Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02941/023/ ... premesso che:
nell'ambito del provvedimento in esame, la determinazione dei collegi uninominali, così come quella dei collegi plurinominali, è rimessa ad una delega legislativa da attuare...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2941/23/01 presentato da FEDERICO FORNARO
lunedì 23 ottobre 2017, seduta n. 522
Il Senato,
premesso che:
nell'ambito del provvedimento in esame, la determinazione dei collegi uninominali, così come quella dei collegi plurinominali, è rimessa ad una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3;
è la legge a stabilire che in Trentino-Alto Adige e in Molise sono costituiti, rispettivamente, 6 e 2 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957);
in particolare, viene previsto che la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oItre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto dei sistemi locali e delle unità amministrative su cui insistono, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più la ripartizione del territorio nazionale in collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto-legislativo n. 535 del 1993 (determinazione dei collegi per il Senato in attuazione della Iegge n. 276 del 1993) la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa normativa volta a ridurre il margine di scostamento previste per la definizione dei collegi dal 20 per cento al 10 per cento.
(0/2941/23/1)
FORNARO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO