• Testo DDL 21

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Atto a cui si riferisce:
S.21 Concessione di amnistia e indulto


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 21
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori COMPAGNA e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Concessione di amnistia ed indulto

Onorevoli Senatori. -- Dal 1990 la popolazione carceraria è aumentata fino a superare oggi le 60.000 presenze. Dall'audizione del ministro Alfano alla Camera del 14 ottobre 2008, poi, emerge anche di peggio, in ordine alla condizioni dei reclusi: la capienza regolamentare di 43.000 posti è solo virtuale. Nella realtà, per ragioni strutturali o per mancanza di personale, possiamo contare solo su 37.742 posti. La relazione del Ministro prosegue fotografando in modo preciso la realtà delle carceri. Secondo il Ministro il 50 per cento delle carceri deve essere chiuso perché vetusto. Infatti, di questo 50 per cento, il 20 per cento è stato realizzato tra il 1200 e il 1500, mentre il restante 30 per cento risale al 1800, confermando la dettagliata analisi che emerge dal volume «Il sistema penitenziario italiano» edito dal Senato nell'aprile 2006, che riporta le relazioni dei sopralluoghi svolti dalla Commissione giustizia in merito al funzionamento del sistema penitenziario italiano, avvenuti nel corso della XIV legislatura e guidati dai senatori Antonino Caruso e Leonzio Borea.

Attualmente in Italia vi sono 206 istituti penitenziari. La capienza regolamentare è 43.262 posti. Il numero delle celle è 28.828. Le celle a norma sono 4.763. Le presenze (al luglio 2009) ammontano a 63.661 detenuti. Si tratta di un tasso di sovraffollamento mai registrato dal 1946. La posizione giuridica si divide tra condannati (30.186) e soggetti in misura cautelare (le rimanenti presenze). Le presenze degli stranieri ammontano a 23.530 (ovvero il 36,94 per cento), e tra loro meno di 10.000 sono stati condannati in via definitiva. Tasso medio di ingresso è circa 1.000 detenuti al mese: in questo dato vi è anche la spiegazione del limitato effetto dell'indulto del 2006, per cui in due anni e mezzo si è ritornati ai ritmi di sovraffollamento ad esso anteriori. Quanto al flusso carcerario, ogni anno circa 170.000 persone subiscono detenzioni brevi.

A fronte di ciò, la prognosi non è migliore: secondo i dati sull'amministrazione della giustizia, nel nostro Paese risultano pendenti quasi 10.000.000 di processi, di cui circa 4.000.000 civili e 6.000.000 penali, generatori questi ultimi di un preoccupante, enorme numero di potenziali utenti alla definitività di una buona percentuale di giudizi con condanna ed alla necessità di eseguire le stesse nei confronti di chi non ha diritto di godere di benefici alternativi alla detenzione in carcere.

Già il 9 luglio 2000, in occasione del Giubileo nelle carceri, il Santo Padre Giovanni Paolo II diffuse un Suo messaggio, invitando tutti a non chiudere ulteriormente gli occhi di fronte alla drammatica situazione in cui si trova il «pianeta-carcere»: le realtà che operano con maggiore assiduità nelle carceri, come la Caritas, hanno elaborato analisi e proposte che, pur non limitandosi a provvedimenti di sola emergenza, non omettevano di ricorrere allo strumento amnistia-indulto, che tradizionalmente nel nostro Paese è stato adoperato per deflazionare la «polveriera-carcere». A fronte di un suo utilizzo reiteratamente indulgenziale, la più avveduta dottrina non si è mai spinta a negarne in toto l'utilità, ma ha preferito discernere tra l'uso ragionevole e l'uso arbitrario della potestà di clemenza (Gustavo Zagrebelsky). Eppure il Parlamento nel 1992 pensò che l'unico freno all'uso indulgenziale dei provvedimenti di amnistia-indulto fosse l'aggravamento della procedura di adozione, fissando il quorum necessario alla deliberazione in una maggioranza pari ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Dal punto di vista dell'efficacia deflazionante, la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, ha raggiunto il suo scopo, non essendo stato approvato da allora alcun provvedimento di amnistia, e si tratta ormai di un record nella storia dell'Italia unita. Ma, paradossalmente, coincidente con gli abusi dei decenni passati è anche l'impossibilità di esprimere un indirizzo politico in materia di politica del diritto penale, quando si è obbligati a fronteggiare un'emergenza carceri che non a caso è stata una delle principali preoccupazioni del ministro Alfano, nel corso di questa legislatura. Ecco perché s'impone di sgomberare il campo da questo pesante retaggio, per lo più di reati cosiddetti bagattellari che oberano anche gli uffici giudiziari; lo si è fatto, nel presente disegno di legge, riprendendo il testo dell'ultima amnistia concessa, sia pur con alcuni aggiustamenti.

