• C. 2420 EPUB Disegno di legge trasmesso dal Senato il 28 maggio 2014

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.2420 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011


Frontespizio Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2420


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1242)
presentato dal ministro degli affari esteri
(BONINO)
di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
e con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(BRAY)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 maggio 2014
torna su
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.000 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su