comma 8, come segnalato in più occasioni da documenti di sindacato ispettivo e dagli organi di stampa.

In particolare, il citato comma 13-quater dispone che tale facoltà può essere esercitata presentando all'agente della riscossione, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza, secondo la modulistica e con le modalità pubblicate sul sito internet dell'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2017 (lettera a)).

I debitori interessati pagheranno entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei predetti piani di dilazione, (lettera b), n. 1); in caso di mancato tempestivo pagamento di tale importo, si determinerà l'improcedibilità dell'istanza. Essi dovranno inoltre versare anche le somme dovute per la definizione, ossia capitale e interessi compresi nel carico, maggiorate degli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in coerenza con quanto previsto in via generale per i beneficiari della definizione agevolata (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 193 del 2016). Tale versamento sarà effettuato in un numero massimo di tre rate di pari importo, con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 (lettera b), n. 2).

La fissazione al 1º agosto 2017 del termine di decorrenza iniziale dei predetti interessi trova fondamento nella circostanza che i debitori che si avvarranno della disposizione in commento si troveranno, di fatto, a fruire della stessa dilazione di pagamento consentita a coloro che sono già stati ammessi alla definizione agevolata e che sono stati, infatti, assoggettati all'applicazione dei medesimi interessi proprio dalla data del 1º agosto 2017.

Il comma 13-quinquies individua il contenuto dell'istanza del debitore.

Il comma 13-sexies stabilisce che, a seguito della presentazione dell'istanza all'agente della riscossione, il debitore ottiene il beneficio della sospensione delle procedure esecutive e cautelari in corso e che lo stesso agente della riscossione deve comunicare all'interessato:

-- entro il 31 marzo 2018, l'importo di tutte le rate non pagate scadute fino al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 e dei relativi interessi di mora;

-- entro il 31 luglio 2018, l'importo delle somme dovute per la definizione, da versare alle scadenze indicate dal precedente comma 13-quater.

Il comma 13-septies introduce una previsione di raccordo, in base alla quale ai debitori che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13-quater si applicano tutte le disposizioni dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 193 del 2016, ad eccezione di quelle del comma 13-ter relative ai soggetti colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale, che fruiscono, in via generale, del differimento di termini previsto dallo stesso comma 13-ter.

Il comma 3, per consentire alle Università di completare i versamenti relativi alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 entro il 2018, prevede il differimento del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018.

Il comma 4 consente ai debitori di procedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 per i carichi affidati negli anni dal 2000 al 2016, con le variazioni da essa specificamente indicate.

In particolare, per consentire il rapido svolgimento degli adempimenti connessi alla nuova definizione, la dichiarazione di adesione dovrà essere presentata, entro il 15 maggio 2018, con modalità esclusivamente telematiche, che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, saranno pubblicate, unitamente al relativo modello, sul sito internet dell'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2017 (comma 5).

Inoltre, il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di quattro rate di pari importo, con scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre del 2018 e febbraio 2019 (comma 6).

L'agente della riscossione dovrà informare entro il 31 marzo 2018 i debitori dei carichi affidati dal 1º gennaio al 30 settembre 2017, per i quali la cartella di pagamento non sarà stata notificata entro il 31 dicembre 2017; dovrà inoltre inviare entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze (comma 7).

I restanti riferimenti temporali previsti dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 sono tutti differiti di un anno (comma 8).

Il comma 9 disciplina la sospensione degli obblighi di versamento dei piani rateali in essere riguardanti i carichi oggetto della dichiarazione di adesione, affidati nell'anno 2017.

Il comma 10 dell'articolo 1, infine, contiene una deroga al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, che condizionava l'accesso alla definizione agevolata alla regolarità nel pagamento delle rate in scadenza a tutto il 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere. Essa, infatti, chiarisce che la facoltà di definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che, a tal fine, debbano essere versate le rate dei piani di dilazione in essere relative a questi carichi.

Il comma 11 integra il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 e garantisce in modo esplicito che il fondo di previdenza sia utilizzato esclusivamente per realizzare una previdenza aggiuntiva a favore del personale del settore, secondo un progetto di riforma già delineato da aziende e parti sindacali e oggetto di studio da parte dell'INPS.

Art. 2. - (Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

Commi da 1 a 6

La disposizione in esame prevede (commi 1 e 2) la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, a favore dei soggetti, che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Viene inoltre previsto (comma 4) che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

L’articolo 2 dispone (comma 5) altresì che, limitatamente al comune di Livorno, la predetta sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, inagibilità verificata dall'autorità da trasmettere agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Inoltre si precisa che la sospensione in esame non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

Viene, infine istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'anno 2017, da ripartire tra i comuni di cui al comma 1 al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. Alla ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 6).

Commi 7 e 8

La disposizione di cui al comma 7 prevede, quale misura a sostegno dei redditi dei contribuenti dei territori dei comuni del cosiddetto cratere, che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avvengano entro il 31 maggio 2018 (anziché entro il mese di ottobre 2017). Viene, altresì, differita la decorrenza della eventuale rateizzazione -- con piano rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili (anzinché 18 rate) -- del pagamento dei contributi e premi non versati per effetto della sospensione (da ottobre 2017 a maggio 2018).

Il comma 8 prevede una rimodulazione dello stanziamento del fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.

Art. 3. - (Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

Con la disposizione in esame si intende estendere l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (cosiddetto split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l'imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.

Sulla materia, si ricorda che l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non fossero debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Tale disposizione era stata inizialmente applicata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici che erano destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: lo Stato, gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali ed i consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

Successivamente, con l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo è stato esteso a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle seguenti tipologie di soggetti:

a) società controllate dallo Stato, di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile;

b) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dagli enti pubblici territoriali;

c) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente o indirettamente, dai soggetti precedentemente indicati alle lettere a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Con l’articolo 3 si intende estendere ulteriormente l'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti anche alle seguenti tipologie di soggetti:

1) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

2) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del citato articolo 17-ter per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

3) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica, ente o società assoggettata al meccanismo;

4) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica, ente o società assoggettata al meccanismo.

Per le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, già incluse per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 50 del 2017 sopra citato, si prevede che siano assoggettate al meccanismo solo quelle identificate agli effetti dell'IVA in Italia.

Per quanto concerne l'attuazione della norma proposta, in considerazione dell'ulteriore allargamento dell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti, si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'emanazione delle relative disposizioni.

Le nuove disposizioni hanno effetto dal 1º gennaio 2018 e si applicano per le fatture emesse a partire dalla medesima data.

Art. 4. - (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

La norma mira a favorire la puntuale ed immediata applicazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici e sulle radio e televisioni locali, di valore incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell'anno precedente. La misura del credito d'imposta è pari al 75 per cento dell'incremento dell'investimento pubblicitario, aumentato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

La fissazione del limite complessivo dello stanziamento annuale da destinare alla misura fiscale, prevista dall'articolo 57-bis, è oggi demandata, dalla stessa disposizione, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016.

L'articolo in commento stabilisce direttamente l'ammontare delle risorse da destinare per il 2018 al credito d'imposta, in modo da consentire alle imprese di conoscere tempestivamente il reale impatto della misura per poter più consapevolmente adottare le decisioni e le strategie relative agli investimenti pubblicitari.

In particolare, si stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo annuale, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro.

Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 del citato articolo 57-bis, inoltre, sono direttamente iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite nella contabilità speciale 1778.

Si introduce, poi, all’articolo 57-bis, il nuovo comma 3-bis al fine di stabilire, in via di prima applicazione, la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2017, a partire dal 24 giugno 2017, data di entrata in vigore del medesimo articolo 57-bis, e, conseguentemente, si stabilisce il periodo di riferimento per la valutazione della percentuale di incremento degli investimenti pubblicitari.

Art. 5. - (Sterilizzazione incremento di aliquote dell'IVA e delle accise)

La disposizione in esame prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), mediante la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio all'11,14 per cento in luogo dell'11,50 per cento previsto.

Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari

Art. 6. - (Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, e disposizioni in materia contabile)

Le disposizioni di cui al comma 1 apportano delle modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

In particolare, all'articolo 2 viene inserito il comma 2-bis che prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni, siano corredate da relazione tecnica, verificata del Ministero dell'economia e delle finanze circa la correttezza degli oneri ivi quantificati.

La modifica al comma 4 prevede che l'anticipazione di tesoreria venga erogata in relazione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e non sulla base del fabbisogno finanziario che, tipicamente, è molto più elevato.

Inoltre, viene introdotto il comma 4-bis che richiama una disposizione che è stata sempre contenuta in tutti i decreti-legge concernenti la partecipazione alle missioni internazionali. Il comma prevede che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.

All'articolo 3, comma 1, viene introdotto il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle relazioni annuali sulla partecipazione alle missioni internazionali che il Governo trasmette al Parlamento, ivi incluse la proroga delle stesse. Inoltre, viene previsto che le stesse siano corredate da relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle spese di partecipazione alle missioni, coerentemente con la legge n. 196 del 2009, articolo 17, comma 3.

Agli articoli 4 e 4-bis vengono replicate le modifiche di cui all'articolo 2, in ordine alla semplificazione del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e in ordine all'anticipazione che può essere richiesta dalle amministrazioni interessate nelle more dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo modificano l'articolo 9, commi 2 e 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, relativo, tra l'altro, alla sperimentazione del nuovo concetto di impegno e alla sua entrata in vigore.

La lettera a) del citato comma 2 posticipa al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativo all'assunzione degli impegni di spesa, la cui entrata in vigore era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2018. La lettera b) prolunga la sperimentazione del nuovo concetto di impegno di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista a legislazione vigente.

Le modifiche si rendono necessarie allo scopo di valutare in un arco temporale più ampio le conseguenze giuridiche del nuovo concetto di impegno e i derivanti impatti sui sistemi operativi delle varie amministrazioni coinvolte nella riforma. Lo slittamento di un ulteriore anno nell'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno e la proroga della relativa sperimentazione consentiranno una analisi più approfondita dei dati e delle criticità emerse e un affinamento degli strumenti operativi occorrenti per una piena attuazione della riforma.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si rendono necessarie al fine di provvedere all'attuazione, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle variazioni contabili che garantiscono la copertura ai decreti legislativi n. 94 del 29 maggio 2017, concernente «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e n. 95 del 29 maggio 2017, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

La disposizione di cui al comma 5 del presente articolo prevede l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive (incremento del relativo fondo di 140 milioni di euro per l'esercizio 2017) per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017.

Art. 7. - (Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)

Commi da 1 a 3

Con la disposizione di cui al comma 1 si intende destinare il 50 per cento dei risparmi di spesa, conseguenti al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni statali (minor trattamento economico spettante al predetto personale a seguito del passaggio presso altre amministrazioni), all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Il comma 2 ripartisce, invece, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali relative al Corpo forestale dello Stato, non impiegate, per le seguenti finalità:

a) revisione dei ruoli delle Forze di polizia;

b) incremento delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza;

c) attuazione del piano straordinario di assunzioni per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria.

Al comma 3 si rinvia, per le modalità attuative delle predette assunzioni straordinarie, a provvedimenti di natura non regolamentare dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare in tempi brevissimi, tenendo conto dell'urgenza per la gestione e l'organizzazione dei previsti corsi di formazione per il personale interessato. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, circa le percentuali di posti riservati ai volontari delle Forze armate, attraverso tali provvedimenti saranno stabilite le modalità per le assunzioni autorizzate ai sensi del comma 2, lettere b) e c), del presente articolo, quale il ricorso a nuovi concorsi ovvero all'ampliamento dei posti già banditi o ancora in atto o conclusi nel 2017, come espressamente previsto dallo stesso comma 3, primo periodo, evitando anche possibili incertezze applicative. Inoltre, per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria lo stesso comma 3, al secondo periodo, autorizza, in via eccezionale, attraverso il ricorso ai medesimi provvedimenti, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi riservati ai volontari delle Forze armate, approvate nel 2017, in deroga all'annualità dei medesimi concorsi prevista dall'articolo 2199 del richiamato decreto legislativo n. 66 del 2010. Infine, l'ultimo periodo del comma 3 estende il ricorso ai medesimi provvedimenti per stabilire le modalità per le assunzioni nelle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, già autorizzate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 2017), adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 2017), in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ferme restando, anche in questo caso, le riserve per il personale delle Forze armate ai sensi della legislazione vigente, il rinvio ai predetti provvedimenti si rende necessario per evitare incertezze applicative, atteso che nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri manca il riferimento alle modalità attuative per le assunzioni aggiuntive straordinarie, dallo stesso autorizzate.

Comma 4

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha previsto il trasferimento all'Arma dei carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale (ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei, attribuite al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza).

Per l'esercizio di tali primarie funzioni, che in concreto si sostanziano nella tutela di centotrenta riserve naturali statali, tre centri nazionali biodiversità, terreni e aree forestali destinati a scopi scientifici e didattici e proprietà di interesse forestale e ambientale, il citato Corpo si è avvalso negli anni della collaborazione di personale operaio assunto a tempo determinato (OTD), per periodi compresi tra i cinque e i sei mesi all'anno.

Tali primarie funzioni di tutela, tuttavia, si protraggono nell'arco dell'intero anno solare, rendendo assolutamente necessario intervenire normativamente al fine di stabilizzare l'impiego del citato personale assunto a tempo determinato, al fine di consentire all'Arma dei carabinieri di potersi avvalere di tali professionalità con continuità.

Commi 5 e 6

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 modificano l'articolo 18, comma 4, della legge n. 395 del 1990 concernente l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria prevedendo la gratuità del pernottamento del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006.

Da informazioni assunte presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia attualmente sono gestiti circa ottocento alloggi destinati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, al netto di quelli utilizzati per particolari esigenze di servizio e destinati ad accogliere il personale in missione addetto alla traduzione dei detenuti sull'intero territorio nazionale.

Al riguardo si evidenzia che talune tipologie di alloggi, quali le camere di pernottamento delle «caserme agenti», contigue rispetto agli istituti penitenziari, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi, possono essere già utilizzate a titolo gratuito.

Per le altre tipologie di alloggi, comunque ad uso temporaneo, è previsto un canone giornaliero di utilizzo, commisurato al costo dei servizi (inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi), stabilito con provvedimento del Direttore generale dei beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.

Commi da 7 a 10

La disposizione prevede al comma 7, che gli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo. La normativa vigente prevede che i mandati dei vertici militari abbiano durata non inferiore ai due anni, senza limitazione a proroghe o rinnovi, con richiamo in servizio automatico, ai fini del completamento del biennio, in caso di raggiungimento dei limite di età prima del termine dei mandati stessi. La scelta di modificare la durata del mandato, rendendolo improrogabile, è motivata dalla necessità di assicurare alle alte cariche militari della Difesa un tempo sufficientemente lungo per l'esercizio di una proficua azione di direzione, senza che questa possa essere turbata da ulteriori aspirazioni di permanenza in carica e ferma restando la possibilità di rimozione con atto contrario. È previsto altresì un ulteriore intervento inteso a omogeneizzare il trattamento dei vertici in parola con quello già previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, per il Comandante generale della Guardia di finanza, incarico conferibile, oltre che ai generali di Corpo d'armata del medesimo Corpo, anche a quelli dell'Esercito. La misura prevede che l'interessato, al termine del mandato, qualora non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, possa chiedere il collocamento in congedo conseguendo tutti gli effetti connessi al raggiungimento dei limiti di età. Diversamente, sia nella situazione attuale che in quella futura, lo spirare del termine del mandato, senza proroga o rinnovo, prima del raggiungimento del limite di età comporterebbe per gli interessati una penalizzazione in termini previdenziali, in quanto la speciale indennità pensionabile loro dovuta per l'incarico, ove non percepita al momento del collocamento in congedo, non è computabile né nella quota «A» di pensione calcolata con il sistema retributivo né nell'indennità di buonuscita. In riferimento a tale disposizione, il comma 8 stabilisce che, qualora derivino eventuali oneri, alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del citato codice dell'ordinamento militare.

