• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02916 il decreto legislativo n. 156 del 2012 ha disposto, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011, all'articolo 1, inizialmente, la soppressione di 667 uffici del giudice di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02916presentato daROSTAN Michelatesto diMartedì 3 giugno 2014, seduta n. 238

ROSTAN. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 156 del 2012 ha disposto, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011, all'articolo 1, inizialmente, la soppressione di 667 uffici del giudice di pace su 846 uffici;
secondo la disposizione iniziale contenuta nel testo di legge del 2012, sarebbero dovuti rimanere in funzione solo 178 uffici, di cui 134 presso sedi circondariali e 44 presso sedi non più facenti capo ad un circondario di tribunale;
il personale degli uffici soppressi avrebbe dovuto, poi, essere riassegnato ad altro ufficio;
quanto sopra, con l'obiettivo di riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e realizzare risparmi di spesa con conseguenti incrementi di efficienza, poi realizzati, sul piano operativo, proprio con il decreto legislativo 156 del 2012;
l'articolo 3 del decreto legislativo ha previsto e disciplinato il procedimento di conservazione degli uffici, su istanza degli enti locali interessati e dichiaratisi disponibili a garantire la copertura finanziaria dei costi necessari per il mantenimento degli uffici stessi;
nel procedimento di cui al sopra indicato articolo 3, è stata prevista la pubblicazione della tabella degli uffici del giudice di pace in procinto di soppressione, nonché delle richieste degli enti focali interessati alla loro conservazione;
il procedimento delineato dal Governo ha previsto una pluralità di passaggi quali la pubblicazione delle tabelle indicative degli uffici da sopprimere e quelli per i quali fosse stata formalizzata istanza di conservazione da parte dei vari enti locali interessati, sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia;
conditio sine qua non per la conservazione degli uffici giudiziari era che venisse accordata la disponibilità degli enti locali a sostenere i costi di gestione delle strutture ospitanti il personale amministrativo ed onorario indispensabile per il prosieguo del funzionamento degli uffici del giudice di pace;
con provvedimento dell'11 marzo 2014, il Governo ha reso nota la lista degli uffici dei giudici di pace non soppressi a seguito delle disparate istanze formulate secondo l’iter sopra descritto;
diversi comuni hanno riscontrato molte difficoltà nel reperire e porre a bilancio le risorse necessarie per il mantenimento degli uffici del giudice di pace;
altri comuni, dopo aver formulato istanza di mantenimento, hanno dovuto revocare la stessa per sopravvenute e differenti esigenze di bilancio;
in altri casi, ed in particolare nelle ipotesi di sezioni distaccate in comuni «Città Metropolitane», il decreto attuativo della riforma della geografia giudiziaria non ha proprio previsto l'ipotesi di presentazione dell'istanza di conservazione da parte degli enti interessati con la conseguenza che importati uffici del giudice di pace sono stati chiusi senza nessuna verifica preliminare di fattibilità circa la loro possibile conservazione;
gli uffici del giudice di pace costituiscono un importantissimo presidio di legalità sul territorio, specie nelle periferie e garantiscono i servizi di prossimità alla cittadinanza in materia di giustizia;
sarebbe opportuno dare una ulteriore possibilità alle amministrazioni locali che in prima battuta non l'avessero fatto, di chiedere la conservazione dell'ufficio del giudice di pace;
riaprire tali termini, per un'ulteriore finestra e per le sezioni distaccate delle città metropolitane, non avrebbe ricadute negative per il bilancio dello Stato, trattandosi in ogni caso di oneri che sarebbero posti a carico dei singoli comuni interessati –:
se il Ministro stia valutando l'ipotesi di prevedere una riapertura dei termini entro i quali le Amministrazioni comunali interessate e disposte a sostenerne i relativi costi, possono formalizzazione istanza, rivolta al Ministero della giustizia, ai sensi del decreto legislativo n. 156 del 2012 per la conservazione dell'ufficio del giudice di pace territoriale;
se il Ministero stia valutando l'ipotesi di prevedere analoga procedura di conservazione a fronte delle medesime condizioni, già disposte dal decreto legislativo n. 156 del 2012, anche per le sezioni distaccate del giudice di pace presenti nei comuni che siano considerati «Città Metropolitane»;
se il Ministero stia valutando di istituire un organismo tecnico di supporto per tutte le Amministrazioni comunali in difficoltà, che fossero comunque interessate e decise a reperire le risorse necessarie ed a crearle condizioni indispensabili per la formulazione dell'istanza di mantenimento del proprio ufficio del giudice di pace locale. (5-02916)