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Atto a cui si riferisce:
C.4546 Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4546


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, TAGLIALATELA, TOTARO
Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti
Presentata il 12 giugno 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — I drammatici dati relativi al numero dei delitti violenti contro la persona e il patrimonio creano profondo allarme sociale e danno ai cittadini la sensazione di non essere adeguatamente protetti dallo Stato.
      Questa sensazione si estende anche a una fase successiva, al momento in cui le vittime si trovano ad affrontare le conseguenze personali e sociali e i troppo spesso lunghissimi procedimenti penali dopo aver subìto un'aggressione, una violenza o la perdita di un familiare.
      Appare, quindi, ineluttabile la necessità di introdurre una figura istituzionale che si renda interprete delle istanze delle vittime di reato, affinché alle stesse siano riconosciute una compiuta tutela e un'assistenza di lungo periodo.
      A tale fine la presente proposta di legge, all'articolo 1, reca l'istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti, all'articolo 2, ne disciplina le competenze.
      In merito alla tutela delle vittime di reato, inoltre, solo lo scorso anno, con l'adozione della legge europea, si è giunti a sanare il contenzioso con l'Unione europea relativo alla specifica questione degli indennizzi.
      Ben dodici anni fa, infatti, è stata approvata la direttiva europea 2004/80/CE, volta a introdurre norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità nell'Unione e facilitare il loro ricorso alla difesa in sede giudiziaria, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, ma, purtroppo, in modo incompleto.
      Il carattere parziale dell'attuazione da parte italiana è legato al mancato rispetto del paragrafo 2 dell'articolo 12 della direttiva, in base al quale: «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».
      Proprio a causa della «cattiva applicazione» di tali disposizioni, la Commissione europea ha promosso un procedimento di infrazione a carico dell'Italia (2011/4147).
      Il legislatore italiano, infatti, nel recepire la direttiva 2004/80/CE, ha semplicemente esteso al soggetto «stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea» e che risulti essere la «vittima di reato commesso nel territorio dello Stato» il riconoscimento dell'indennizzo statale già previsto in ambito nazionale per la medesima tipologia di reato, ma senza estendere tale misura ad altri reati intenzionali violenti, nonostante in Italia i reati più gravi ed efferati siano commessi da singoli ai danni delle categorie più deboli come donne e bambini.
      Questo ha comportato che negli anni successivi all'emanazione della direttiva 2004/80 alcune vittime di reati commessi in Italia hanno agito in giudizio contro lo Stato al fine di vederlo condannare al risarcimento del danno arrecato loro a causa dell'inadempienza agli obblighi europei e in particolare della mancata istituzione di un efficace sistema di indennizzo.
      Con l'approvazione della legge europea 2015-2016 è stata finalmente sanata la disparità venutasi a creare tra vittime di diversi reati, riconoscendo esplicitamente il diritto all'indennizzo in favore di tutte le vittime di reati intenzionali violenti e aumentando a tale fine le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (ridenominato Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti) di 2,6 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016. L'indennizzo è concesso per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
      Le norme approvate avrebbero dovuto risolvere in via definitiva la questione degli indennizzi per le vittime di reati intenzionali violenti ma, invece, i limiti posti per accedere al Fondo ancora una volta hanno fatto venire meno la compiutezza della tutela da accordare a tali soggetti e ai loro familiari. Tra i criteri per l'accesso, infatti, è stato inserito un limite reddituale, di poco più di 11.000 euro, oltre il quale non si può presentare la richiesta di risarcimento. Tale previsione, che rischia, peraltro, di far incorrere l'Italia in un nuovo procedimento d'infrazione da parte della Commissione europea, vanifica l'effettività del Fondo posto che ne esclude la fruibilità, in modo contrario anche al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, per moltissime persone, creando di fatto una nuova disparità tra vittime.
      L'articolo 3 della presente proposta di legge intende sanare questa discriminazione eliminando il limite di reddito dai criteri per accedere al Fondo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti).

      1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Garante».
      2. Il Garante è un organo monocratico, dura in carica cinque anni ed è nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.
      3. Il Garante è scelto tra persone di comprovate professionalità ed esperienza nel settore dell'assistenza alle vittime dei reati intenzionali violenti.
      4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Garante può avvalersi di personale del Ministero della giustizia.

Art. 2.
(Compiti del Garante).

      1. Il Garante esercita, in particolare, i seguenti compiti:

          a) verifica l'adeguata distribuzione sul territorio, l'operatività e l'effettiva fruibilità di strutture incaricate dell'assistenza alle vittime dei reati intenzionali violenti;

          b) promuove l'istituzione di un servizio di assistenza gratuita che preveda la presenza di tutori per accompagnare la vittima e i suoi familiari nell'iter burocratico e giudiziario, anche mediante assistenza psicologica e legale;

          c) assume le iniziative per garantire alla vittima e ai suoi familiari una corretta e completa informazione in merito ai loro diritti;

          d) effettua segnalazioni al Ministro della giustizia in caso di ritardi, rinvii o procedure incompatibili o gravemente lesive della vittima e dei suoi familiari.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122).

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.