Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/02941/001 in sede di esame del disegno di legge A.S. 2941 recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/2941/1 presentato da FABRIZIO BOCCHINO
mercoledì 25 ottobre 2017, seduta n. 905
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2941 recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali",
premesso che:
il provvedimento in titolo prevede alcune rilevanti modificazioni al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in particolare all'articolo 1 si prevedono delle integrazioni e/o sostituzioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
le modifiche introducono, fra altro, alcuni obblighi ai fini della presentazione delle liste e correlativa pubblicità a fini della trasparenza, più specificamente ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni - sia alla Camera sia al Senato - è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno;
contestualmente al deposito del contrassegna, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica,
considerato che:
il novellato articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevede inoltre che, ove iscritto nel registro dei partiti politici, il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo statuto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ovvero una dichiarazione di
trasparenza prevedendo l'ipotesi, quindi, che lo statuto o la dichiarazione di trasparenza possano non essere depositati e quindi possano anche non essere presenti;
tale ipotesi si ritiene essere potenzialmente pericolosa per la tenuta democratica del Paese perché non si garantirebbero in alcun modo né gli iscritti né gli elettori del partito o gruppo politico, mancando totalmente quegli elementi minimi di democrazia interna che una dottrina costituzionalistica indica come necessari per realizzare pienamente l'articolo 49 della Costituzione.
Tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo ad intervenire con una norma primaria volta a concretizzare pienamente il principio di democrazia interna dei partiti e/o gruppi politici organizzati disponendo per tutti l'obbligatorietà dello statuto redatto in forma dell'atto pubblico e conforme ai dettami previsti all'articolo 3, comma 2,del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ai fini della presentazione delle liste e non solo quindi per i partiti e i gruppi politici organizzati di cui al registro previsto all'articolo 4 del suddetto decreto;
a prevedere altresì che l'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si occupi di ricevere lo statuto necessario per la presentazione delle liste e di verificarne la conformità con l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e ove se ne accerti la non conformità si predisponga una richiesta di integrazione negli stessi tempi e modi previsti per il contrassegno ed infine se ancora risultasse non conforme si preveda la ricusazione delle relative liste.
(numerazione resoconto Senato G1.100)
(9/2941/1)
BOCCHINO, BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BATTISTA, FUCKSIA, GAMBARO, ORELLANA, MUSSINI, BIGNAMI, ANITORI, DE PIN, SIMEONI