• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/12562 (5-12562)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12562presentato daCOMINELLI Miriamtesto diMercoledì 25 ottobre 2017, seduta n. 878

   COMINELLI, PATRIZIA MAESTRI e GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in Italia esiste una grave disuguaglianza nel trattamento del rapporto di lavoro che riguarda un rilevante numero di lavoratori, soprattutto donne, spesso di classi sociali e socio-economiche disagiate; si tratta del personale in forza negli appalti delle scuole italiane per i lavori di pulizia, ristorazione e ausiliarato;

   in Italia tutti i lavoratori che incorrono in periodi di disoccupazione involontaria possono usufruire di misure di sostegno economico, anche i lavoratori stagionali;

   il sistema di welfare italiano tenta di venire in aiuto ai lavoratori che per cause indipendenti dalla loro volontà subiscono periodi di mancata occupazione e, quindi, di mancato reddito;

   fa eccezione il personale che garantisce nelle scuole sia i servizi di pulizie, ristorazione e ausiliariato assunti con contratti del turismo o dei multiservizi sia i servizi di supporto e assistenza alla persona assunti con contratti delle cooperative sociali;

   questi servizi sono ormai in grandissima parte appaltati ad aziende/cooperative le cui dipendenti sono assunte con contratto a tempo indeterminato con sospensione estiva;

   si tratta soprattutto di donne con contratti part time che difficilmente superano le 15 ore alla settimana per quelle assunte con il contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo (ristorazione) e le 14 ore per quelle assunte con il contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo dei multiservizi (servizi di pulizia e ausiliariato). In alcuni casi per necessità operative delle scuole hanno orari anche inferiori ai minimi contrattuali (6/9 ore settimanali nelle medie);

   è analoga anche la situazione delle lavoratrici impegnate nei servizi di integrazione e assistenza ad personam nelle scuole. Figure indispensabili assunte con contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo delle cooperative sociali. La loro attività, legata non solo al calendario scolastico ma alla stessa presenza dei soggetti da assistere, viene a essere interrotta anche nei momenti in cui tali soggetti per vari motivi non frequentano le scuole;

   si sta parlando di lavoratrici che, nella loro maggioranza, non hanno neppure usufruito in questi anni del «bonus Renzi» introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014;

   nei periodi di sospensione estiva sono prive di qualsiasi reddito e non ricevono neppure gli assegni famigliari;

   inoltre, le lavoratrici sono penalizzate anche a livello pensionistico: per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52 settimane ai fini dell'accesso alla pensione;

   questo avviene nonostante la direttiva 97/81/CE sulla non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale;

   il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla direttiva su citata e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 396/2010, confermata dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cassazione 24532/2015; Cassazione 24647/2015; Cassazione 29 aprile 2016 n. 8565, Cassazione 10 novembre 2016 n. 22936) espone l'Inps al riconoscimento dei periodi non considerati fini dell'accesso alla pensione dei lavoratori a tempo parziale ed anche alle spese legali;

   negli ultimi anni sono state numerose le sentenze su questo tema: ci sono voluti fatica e tempo per le lavoratrici per farsi riconoscere un diritto, ma si tratta anche di un costo per l'Inps che viene condannato regolarmente a rifondere le spese –:

   se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere un'iniziativa normativa per adeguare la legislazione italiana alla direttiva europea, evitando così migliaia di ricorsi e cause da parte delle lavoratrici nei confronti dell'Inps e le conseguenti spese legali a carico dell'Inps medesimo;

   se non ritenga di assumere iniziative per estendere la possibilità di usufruire della «Naspi» o di altra misura di sostegno al reddito al personale degli appalti scolastici al fine di sanare questa ineguaglianza che riguarda sul territorio nazionale alcune decine di migliaia di persone, soprattutto donne.
(5-12562)