• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03868-A/011    premesso che:     l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 che individua la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03868-A/011presentato daGUIDESI Guidotesto diMercoledì 25 ottobre 2017, seduta n. 878

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 che individua la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore massofisioterapista;
    l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;
    non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1o gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990;
    non vi è stato alcun intervento da parte del Ministero della sanità nell'individuare il massofisioterapista come una delle figure da riordinare come peraltro sottolineato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5225/2007 «Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione» e ribadito dalla circolare Ministeriale 28 gennaio 2010 con la quale il Ministro Fazio ribadisce che «la figura del massofisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi dei decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto il titolo di massofisioterapista con formazione biennale conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge n. 403 del 1971»;
    con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e massofisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
    il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42/1999;
    il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma come citato tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;
    l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IVA, include la figura del «massaggiatore»;
    i titoli di massofisioterapista venivano rilasciati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1971, che recita: «La professione sanitaria ausiliario di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente ... omissis ...» e che l'articolo 99 del TULS deve interpretarsi in maniera estensiva riferibile a tutte le prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di natura riabilitativa, come da autorevole insegnamento della suprema Corte di cassazione (v. Cass. 23 aprile 2001 n. 5979; Cass. 27/3/2001 n. 4403);
    gli operatori in possesso di titoli rilasciati ai sensi della legge n. 403 del 1971 da corsi attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono circa 10.000 e tali operatori, come sopra indicato, sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ma a seguito di vuoto normativo non rientrano espressamente nelle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 maggio 2002;
    la difforme o mancata applicazione delle disposizioni su indicate che ha portato come conseguenza situazioni critiche e insostenibili che minano le attività professionali degli operatori del settore;
    attualmente i circa 10.000 operatori formatisi alla luce di norme legislative ministeriali, che attualmente prestano la loro opera già in esenzione IVA, si trovano in seguito ad interpretazioni restrittive e soggettive a dover subire «ex-post» una decurtazione professionale e di ruolo,

impegna il Governo

a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura di massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.
9/3868-A/11. Guidesi, Palese.