• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/18288 (4-18288)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18288presentato daFEDRIGA Massimilianotesto diMercoledì 25 ottobre 2017, seduta n. 878

   FEDRIGA, MOLTENI, BUSIN e SALTAMARTINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   è apparsa la notizia su diversi organi di stampa, tra cui corrieredelveneto.it, del padre che ha violentato la propria figlia dall'età di otto anni e che non è stato punito per prescrizione del reato;

   l'uomo era stato condannato in primo grado a una pena di 10 anni. «Per i giudici del tribunale di Treviso è colpevole di averla stuprata da quando ne aveva 8, di anni, arrivando anche a cederla in “prestito” per le smanie degli amici al bar»;

   anche in sede d'appello, l'uomo è stato riconosciuto colpevole, soltanto che la corte d'appello di Venezia ha dovuto decretare il «non luogo a procedere per intervenuta prescrizione», dovendosi limitare a confermare la condanna civile al risarcimento alla parte offesa;

   «Così l'orco, ..., per quelle violenze alla figlia non farà un solo giorno di prigione, grazie a una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha reso meno pesante una delle aggravanti. Questo ha ridotto i tempi di prescrizione, salvandolo dal carcere. (...) La prescrizione è uno schiaffo per la figlia, che ancora cerca di superare quel trauma. Per lei è impossibile dimenticare le violenze. Era appena una bambina quando il papà, che da poco si era separato dalla madre, ha iniziato ad abusare di lei, trascinandola in un baratro di violenza e minacce. Lo ha raccontato lei stessa in aula, durante il processo di primo grado, ricostruendo senza mai contraddirsi gli anni di violenze subite nei fine settimana che trascorreva con il padre. L'uomo, all'epoca 46enne, beveva e quando era ubriaco diventava violento. Andava a prenderla e le diceva: “Andiamo alle giostre”. Invece la portava a casa e la stuprava. Il 31 ottobre del 1995 la prima violenza. Lei aveva otto anni e il suo mondo crollò.» (Cfr. Corriere del Veneto 17 ottobre 2017);

   appare del tutto sconcertante, ad avviso degli interroganti, come si possa, nel predisporre un'organizzazione delle fissazioni delle udienze delle cause, non ritenere di considerare come prioritarie, e quindi fissare con celerità e precedenza assoluta, quelle relative al reato di violenza sessuale – come nel caso di specie – e ciò al fine di evitare la prescrizione e la conseguente mortificazione della persona offesa dal reato e del popolo italiano in nome del quale si amministra la giustizia;

   andrebbero accertate eventuali responsabilità da parte dei capi degli uffici giudiziari del tribunale di Treviso ovvero della corte di appello di Venezia –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti come sopra riferiti e se intenda valutare se sussistano i presupposti per promuovere iniziative presso il tribunale di Treviso e la corte di appello di Venezia ai fini dell'eventuale esercizio di tutti i poteri di competenza;

   se intenda assumere iniziative normative volte a garantire la priorità assoluta alla trattazione di processi per gravi reati nei confronti delle donne affinché non accada che reati come quello di cui in premessa vadano in prescrizione.
(4-18288)