• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04522/004    premesso che:     accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04522/004presentato daLUPO Loredanatesto diGiovedì 26 ottobre 2017, seduta n. 879

   La Camera,
   premesso che:
    accolte con favore le misure introdotte al fine di riconoscere i domini collettivi come ordinamento primario delle comunità originarie, anche in attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale;
    posto che l'articolo 3 dispone che le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e che decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono, con atti propri, gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza;
    atteso che la succitata legge concerne i domini collettivi gestiti dalle organizzazioni montane comunque denominante, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge n. 1102/1971, le regole cadorine di cui al decreto legislativo n. 1104/1948 e le associazioni di cui alla legge n. 397/1894 ossia le associazioni agrarie dello ex Stato Pontificio;
    considerato che in tale ambito applicativo, la regolamentazione introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97/1994 esclude per queste realtà fondiarie e socio-culturali, l'applicazione della disciplina di tipo pubblicistico contenuta nella legge n. 1766/1927, introducendo il principio della gestione a mezzo di persone giuridiche di diritto privato; si intende con ciò sottrarre questi speciali domini collettivi a fenomeni di consumo del suolo, anche a quelli realizzabili attraverso i procedimenti liquidatori che furono introdotti dal Legislatore del 1927;
    valutata la difficoltà, per le organizzazioni montane, di darsi autonomamente, quali soggetti garantiti, le garanzie che spetterebbero ad un garante terzo e fornito di potestà legislativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare norme di carattere sostitutivo, a garanzia dell'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, per il caso di mancato esercizio da parte delle Regioni delle competenze previste dall'articolo 3, comma 10 lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) della legge n. 97 del 1994, difficilmente esercitabili direttamente dalle organizzazioni montane.
9/4522/4. Lupo, Palese.