• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/04073 MUSSINI, VACCIANO, BIGNAMI, DE PIETRO, URAS - Al Ministro della salute - Premesso che: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la salute rappresenta un "equilibrio psico-fisico...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-04073 presentata da MARIA MUSSINI
martedì 24 ottobre 2017, seduta n.904

MUSSINI, VACCIANO, BIGNAMI, DE PIETRO, URAS - Al Ministro della salute - Premesso che:

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la salute rappresenta un "equilibrio psico-fisico dinamico con il contesto sociale in cui la persona vive", e come tale costituisce un diritto fondamentale e inviolabile di ogni cittadino, sia esso libero o detenuto, così come espressamente previsto dagli articoli 2 e 32 della Costituzione;

la tutela della salute dei detenuti è obiettivo strettamente complementare a quello della loro rieducazione e, quindi, del loro reinserimento sociale, come previsto dall'art. 27 della Carta costituzionale;

l'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), stabilisce, tra l'altro, che ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi sanitari all'interno di ogni singolo istituto detentivo, l'amministrazione penitenziaria possa avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità;

l'art. 2 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, in tema di riordino della medicina penitenziaria, stabilisce che "Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali";

a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, le funzioni sanitarie originariamente svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale, e le Regioni sono state onerate di assicurare l'espletamento di tali funzioni attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio, e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, in conformità con i principi stabiliti dall'allegato "A" del decreto, tra cui la necessità di "una piena e leale collaborazione interistituzionale tra Servizio Sanitario Nazionale, Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonché la esigenza di sicurezza all'interno degli Istituti penitenziari, degli Istituti di pena per minore, dei Centri di Prima Accoglienza, delle Comunità e dei Centri clinici";

nello stesso senso, al punto 26.1 delle regole penitenziarie europee (raccomandazione n. R(87)3 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa) si legge che "i servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale";

considerato che:

il piano sociale e sanitario 2017-2019 per la Regione Emilia-Romagna, approvato il 12 luglio 2017, non prevede alcunché di specifico in tema di sanità penitenziaria, sebbene il documento, come si legge, sia stato redatto evitando di separare gli aspetti legati alle politiche sanitarie da quelli sociali, tra i quali è senz'altro compresa la tutela della salute all'interno degli istituti di pena, al fine di attuare quell'integrazione socio-sanitaria che consentirà di ragionare trasversalmente, tenendo conto, al contempo, sia degli operatori pubblici che dei bisogni provenienti dai cittadini;

la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto l'approvazione del Ministero della salute per la realizzazione di una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di nuova costruzione a Reggio Emilia, da ultimare entro il 2017, per la quale l'ente locale ha ottenuto finanziamenti pubblici;

al fine di ottemperare alle previsioni contenute nel decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014 (cosiddetta legge Marino) in ordine alle tempistiche per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in favore delle REMS, e, nell'attesa dell'ultimazione della REMS di Reggio Emilia, sono state aperte due strutture transitorie, a Bologna ed a Casale di Mezzani (Parma), i cui lavori di manutenzione straordinaria sono stati finanziati con fondi sanitari regionali;

altresì, le articolazioni sanitarie dei penitenziari emiliani risultano del tutto inadeguate rispetto alle necessità rilevate, ed in special modo a Parma, dove l'insufficienza del centro diagnostico terapeutico, oggi SIA, attestata nella relazione del Garante regionale dei detenuti per l'Emilia-Romagna, fa sì che gli agenti di custodia siano costretti a scortare presso i nosocomi tutti i detenuti che ricorrono ad accertamenti e cure sanitarie esterne (in media 5 al giorno, con picchi anche di 10), aggravando le già precarie condizioni di servizio dei loro colleghi, ed al contempo impegnando gli appartenenti alle altre forze dell'ordine locali nel caso in cui a far ricorso alle cure mediche siano detenuti sottoposti al regime del 41-bis, con conseguente diminuzione degli agenti in servizio di pubblica sicurezza,

si chiede di sapere:

a fronte dell'assenza di qualsiasi previsione espressa in merito alla sanità penitenziaria nel piano sociale e sanitario dell'Emilia-Romagna, che tipo di intervento il Ministro in indirizzo intenda adottare a livello ministeriale, in termini di programmi e di risorse, al fine di garantire la tutela della salute dei soggetti ristretti;

quali siano i costi già sostenuti per la realizzazione della nuova REMS di Reggio Emilia, e quali quelli ancora da sostenere;

quali siano i tempi previsti per l'ultimazione della struttura, e quelli per la sua effettiva entrata in funzione;

quanto personale si preveda di impiegarvi, e quale sarà la destinazione d'uso degli edifici che ospitano le due REMS provvisorie di Bologna e Casale di Mezzani;

come intenda intervenire, e in che tempi, al fine di adeguare le articolazioni sanitarie delle carceri emiliane alle effettive esigenze.

(3-04073)