Il comma 9 prevede una disposizione di coordinamento, intesa a completare l'allineamento della disciplina relativa a tutti i vertici militari, estendendo all'incarico di Comandante generale della Guardia di finanza la modifica dell'articolo 1094, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, sopra illustrata, nella parte in cui prevede che gli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario generale del Ministero della difesa abbiano durata triennale, escludendo la possibilità di proroga o rinnovo. Anche per il Comandante generale della Guardia di finanza, il cui incarico attualmente ha durata pari a due anni, rinnovabile, si pone l'esigenza -- al pari dei vertici militari della Difesa -- di avere a disposizione un tempo sufficientemente lungo per l'esercizio di una proficua azione di direzione senza che questa possa essere turbata da ulteriori aspirazioni di permanenza in carica e ferma restando la possibilità di rimozione con atto contrario. Peraltro, tenuto conto che l'autorità di vertice della Guardia di finanza può essere scelta, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, anche tra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito (oltre che del Corpo medesimo), l'intervento risponde altresì all'esigenza di evitare che un generale di Corpo d'armata preposto al comando della Guardia di finanza abbia un mandato di durata difforme rispetto a quella dei parigrado preposti al comando delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 10 è inteso a consentire l'applicazione della nuova disciplina anche ai mandati in corso, senza attenderne la conclusione, prevedendo che tali mandati, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, siano estesi fino alla durata di tre anni complessivi. La disposizione è finalizzata ad assicurare, sin da ora, un periodo di tempo sufficientemente lungo per l'esercizio di una proficua azione di comando da parte dei vertici militari interessati. Restano comunque fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

TITOLO III

Fondi e ulteriori misure
per esigenze indifferibili

Art. 8. - (Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione)

La disposizione in esame, a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio relative alla cosiddetta ottava salvaguardia in materia pensionistica, aggiorna i limiti numerici e di spesa di cui all’articolo 1, comma 218, della legge n. 232 del 2016 e dà conseguentemente attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge n. 232 del 2016 con incremento della dotazione del fondo sociale per occupazione e formazione che viene altresì ulteriormente incrementato per l'anno 2017.

Art. 9. - (Fondo garanzia PMI)

La disposizione di cui al comma 1 prevede l'incremento di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La disposizione di cui al comma 2 prevede la riassegnazione per l'importo di 23 milioni di euro, al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 10. - (Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

La norma è finalizzata ad integrare la misura dell'anticipazione prevista dal decreto-legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2017, a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per le risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma, nelle more dell'accredito dei contributi da parte dell'Unione europea. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1 si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

Art. 11. - (Fondo imprese)

Si propone l'istituzione, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di una nuova sezione, destinata all'erogazione di finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Nell'ambito dell'ordinamento non esistono - allo stato - misure volte a consentire l'intervento dello Stato in favore delle predette imprese in difficoltà finanziaria, con l'unica eccezione rappresentata dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1979 che disciplina la garanzia dello Stato sui finanziamenti bancari alle imprese in amministrazione straordinaria. Misura quest'ultima, inquadrata normativamente quale aiuto di Stato secondo la disciplina dettata dagli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle grandi imprese in difficoltà, che non è sufficiente, anche per il suo carattere di «garanzia», a coprire l'intero campo degli interventi che possono rendersi necessari per fronteggiare gli effetti, sul piano produttivo e occupazionale, prodotti dal dissesto di imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Tale «vuoto» normativo ha, negli ultimi anni, costretto ripetutamente il Governo ad intervenire con decretazione d'urgenza per tamponare attraverso misure «ad hoc» situazioni di crisi di rilievo nazionale e internazionale.

Si rende pertanto opportuno costituire una riserva finanziaria destinata ad essere utilizzata attraverso gli ordinari strumenti di gestione amministrativa, per fronteggiare tali evenienze.

Il carattere rotativo dell'intervento unitamente alle esigenze di celerità e speditezza delle relative azioni, giustificate dalle particolari condizioni dei soggetti destinatari, rendono opportuno l'utilizzo di un'apposita contabilità speciale, da collocare organicamente nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Si sottolinea peraltro l'opportunità di prevedere una contabilità speciale separata rispetto a quelle già esistenti, per segnare, a partire dal profilo della gestione contabile, la specificità e diversità dei relativi interventi rispetto a quelli tradizionalmente attuati tramite il Fondo per la crescita sostenibile e facilitare, conseguentemente, anche il necessario confronto con la Commissione europea in merito al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Art. 12. - (Procedura di cessione Alitalia)

La disposizione interviene sulla disciplina dettata ai fini del finanziamento della gestione corrente e della regolazione della procedura di ricollocazione sul mercato delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria, integrando le misure introdotte in via d'urgenza dal legislatore in sede di avvio della citata procedura alla luce dei relativi sviluppi e, in particolare, del processo di trasferimento delle attività aziendali facenti capo alle anzidette società avviato dalla relativa gestione commissariale.

Si fa in particolare riferimento all'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, (di seguito, decreto-legge n. 50 del 2017) che riproduce analoga disposizione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, decaduto per mancata conversione in legge nei termini. Si precisa che l'articolo 1, comma 3, della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fa salvi gli effetti del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55.

Le norme citate intervengono sulla procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia con due distinte e correlate disposizioni che attengono al finanziamento della procedura e alle modalità e tempi della procedura di gara. In particolare:

-- è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare a favore dell'Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo, e da restituire «entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura»;

-- è previsto l'immediato avvio delle procedure per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, da svolgere assicurando il rispetto dei princìpi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al punto che precede.

In attuazione delle predette disposizioni:

-- in data 4 maggio 2017 è stato adottato il decreto interministeriale di concessione del finanziamento di 600 milioni;

-- in data 5 maggio 2017 è stata disposta l'erogazione a titolo di anticipazione di tesoreria di una prima tranche del finanziamento predetto.

Conseguentemente, il termine per la restituzione del finanziamento risulta fissato al 5 novembre 2017.

La procedura di gara, con scadenza fissata ai primi del mese di novembre, è attualmente in corso ed ha incontrato una serie di ostacoli e contraccolpi legati ad accadimenti contingenti e straordinari nell'ambito del settore del trasporto aereo (quali il dissesto di Air Berlin e la crisi operativa di Ryan Air) che hanno indotto taluni operatori del settore a manifestare l'esigenza di disporre di un maggior tempo per la definizione della procedura. Si palesa inoltre opportuno poter disporre nell'ambito della procedura in corso di un tempo ulteriore per l'espletamento di una fase negoziale volta a migliorare le offerte.

In tale contesto, l'imminente scadenza del termine di gara mette quanto mai a rischio il positivo esito della procedura in corso, aprendo scenari di soluzione affrettate e residuali che sarebbero penalizzanti sia per i creditori di Alitalia, sia per i lavoratori.

Si rende pertanto opportuno prevedere un congruo slittamento del termine di scadenza delle operazioni di gara.

Conseguentemente, si pone l'inderogabile necessità di disporre una correlata proroga del termine per il rimborso del finanziamento concesso ad Alitalia in attuazione delle norme sopra richiamate, al contempo incrementandone l'entità, stanti le esigenze prospettate dall'amministrazione straordinaria per il caso di una proroga delle attività d'impresa, soprattutto al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dall’amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale.

È evidente pertanto la necessità ed urgenza di adottare il provvedimento normativo di proroga in tempo utile rispetto ai termini di scadenza della procedura di gara e del finanziamento statale che si consumeranno entrambi nei primi giorni del mese di novembre.

Il comma 1 della disposizione prevede la proroga fino al 30 aprile 2018 del termine dettato dall'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. ed alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, attualmente in corso.

Il comma 2 della disposizione in esame integra la disciplina recata dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, relativa al finanziamento a titolo oneroso accordato alle società di cui sopra all'atto dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria. Al riguardo, la norma qui in oggetto prevede -- al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dall’amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria -- che l'ammontare di detto finanziamento, inizialmente fissato in 600 milioni di euro, sia incrementato di ulteriori 300 milioni di euro da erogare nell'anno 2018.

Il medesimo comma della disposizione in esame prevede altresì che la durata del finanziamento di cui sopra, che il decreto-legge n. 50 del 2017 ha fissato in sei mesi decorrenti dalla data di concessione del finanziamento di 600 milioni, sia estesa di ulteriori sei mesi (e pertanto fino al 5 maggio 2018).

Lo stesso comma, infine, dispone che l'organo commissariale provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il comma 3 della disposizione stabilisce che, a seguito dell'autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale possa esercitare la facoltà di scioglimento dai contratti in corso di esecuzione alla data di avvio della procedura prevista dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sino alla data in cui la cessione dei predetti complessi aziendali non sia divenuta efficace (con conseguente trasferimento della titolarità e della gestione delle predette attività aziendali in capo al soggetto acquirente). Al riguardo, la norma specifica che tale prerogativa è riconosciuta all'organo commissariale delle predette società in deroga a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ai sensi del quale, a seguito dell'autorizzazione del programma, i contraenti in bonis potrebbero intimare alla gestione commissariale di determinarsi ad esercitare o meno la facoltà di scioglimento entro un termine massimo di trenta giorni. È inoltre precisato che sino a quando detta facoltà non sia stata esercitata, resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a norma del quale sino a quando l'organo commissariale non abbia esercitato la facoltà di scioglimento, i contratti in essere continuano ad avere esecuzione. Il medesimo comma 3, infine, specifica che nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui sopra trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni della legge 18 febbraio 2004, n. 39, (e cioè le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscano stabilimenti di interesse strategico nazionale). La precisazione è opportuna dal momento che tale specificazione non è stata operata all'atto dell'assoggettamento di Alitalia alla procedura di amministrazione straordinaria.

Art. 13. - (Norme in materia di trasparenza societaria)

Il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei ha reso indifferibile ed urgente approntare adeguati strumenti di difesa, volti a garantire la trasparenza dei mercati e la possibilità di verificare la reale natura degli investimenti che possono minacciare gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali.

In detto quadro, il Considerando n. 12 della direttiva 2013/50/UE, in materia di obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti quotati e di prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, consente agli Stati membri di definire obblighi più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 2004/109/CE (cosiddetta Transparency Directive, modificata dalla direttiva 2013/50/UE) riguardo al contenuto, alla procedura e ai tempi di notifica delle partecipazioni rilevanti nel capitale di società quotate, nonché consente di richiedere informazioni aggiuntive, incluse, in particolare, le intenzioni degli azionisti.

In occasione del recepimento, con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, della direttiva 2013/50/UE, il legislatore ha apportato alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), tra le quali l'innalzamento della soglia minima al superamento della quale insorgono gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, dall'originario 2 per cento all'attuale 3 per cento. Quanto al contenuto delle informazioni dovute al pubblico, alla società partecipata e alla CONSOB, le disposizioni vigenti, riportate nell'articolo 120 del TUF e nella regolamentazione attuativa adottata dalla CONSOB, si concentrano sull'identità del partecipante, sul titolo legale in virtù del quale la partecipazione è posseduta, sulla struttura partecipativa, mentre nulla si richiede per quanto concerne le intenzioni del partecipante rispetto alla partecipazione acquisita.

Al fine di migliorare il grado di trasparenza del mercato e di incrementare il grado di conoscenza e di informazione degli stakeholder onde favorire l'assunzione di decisioni consapevoli, si evidenzia la necessità di estendere il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione importante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire le finalità perseguite con l'acquisizione.

Tale misura risulta giustificata anche dall'attuale situazione di mercato, caratterizzata da un elevato grado di volatilità dei corsi azionari e, sovente, da un disallineamento tra i prezzi di mercato e i valori fondamentali delle società emittenti; il disvelamento delle finalità, sia di breve che di lungo periodo, delle acquisizioni di partecipazioni azionarie significative e delle strategie industriali e finanziarie ad esse collegate contribuirebbe a realizzare condizioni di maggiore efficienza del mercato dei titoli azionari.

Nel merito, l'introduzione di tale previsione avrebbe l'effetto di accrescere il bagaglio di informazioni circa l'operazione di acquisizione e i suoi possibili esiti, a beneficio del corretto funzionamento del mercato e di tutti gli stakeholder, esponendo la condotta del soggetto partecipante alla verifica del mercato e degli organi di vigilanza.

Un tale modello già esiste nel mercato statunitense in forza della Section 240 dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, che richiede la comunicazione di una serie di informazioni in merito ai piani futuri dell'acquirente di una partecipazione significativa in società quotate, superiore al 10 per cento del capitale, da rendere pubblici mediante un documento il cui schema è normativamente prescritto, oltre che ad analoghe previsioni contenute nel codice di commercio francese.

Per quanto concerne la soglia minima rilevante per l'applicazione dell'obbligo aggiuntivo di comunicazione delle intenzioni, la proposta, che interviene sul vigente articolo 120 del TUF, indica il 10 per cento del capitale, superiore quindi alla soglia minima del 3 per cento al superamento della quale insorgono i vigenti obblighi di comunicazione.

Sono poi previste ulteriori soglie di incremento delle partecipazioni azionarie, al superamento delle quali «scattano» i medesimi obblighi informativi.

La proposta, sulla scorta delle previsioni contenute nell'articolo L233-7 del code de commerce francese, detta un’indicazione minimale e di massima del contenuto delle informazioni concernenti le intenzioni relative all'acquisizione della partecipazione da rendere all'impresa, al mercato e all'Autorità di vigilanza; è, peraltro, attribuito a CONSOB il potere di dettare disposizioni di dettaglio attuative, in linea con le competenze e i poteri che alla stessa già conferisce l'articolo 120 del TUF.

È altresì previsto che il diritto di voto inerente le azioni quotate o gli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione non può essere esercitato.

La modifica all'articolo 193 del TUF è diretta ad adeguare parallelamente il profilo sanzionatorio prevedendosi, ferma l'eventuale sussistenza di fattispecie di reato, le seguenti misure:

-- una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa;

-- un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

-- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al 5 per cento del fatturato complessivo annuo.

Art. 14. - (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di revisione della disciplina della Golden Power e in materia di controllo degli investimenti extra UE)

Il significativo aumento di acquisizioni del controllo di aziende e di asset produttivi europei da parte di operatori extra-UE, favorito dalle condizioni determinatesi dopo molti anni segnati dalla crisi e dal conseguente generale indebolimento delle economie degli Stati membri, rende necessario aggiornare gli strumenti di difesa previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012, volti a contrastare gli investimenti che minaccino gli interessi nazionali in termini di sviluppo economico, progresso tecnologico e livelli occupazionali.

Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono quindi apportate una serie di modifiche volte da un lato a colmare lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa, dall'altro a potenziare gli strumenti di tutela nell'alveo della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, quali parametri legittimati dal quadro normativo europeo.

Si è così provveduto ad inserire nell'ambito dell'articolo 1 del decreto una specifica ipotesi sanzionatoria per il caso di mancata notifica nei casi in cui la stessa è obbligatoria, ipotesi che risultava, a legislazione vigente, contemplata solo nell'ambito dell'articolo 2 del medesimo decreto nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tale asimmetria non appariva giustificabile in ragione dell'importanza degli interessi tutelati dall'articolo 1.

Si è inoltre provveduto ad estendere, sempre nel quadro della garanzia della sicurezza ed ordine pubblico, i settori interessati, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità tecnologica, tra cui:

a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati e infrastrutture finanziarie;

b) tecnologie critiche, compresi l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete e la tecnologia spaziale o nucleare;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;

d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

L'analitica indicazione dei settori e degli asset interessati è specificata da appositi regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si è precisato che, per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un Paese terzo non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.