L'indulto del 2006 non ha che minimamente inciso su questa realtà, in ragione dei suoi limiti e dell'assenza di riforme strutturali del sistema penitenziario. È ora di cominciare a dare risposta, con un provvedimento straordinario di buon governo, alla straordinarietà di questa crisi sociale e istituzionale del nostro Paese, accertata dalle decine e decine di condanne che vengono da Strasburgo e che pongono l'Italia al di fuori dei trattati costituitivi dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti dell'uomo.

Occorre ridurre immediatamente di almeno un terzo il carico processuale dell'amministrazione della giustizia, affinché essa, liberata dai processi meno gravi, possa proficuamente impegnarsi a concludere quelli più gravi. Il presente disegno di legge recepisce l'ambito applicativo dell'atto Senato n. 1509 proposto dal senatore Borea nella XIV Legislatura, ritenendolo ineccepibile da un punto di vista tecnico giuridico, anche perché valuta l'incidenza del riconoscimento di attenuanti ovvero di riduzioni di pena conseguenti alla scelta del rito processuale.

Rispetto all'amnistia del 1990, l'ultima emanata, (legge 11 aprile 1990, n. 73), si è scelto di eliminare il riferimento alla discussa (e potenzialmente indeterminata) nozione di «reato finanziario». La pena detentiva che deve essere prevista, per dar luogo all'estinzione del reato, è quella non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena.

Nell'elencazione dei singoli reati estinguibili, si è scelto di includere (in più rispetto al 1990) quelli previsti nel codice penale all'articolo 372, quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia, all'articolo 624, aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, qualora ricorra una circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), ovvero numero 6), e all'articolo 648, secondo comma.

Si è anche aggiunto, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 25 luglio 1997, il delitto di truffa militare aggravata, previsto dall'articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale.

Si è meglio specificato, in rapporto ai reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), il requisito della concomitanza delle attenuanti di cui agli articoli 5 e 7 della predetta legge (quando, per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità, e quando i fatti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).

Sono stati eliminati, rispetto al 1990, i riferimenti alla condotta di chiunque sottragga, o tenti di sottrarre in qualunque modo, il gas o l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta, visto che nel 1993 essa è stata sostituita da sanzione amministrativa.

Si sono inclusi anche i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 (produzione e traffico del non titolare di autorizzazione) e 5 (produzione e traffico del titolare di autorizzazione), del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 80 dello stesso testo unico. L'articolo 2 della citata legge n. 73 del 1990, poi, contemplava l'amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute fosse stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta: se n'é preferita la non ripetizione in questa sede, perché la fattispecie è stata soppressa dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e non pare in altra veste ripetuta, oltre a poter interferire con l'operatività del rimpatrio dei capitali dall'estero, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409. Anche la previsione dell'errata indicazione del termine del 30 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, pare riferita all'operatività della specifica disciplina dell'epoca sulle irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni (che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988) e perciò non è stata ripetuta.

Esclusi sono anche la frode tossica ed il traffico di clandestini, mentre si sono adeguati allo ius superveniens i riferimenti normativi contenuti nell'amnistia del 1990 in riferimento ai beni culturali e ambientali, alla qualità dell'acqua e dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e all'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai rifiuti ed ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

Nel computo, s'è omesso il riferimento ai procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che nel 1990 era esplicitato affinché la sussistenza delle predette circostanze fosse accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale abrogato: presumibilmente, tale parte era motivata dalla vicinanza dell'entrata in vigore del codice Vassalli.

Non si concorda invece con le varie ipotesi di amnistia condizionata avanzate in passato, subordinatamente a certi requisiti: il controllo sulla buona condotta dell'amnistiato sarebbe incombenza non meno gravosa per gli uffici competenti, che andrebbero anche individuati e forniti delle risorse economiche necessarie; l'amnistia condizionata in sé si presta, poi, all'obiezione che essa mantiene in vita (in certi casi anche dopo il termine di prescrizione del reato) procedimenti che si accumulano negli uffici giudiziari per un altro quinquiennio. Ciò nondimeno, un certo calcolo (anche a fronte della rinunciabilità dell'amnistia) è legittimo che sia fatto dagli interessati: ecco perché un determinato effetto è contemplato per gli stranieri illegalmente presenti sul territorio nazionale, cioè la misura dell'espulsione (articolo 4, comma 5, per l'amnistia ed articolo 7, comma 3, per l'indulto), con la conseguente revoca del beneficio in caso di reingresso illegale nei successivi dieci anni.

Per l'indulto, si è scelto di elevare la soglia a quattro anni, contemplando altresì la sua concessione nella misura non superiore a cinque anni per gli affetti da determinate patologie gravissime. Tra gli ambiti oggettivi di esclusione si è aggiunto, rispetto al 1990, l'articolo 644 del codice penale (usura).

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

AMNISTIA

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva;

b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

2) 372 (falsa testimonianza), quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;

3) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

4) 614, quarto comma (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

5) 624 (furto), aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, qualora ricorra una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale;

6) 640, secondo comma (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;

7) 648 (ricettazione), limitatamente alle ipotesi di cui al secondo comma;

d) per il delitto di truffa militare aggravata, previsto dall'articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale;

e) per i reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, (disposizioni per il controllo delle armi), quando ricorrano in concomitanza le attenuanti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa legge n. 895 del 1967;

f) per il reato di detenzione di armi o canne clandestine di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), e successive modificazioni, quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

g) per il reato di deposizione o abbandono di oggetti in una strada ferrata, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, commesso a causa o in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1) del predetto articolo, nonché da quelle di cui all'articolo 112, numero 2), del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

h) per ogni reato commesso da minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, ma non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 169 del codice penale;

i) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

l) per i reati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la omessa dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto, commessi in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

m) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 80 dello stesso testo unico;

n) per i reati di cui al capo I del titolo XI del libro quinto del codice civile.

2. Non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

1. L'amnistia non si applica:

a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate, ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

3) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

4) 371 (falso giuramento della parte);

5) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

6) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal terzo comma, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;

7) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;

8) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma. Tale esclusione non si applica ai minori di anni diciotto;

9) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

10) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

11) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

12) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

13) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), primo comma, numero 3), e secondo comma;

14) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

15) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);

16) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

17) 501-bis (manovre speculative su merci);

18) 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

19) 595, terzo comma (diffamazione), quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

20) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al secondo comma;

21) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);

22) 733–bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto);

23) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

e) ai reati previsti:

1) dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande;

2) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;

3) dall'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (norme in materia ambientale);

4) dall'articolo 9, sesto e settimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, (interventi per la salvaguardia di Venezia) e successive modificazioni;

5) dal capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti pericolosi;

6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, (biodegradabilità dei detersivi sintetici);

7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, (disposizioni per la difesa del mare);

8) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

9) dagli articoli 3 e 10, sesto, ottavo, nono e decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dal sesto e dall'ottavo comma dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

10) dall’articolo 74, commi da 1 a 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

11) dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

12) dall'articolo 178 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (contraffazione di opere d'arte);

f) ai reati per cui sono in corso i procedimenti ai quali si applica l'esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni della presente legge, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 3.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale;

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.

(Declaratoria dell'amnistia. Rinunciabilità)

1. Alla declaratoria dell'amnistia di cui al presente capo si procede ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

2. Prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione dell'amnistia nelle forme previste dall'articolo 409 del codice di procedura penale.

3. La richiesta del pubblico ministero, di cui al comma 2, è notificata alla persona sottoposta alle indagini, con l'avviso che entro trenta giorni dalla notificazione può prendere visione degli atti e chiedere di essere sentita dal giudice per le indagini preliminari, anche al fine di dichiarare che non intende fruire dell'amnistia.

4. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

5. Nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la declaratoria dell'amnistia è adottata dal giudice congiuntamente alla misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Il beneficio dell'amnistia è revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi del presente comma, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.

Art. 5.

(Termine d'efficacia dell'amnistia)

1. L'amnistia di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 14 marzo 2013.

Capo II

INDULTO

Art. 6.

(Indulto)

1. È concesso indulto nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore ad euro 10.329,13 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. È altresì concesso indulto nella misura non superiore a cinque anni:

a) a coloro che risultino affetti dalla patologia derivante da HIV, diagnosticata, su base chimico-ematologica, da apposite Commissioni mediche istituite nell'ambito di ciascun istituto di pena, al secondo stadio dello standard definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

b) a coloro che risultino affetti da gravi forme di epatite, di patologie oncologiche o da altre gravi malattie, diagnosticate dalle Commissioni mediche di cui alla lettera a), assolutamente incompatibili con il regime di detenzione carceraria.

3. Per la concessione dell'indulto di cui al comma 2, il Governo adotta i provvedimenti necessari affinché il Servizio sanitario nazionale garantisca che i soggetti di cui al medesimo comma 2 possano essere sottoposti alle cure richieste per la specificità della loro condizione.

Art. 7.

(Indulto per le pene accessorie e misura dell'espulsione dello straniero)

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

2. All'indulto di cui al presente capo non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

3. Nei confronti dello straniero, identificato e detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il magistrato di sorveglianza dispone con decreto motivato la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, al termine del periodo di detenzione nell'ambito del quale sia stato applicato, anche solo in parte, l'indulto. Il magistrato di sorveglianza decide senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

Art. 8.

(Esclusioni dall'indulto)

1. L'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere);

3) 422 (strage);

4) 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di estorsione);

5) 644 (usura);

6) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

1) 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80;

2) 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Art. 9.

(Revoca dell'indulto)

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

2. Il beneficio dell'indulto è altresì revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

Art. 10.

(Efficacia dell'indulto)

1. L'indulto di cui al presente capo ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 14 marzo 2013.

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.