• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02941/020/ ... premesso che: nel nostro ordinamento il primo decisivo passo verso la digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione è stato fatto, con l'entrata in vigore del Codice...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2941/20/01 presentato da LUIS ALBERTO ORELLANA
lunedì 23 ottobre 2017, seduta n. 522

Il Senato,
premesso che:
nel nostro ordinamento il primo decisivo passo verso la digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione è stato fatto, con l'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che, all'articolo 3, sancisce un diritto all'uso delle tecnologie per cittadini ed imprese;
altrettanto rilevanti sono le disposizioni contenute nell'articolo 9, ai sensi del quale: "le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi";
di particolare interesse sono gli strumenti previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo, ossia la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, mediante i quali è consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica; il comma 2-bis del citato articolo istituisce, inoltre, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), il cui scopo è quello di favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero; direttamente, su richiesta degli interessati;
il primo provvedimento di attuazione previsto dall'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82 del 2005 è il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014;
il decreto stabilisce, tra l'altro, stringenti criteri di sicurezza in merito alla creazione, gestione ed utilizzo dell'identità digitale;
di particolare rilievo in merito è l'articolo 6, che disciplina i livelli di sicurezza delle identità digitali, prevedendo, a tal scopo, 3 livelli di sicurezza di autenticazione dello standard ISO/IEC DIS 29115, che obbliga il gestore dell'identità digitale a rendere disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo;
altrettanto importanti sono le misure previste dagli articoli 10 e 11, che fissano una serie di stringenti requisiti ed obblighi, quali l'adozione di adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle credenziali di accesso, la verifica di conformità alle disposizioni vigenti da parte di un organismo di valutazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, o l'obbligo di monitorare ininterrottamente la sicurezza dei sistemi, garantendo la gestione degli incidenti da parte di un'apposita struttura interna;
tale certezza circa l'identità del soggetto e le ulteriori garanzie fornite dallo SPID assicurerebbero il definitivo superamento delle obiezioni in ordine all'identificazione certa del cittadino che sottoscrive una richiesta di referendum per via telematica e sulla necessità di autenticazione della firma;
difatti, il procedimento previsto dalla legge n. 352 del 1970 per la richiesta di referendum è caratterizzato da modalità obsolete e, pertanto, sempre più inadatte a tutelare l'alto valore di democrazia diretta;
il disposto degli articoli 7 e 8 della citata legge prevedono, tra l'altro, che: "per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4";
inoltre, secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 49, le disposizioni sancite dai citati articoli 7 e 8 si applicano anche al referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione e alle leggi di iniziativa popolare;
appare evidente come le modalità esclusivamente cartacee di raccolta e certificazione delle firme, l'obbligo di autenticare le sottoscrizioni, in assenza di un servizio pubblico apposito e le difficoltà dei comuni di adempiere ai loro obblighi, facciano sì che il diritto dei cittadini a promuovere referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione, sia di fatto fortemente limitato. Le stesse criticità limitano l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte dei cittadini;
è bene ricordare che l'articolo 3 del provvedimento in esame, recante una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, prevede al comma 7 la possibilità di fissare, in via sperimentale, delle modalità per la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni;
impegna il Governo a:
adottare le necessarie misure finalizzate alla progressiva integrazione del concetto di e-government, già caratterizzante il nostro ordinamento, con il concetto di e-democracy, prevedendo la possibilità di usare strumenti informatici anche nell'ambito dei procedimenti di indizione dei referendum e di esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, al fine di velocizzare e semplificare i suddetti processi di partecipazione riducendone, al contempo, i costi.
(0/2941/20/1)
Orellana