Si è chiarito sotto il profilo dell'iter procedimentale sanzionatorio che alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15. - (Incremento contratto di programma RFI 2017)

La disposizione autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinata al finanziamento del contratto di programma -- parte investimenti 2017 -- 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

Art. 16. - (Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

Il testo vigente del decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, necessita di integrazioni dirette a disciplinarne la fase liquidatoria e a colmare lacune procedimentali.

Nel dettaglio:

-- le modifiche e le integrazioni all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo, disciplinano in modo organico la messa in liquidazione dell'ente e il trasferimento del patrimonio dall'ente all'Associazione, superando sovrapposizioni normative e mancato coordinamento delle vigenti norme la cui permanenza comporterebbe la necessità di un rinvio della soppressione e messa in liquidazione dell'ente. In particolare è necessario provvedere, oltre alla ricollocazione del personale ancora rimasto in capo all'ente, coordinare ed omogeneizzare le due diverse procedure liquidatorie «speciali» (ante 2011 e post 2018). La liquidazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto di riordino, è sottoposta alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, mentre è ancora in atto una liquidazione ex articolo 4 del decreto legislativo n. 178 del 2012. Tali diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori che con il presente intervento si supera. Con specifico riferimento alla durata degli organi della liquidazione amministrativa, si è introdotto lo stesso termine previsto all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Si prevede, inoltre, che il commissario liquidatore si avvalga, fino alla conclusione delle attività connesse alla gestione liquidatoria, di un numero di unità di personale da individuare nell'ambito del contingente già nominato dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana quale propedeutico alla gestione liquidatoria e con le medesime modalità di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012. Per tale personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il trasferimento che dovrebbe avvenire il 1º gennaio 2018, anche in sovrannumero presso le altre pubbliche amministrazioni, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il passaggio del personale presso le altre pubbliche amministrazioni avverrà con contestuale trasferimento delle risorse ed, inoltre, qualora lo stesso venga effettuato in soprannumero, si prevede il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Infine, la prevista esenzione dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni dall'ente CRI all'Associazione si configura quale rinuncia a maggior gettito, considerato che il trasferimento dei suddetti beni scaturisce dallo stesso provvedimento che ne prevede l'esenzione;

-- le modifiche all'articolo 2, comma 5, e all'articolo 6, comma 4, correggono errori di scrittura delle norme.

Art. 17. - (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

In previsione della piena attuazione della riqualificazione del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, mediante l'indizione di una gara europea per l'esecuzione degli interventi di bonifica nel 2018, il Soggetto Attuatore necessita di un ulteriore finanziamento, articolato in due tranche, finalizzato a definire gli interventi propedeutici al completamento della bonifica e della rigenerazione urbana.

Le risorse per il 2017 occorrono per l'urgente completamento della definizione degli interventi che verranno realizzati nell'anno successivo.

Quanto agli interventi di bonifica ambientale, rigenerazione urbana strumentali alla realizzazione degli interventi urgenti per la città di Matera, quale «Capitale europea della cultura 2019», si prevede un finanziamento al comune di Matera.

Art. 18. - (Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

La norma dispone, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento dei progetti per il perseguimento degli obiettivi assistenziali di carattere prioritario e di rilievo nazionale, l'assegnazione per l'anno 2017 di 21,5 milioni di euro così ripartiti:

9 milioni di euro in favore di strutture sanitarie, anche private accreditate, riconosciute a livello nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

Tale assegnazione è disposta previa sottoscrizione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di apposita intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017, che preveda l'accantonamento del predetto importo di 21,5 milioni di euro.

Le strutture sanitarie beneficiarie saranno determinate con decreto del Ministro della salute.

Art. 19. - (Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

La norma recepisce quanto chiesto dalla Direzione generale UE Reti di comunicazione e contenuti delle tecnologie (DG CNET), che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di collecting del diritto d'autore.

Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE. Sono conseguentemente aggiornate le rilevanti disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017, di recepimento della citata direttiva.

Art. 20. - (Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede al comma 1 la prosecuzione della concessione relativa alle lotterie istantanee.

Ai commi 2 e seguenti sono previste le disposizioni finanziarie di copertura del provvedimento.

Art. 21. - (Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazione tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017.

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di polizia e militare, di imprese, ambiente, cultura e sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

Disposizione in materia fiscale

Art. 1.

(Estensione della definizione agevolata dei carichi)

1. I termini per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-ter, sono inseriti i seguenti:

«13-quater. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di cui al comma 1 provvedendo a:

a) presentare, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017;

b) pagare, con le modalità di cui comma 7:

1) in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, nonché, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13-quinquies. Nell'istanza di cui al comma 13-quater, lettera a), il debitore indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme di cui alla lettera b), n. 2, dello stesso comma 13-quater, entro il numero massimo ivi previsto, e assume l'impegno di cui al comma 2.

13-sexies. A seguito della presentazione dell'istanza prevista dal comma 13-quater, lettera a), si producono gli effetti previsti dal comma 5. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

a) entro il 31 marzo 2018, l'importo di cui alla lettera b), n. 1, del comma 13-quater;

b) entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

13-septies. Fermo quanto previsto dai commi 13-quinquies e 13-sexies, alla definizione agevolata di cui al comma 13-quater si applicano, tutte le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del comma 13-ter.».

3. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017 possono essere estinti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato «Decreto».

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) entro il 31 marzo 2018, con riferimento ai carichi di cui al comma 4, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018, comunica al debitore le informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 dello stesso Decreto.

8. I restanti riferimenti temporali agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del Decreto si intendono effettuati, rispettivamente, agli anni 2018, 2019 e 2020.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.».

