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Atto a cui si riferisce:
C.694 Disposizioni in favore dei centri anziani e delle associazioni di promozione sociale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 694


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GRASSI, MOSCATT, BOCCI, CARRESCIA, CARNEVALI, CIMBRO, FIORONI
Disposizioni in favore dei centri anziani e delle associazioni di promozione sociale
Presentata il 9 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge riproduce il contenuto dell'atto Camera n. 663, presentato nella XVI legislatura. I centri anziani sono oramai una grande realtà nel nostro Paese, tanto da essere presenti in quasi tutti i comuni, nelle grandi, medie e piccole città e anche in ogni quartiere, circoscrizione, rione. Essi sono per lo più organizzati e gestiti in autonomia dalle stesse persone anziane, attraverso statuti propri o definiti dalle municipalità, eventualmente nell'ambito di norme e di leggi regionali. Molti centri anziani aderiscono ad associazioni nazionali di promozione sociale, ricevendone benefìci e tutele, oltre che servizi e rappresentanza. La loro funzione di socializzazione e di promozione sociale, culturale e civile e di solidarietà sociale si dispiega in numerose e varie attività alle quali si dedicano per libera scelta e gratuitamente le stesse persone anziane presidenti dei centri, componenti dei direttivi, semplici iscritti.
      È altresì noto l'impegno crescente delle persone anziane in attività solidali e la loro disponibilità a partecipare a progetti di utilità sociale, civile e culturale (la vigilanza davanti alle scuole, nei parchi pubblici eccetera).
      Alcune delle attività svolte hanno spesso implicazioni economiche, finanziarie e commerciali, che godono di trattamenti agevolati o di esenzioni fiscali parziali o totali (decreto legislativo n. 460 del 1997, in materia di enti non commerciali e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale; legge n. 383 del 2000, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale; legge n. 135 del 2001, recante riforma della legislazione nazionale del turismo). È il caso della somministrazione di bevande e di alimenti, del gioco della tombola e di altri giochi a premi per la raccolta di fondi, dell'organizzazione del turismo sociale e degli spettacoli, nonché dell'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni.
      Altre attività invece, pur onerose, non godono di agevolazioni fiscali né tributarie, gravando eccessivamente sulle scarse risorse di cui i centri stessi dispongono. È il caso dell'imposta sugli intrattenimenti pagata alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti di beni, servizi e strumenti indispensabili alle attività dei centri, come alimenti e bevande, televisori, arredi (scrivanie, sedie, armadi, banconi-bar, scaldavivande, frigoriferi, computer e relativi programmi), eventuale affitto di locali (casuale e permanente), utenze di energia di acqua, di gas e di telefono.
      Per quanto riguarda le attività di utilità sociale e civile svolte dai centri anziani (aderenti alle associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel registro nazionale) in convenzione con gli enti pubblici, si riscontra una difficoltà nei trattamenti di rimborso spese, cosiddetti «forfetari», che non vanno in alcun modo considerati come remunerazione o reddito, ma che sono funzionali alla facilitazione della partecipazione degli anziani (trasporto, sostentamento sul luogo di impegno, rappresentanza eccetera) e alla effettuazione delle stesse attività. Con questo scopo e con modalità chiare e inequivocabili questi «rimborsi» vanno trattati come fiscalmente esenti e non costitutivi di reddito entro una fascia massima mensile o annuale e quindi non cumulabili con altri redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La norma in questione nulla ha a che fare con il volontariato e la sua relativa legge (n. 266 del 1991) che parla di rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.
      Le minori entrate per l'erario saranno abbondantemente compensate dalla reale riduzione di spese sociali e sanitarie derivante dall'accresciuto livello del benessere fisico e psichico delle persone anziane. Una quantificazione di tale riduzione potrà in ogni caso essere misurata (specie per quanto concerne l'IVA) solo dopo una prima fase attuativa di almeno tre anni. Per quanto concerne invece la eliminazione dell'imposta SIAE, la quantificazione può già oggi essere verificata alla fonte, facendo poi ricorso per le compensazioni all'apposito fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze.
      L'articolato che segue intende corrispondere a queste esigenze, con la consapevolezza che per rendere le persone anziane pienamente e validamente attive, partecipi e solidali non sono sufficienti proclami e invocazioni, ma occorre innanzitutto rimuovere gli ostacoli che si frappongono e dare progetto alle opportunità. L’«anziano-risorsa» da slogan può e deve diventare realtà.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Ai fini della presente legge, per «centri anziani» si intendono i centri anziani e le associazioni iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per il tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui aderiscono o ai registri regionali delle stesse.

Art. 2.

      1. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività, purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 3.

      1. I centri anziani hanno diritto alla riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti di beni e di servizi strettamente connessi alle attività sociali, ricreative e culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionali interessate, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 4.

      1. I centri anziani, qualora impieghino persone anziane pensionate loro associate in attività di servizio di utilità sociale in convenzione ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con gli enti pubblici e, in particolare, con gli enti locali, possono effettuare per le stesse attività rimborsi spese con modalità forfetarie. Tali rimborsi sono esenti da imposizioni fiscali di alcun tipo e non costituiscono reddito ai fini delle imposte. L'ammontare complessivo annuo di tali rimborsi non può comunque superare la somma di 3.000 euro, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni nazionali interessate, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 5.

      1. I regolamenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

      1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva

e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.