• C. 1829 EPUB Proposta di legge presentata il 20 novembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1829 Modifica all'articolo 3 del libro primo del testo unico di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente la nomina dei parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1829


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DAGA, VILLAROSA, ALBERTI, BARBANTI, PESCO
Modifica all'articolo 3 del libro primo del testo unico di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente la nomina dei parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti
Presentata il 20 novembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La Cassa depositi e prestiti Spa è probabilmente la più antica istituzione finanziaria del nostro Paese. Nata a Torino nel 1850, la Cassa ha avuto come primo compito quello di utilizzare le disponibilità finanziarie derivanti dalla raccolta del risparmio postale per il finanziamento degli investimenti pubblici. Nel corso degli ultimi decenni la Cassa è stata separata dallo Stato fino ad acquisire – con le modifiche apportate dall'articolo 22 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 – una personalità giuridica autonoma. Ancora più di recente è stata disposta la sua trasformazione in società per azioni, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia. Attualmente lo Stato, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, detiene poco più dell'80 per cento del capitale azionario della Cassa.
      I numerosi cambiamenti intervenuti hanno trasformato la Cassa in un vero e proprio colosso finanziario, la cui attività ammonta a circa 300 miliardi di euro. L'attività è divisa in due aree distinte, anche sotto il profilo organizzativo e contabile.
      La prima area è quella che ricalca la tradizionale attività della Cassa, occupandosi del finanziamento agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico. Si tratta della gestione separata che usa, per le sue finalità, i fondi del risparmio postale e quelli provenienti da emissioni di titoli e da altre operazioni di raccolta, assistiti dalla garanzia dello Stato.
      La seconda area è quella della gestione ordinaria, la cui ragione sociale è concedere finanziamenti alle opere, agli impianti, alle reti, alla fornitura dei servizi pubblici e alle bonifiche.
      Il raggio di azione della Cassa si è ampliato a dismisura con i recenti cambiamenti del quadro normativo. In particolare la Cassa è stata utilizzata per molti interventi nel settore finanziario e azionario e sono molte le società, quotate o non quotate, e i fondi di investimento che vedono la partecipazione della Cassa (tra cui, solo per citarne alcuni: ENI, Terna, SNAM, FINTECNA, SACE). Non bisogna sottovalutare l'importanza dei fondi di investimento, come il Fondo italiano per le infrastrutture, con un portafoglio di 1,85 miliardi di euro, nato per sostenere il rilancio delle opere infrastrutturali del Paese, o il Fondo strategico italiano Spa, che ha l'obiettivo di sviluppare il sistema economico attraverso il sostegno alle imprese.
      La Cassa ricopre, dunque, un ruolo fondamentale nel quadro economico e finanziario del nostro Paese e la sua forma, nonché il suo potere, sono ben distanti da quelli che aveva esattamente cento anni fa quando, con il testo unico di cui al regio decreto n. 453 del 1913, venne istituita la Commissione per la vigilanza, composta prevalentemente da parlamentari, con il compito di controllare l'operato della stessa Cassa. L'attuale meccanismo di individuazione degli otto parlamentari che ne fanno parte, infatti, non tiene conto dell'esigenza che, per garantire un più efficace controllo della Cassa, nell'organismo di vigilanza siano correttamente rappresentate maggioranza e opposizione, così come normalmente avviene in questo tipo di commissioni. La presente proposta di legge garantisce tale rappresentanza e individua anche tempi certi per il rinnovo dell'organismo collegiale, evitando, come è avvenuto nella scorsa legislatura, un'inspiegabile prorogatio di circa un anno.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I senatori e i deputati sono scelti, entro novanta giorni dall'inizio della legislatura, dai Presidenti delle rispettive Camere su indicazione dei gruppi parlamentari in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. Essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri».