• C. 1041-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 15 giugno 2017); PARIS Valentina, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1041 Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1041-A


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI SALVO, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCADUTRI, BOCCUZZI, CASELLATO, DALL'OSSO, DAMIANO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GNECCHI, GRIBAUDO, INCERTI, LACQUANITI, LAVAGNO, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, MIGLIORE, NARDI, PARIS, PIAZZONI, GIORGIO PICCOLO, PILOZZI, POLVERINI, ROSTELLATO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI, ZAN, ZAPPULLA
Disposizioni in materia di modalità di pagamento
delle retribuzioni ai lavoratori
Presentata il 23 maggio 2013
(Relatrice: PARIS)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 15 giugno 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori»;

          preso atto che la proposta in esame prevede che i datori di lavoro o committenti corrispondano la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi, tra i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si prevede il bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore (lettera a)), il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro (lettera b)), l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore;

          richiamata l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere, in particolare, per categorie che impieghino forze lavorative le quali non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, anche modalità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno che assicurino comunque la tracciabilità dei pagamenti, ad esempio attraverso lo strumento della genius card;

          preso atto che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nella proposta di legge, in quanto intervengono su uno specifico profilo del rapporto di lavoro, sono riconducibili alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

          rilevato poi che, con riferimento a specifiche disposizioni, rileva altresì la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041, recante Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

              gli articoli 2 e 5, commi 2 e 3, risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché comportano, tra l'altro, nuovi compiti per l'Ispettorato nazionale del lavoro concernenti la verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro nei confronti dei centri per l'impiego;

              appare necessario introdurre una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 3, laddove si prevede una convenzione volta ad individuare gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione del presente provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              appare necessario disporre, nell'ambito delle esenzioni previste dall'articolo 4, che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano altresì ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

          sopprimere l'articolo 2;

          conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3;

          all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

          all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ai rapporti di lavoro aggiungere le seguenti: instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a quelli.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

          condivisa la finalità del provvedimento, che intende assicurare maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in particolare per categorie che impieghino forze lavorative le quali non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, anche modalità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno che assicurino comunque la piena tracciabilità dei pagamenti, come ad esempio carte di pagamento.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori» (C. 1041 Di Salvo);

          valutata positivamente la finalità della proposta di legge in esame di garantire la corresponsione di retribuzioni conformi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, introducendo l'obbligo per il datore di lavoro di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali;

          preso atto del ruolo che – ai fini di verifica della regolarità della retribuzione – assume Poste italiane spa, ad ulteriore conferma del ruolo cruciale di questa azienda derivante dalla ramificazione territoriale e dalla intima connessione con il tessuto sociale ed economico del nostro Paese, anche in ragione del servizio pubblico essenziale svolto sia nelle grandi città che nelle comunità locali periferiche del Paese,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori», come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

          condivisa la finalità del provvedimento volto a consentire la tracciabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori introducendo l'obbligo per il datore di lavoro di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali;

          sottolineato che le modalità di pagamento previste consentiranno di tutelare i diritti dei lavoratori a ricevere retribuzioni conformi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa;

          considerato che la quasi totalità delle aziende italiane ha meno di dieci addetti e che appare indispensabile evitare ulteriori appesantimenti burocratici che non creano valore aggiunto per la tracciabilità delle retribuzioni quali alcuni obblighi in capo ai datori di lavoro recati dall'articolo 2 del provvedimento,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare in capo al datore di lavoro o committente

l'obbligo di comunicazione degli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione;

          b) all'articolo 2, comma 2, appare ultronea la specificazione che gli obblighi inerenti la comunicazione all'ufficio competente vengano meno in conseguenza del licenziamento o dimissioni del lavoratore;

          c) all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare l'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego della modifica degli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          considerato che la proposta di legge interviene sulle materie «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          si valuti l'impatto delle nuove disposizioni sulla funzionalità dei centri per l'impiego, evitando eccessivi aggravi procedurali e burocratici.


TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Modalità di pagamento
della retribuzione ai lavoratori).
Art. 1.
(Modalità di pagamento
della retribuzione ai lavoratori).

      1. I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

      1. Identico:

          a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore;

          a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

          b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale;

          b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;

          c) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il requisito del comprovato impedimento s'intende verificato quando il delegato al pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

          c) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

      2. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

      2. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

      3. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 1 del presente articolo, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto od occasionale, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

      3. Per rapporto di lavoro, ai fini dei commi 1 e 2 del presente articolo, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

      4. La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

      4. Identico.

Art. 2.
(Obblighi dei datori di lavoro).

      Soppresso

      1. In conformità a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il datore di lavoro o committente inserisce nella comunicazione obbligatoria, fatta al centro per l'impiego competente per territorio, gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvede al pagamento della retribuzione, ovvero una dichiarazione di tale istituto o ufficio che attesta l'attivazione del canale di pagamento a favore del lavoratore.

      2. L'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1 può essere annullato solo con trasmissione allo stesso di copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore, rese ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore, nonché del prestatore d'opera, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

      3. Il datore di lavoro o committente che trasferisce l'ordine di pagamento a un altro istituto bancario o ufficio postale è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al lavoratore. Il trasferimento dell'ordine di pagamento non può comunque comportare ritardi nel pagamento della retribuzione.

      4. I centri per l'impiego provvedono a modificare la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1.

Art. 3.
(Convenzione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa con la quale sono individuati gli strumenti idonei a dare attuazione alla medesima legge, fermo restando che da tali strumenti non devono derivare in alcun modo oneri, diretti o indiretti, per le imprese e per i lavoratori.

      vedi articolo 4

      2. Indipendentemente dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.
(Datori di lavoro
non titolari della partita IVA).
Art. 2.
(Deroghe).

      1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano ai datori di lavoro che non sono titolari della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e, in ogni caso, ai rapporti di lavoro di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, nonché a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

      1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 5.
(Sanzioni).
Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

      1. Identico.

      2. Il datore di lavoro o committente che non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro.

      Soppresso

      3. Nel caso previsto dal comma 2, il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla direzione provinciale del lavoro, che procede alle conseguenti verifiche.

      Soppresso

Art. 4.
(Convenzione ed entrata in vigore).

      vedi articolo 2

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge.

      2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      3. Indipendentemente dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.