Art. 2.

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari
e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

5. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al medesimo comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1º ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui al periodo precedente.

7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.».

8. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Art. 3.

(Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Art. 4.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -- fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.».

2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;» e la lettera e) è soppressa.

Art. 5.

(Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018)

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019»;

2) alla lettera c), le parole «350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi».

Titolo II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali,
Forze di polizia e militari

Art. 6.

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145
e disposizioni in materia contabile)

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

2) al comma 4, le parole «al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4» e la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze» ed al terzo periodo, dopo la parola «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 4, la parola «mensili», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trimestrali»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.».

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2019»;

b) al comma 4, le parole: «durata massima di 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di 24 mesi».

3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia
e di personale militare)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge.».

2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate:

a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), mediante incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1º dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1º novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1º febbraio 2018, 22 allievi finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella Polizia Penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, anche attraverso l'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, in via eccezionale, le modalità attuative possono comprendere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite le modalità attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio del 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel rispetto delle riserve di legge per il personale delle Forze armate.

4. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.

5. All'articolo 18, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dopo le parole: «ha facoltà di pernottare in caserma» sono inserite le seguenti: «a titolo gratuito».

6. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per l'anno 2017 e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni di comando anche per le esigenze della sicurezza nazionale, all'articolo 1094, comma 3, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «durano in carica non meno di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo. Al termine del mandato, qualora il personale, di cui al primo periodo, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.».

8. Nei casi in cui dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. All'articolo 4, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato.».

10. In fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe.

Titolo III

Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili

Art. 8.

(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica
e finanziamento Fondo occupazione)

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alla misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i benefìci di cui al citato comma 214 sono riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti e nel limite massimo di 112,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 152,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 121,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della predetta legge n. 232 del 2016, sono corrispondentemente rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2017, 1.438,0 milioni di euro per l'anno 2018, 914,1 milioni di euro per l'anno 2019, 540,2 milioni di euro per l'anno 2020, 316,0 milioni di euro per l'anno 2021, 189,8 milioni di euro per l'anno 2022, 63,6 milioni di euro per l'anno 2023, 27,8 milioni di euro per l'anno 2024, 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo complessivo in 153.389 soggetti.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

Art. 9.

(Fondo garanzia PMI)

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

2. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter: Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Art. 10.

(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

1. Al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino a 700 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1 miliardo di euro».

Art. 11.

(Fondo imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione.»;

b) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018.

Art. 12.

(Procedura di cessione Alitalia)

1. Il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.

2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria ed è restituito entro il termine dell'esercizio. La durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, è prorogata per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017. L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia -- Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle predette società può esercitare la facoltà di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sino alla data di efficacia della cessione dei predetti complessi aziendali; sino a tale data non trova applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al primo periodo del presente comma, trovano applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 13.

(Norme in materia di trasparenza societaria)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

La CONSOB detta con proprio regolamento disposizioni di attuazione precisando il contenuto degli elementi della dichiarazione e i casi in cui la suddetta dichiarazione è dovuta dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, tenendo conto, se del caso, del livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione, nonché le disposizioni relative ai controlli svolti dalla stessa sul contenuto delle dichiarazioni e le relative modalità.

La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni di cui al presente comma. I termini e le modalità della comunicazione al pubblico sono stabiliti con regolamento della CONSOB.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma.»;

2) al comma 5, dopo le parole «le comunicazioni previste dal comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis»;

b) all'articolo 193, comma 2, le parole «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis».

Art. 14.

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente «8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «I pareri di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea, 1-ter»;

2) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica tra cui:

a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;

b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici;

d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

Con i medesimi regolamenti sono individuati altresì la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;

3) al comma 2, dopo le parole «Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti «o 1-ter»;

4) al comma 5 primo periodo, dopo le parole «gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di quelli di cui al comma 1-ter»;

5) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico»; dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.»;

6) al comma 7 le parole «di cui ai commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi precedenti» e dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico;»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni caso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2. Il presente articolo si applica solo alle procedure avviate in data successiva alla sua entrata in vigore.

Art. 15.

(Incremento contratto di programma RFI)

1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma -- parte investimenti 2017 -- 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Art. 16.

(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole «per l'anno 2016» sono soppresse;

b) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.»;

2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, le parole «, quinto periodo» sono soppresse;

d) all'articolo 8, comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A far data dal 1º gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1º gennaio 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»;

2) al secondo periodo, le parole «Alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «Alla conclusione della liquidazione,» e le parole «salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria», sono soppresse.

Art. 17.

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017.

2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.

Art. 18.

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per l'anno 2017, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.

Art. 19.

(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva», e la parola «remuneri» è sostituita dalla seguente: «remunerino».

b) all'articolo 180:

1) al primo comma, dopo le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» è sostituita dalla seguente: «essa».

2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «definisce con proprio provvedimento»;

b) all'articolo 20, comma 2, le parole: «organismi di gestione collettiva ed» sono soppresse.

Art. 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018.

4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «e 80 milioni di euro per il 2018» sono soppresse.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

i) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

6. All'articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: «si provvede mediante» sono inserite le seguenti: «l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la».

7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri -- Padoan – Alfano – Pinotti –
Minniti – Poletti – Calenda – De Vincenti –
Orlando – Franceschini – Delrio – Madia – Lorenzin

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

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