• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02271 SERRA, MANGILI, DONNO, PUGLIA, FATTORI, FUCKSIA, PAGLINI, MORONESE, MOLINARI, LEZZI, SANTANGELO, CIOFFI, MORRA, NUGNES, BUCCARELLA, CAPPELLETTI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02271 presentata da MANUELA SERRA
martedì 3 giugno 2014, seduta n.253

SERRA, MANGILI, DONNO, PUGLIA, FATTORI, FUCKSIA, PAGLINI, MORONESE, MOLINARI, LEZZI, SANTANGELO, CIOFFI, MORRA, NUGNES, BUCCARELLA, CAPPELLETTI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che il Consiglio regionale della Sardegna, in data 28 maggio 2014, ha approvato una legge che cancella l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di sindaco nei comuni con meno di 10.000 ("Unionesarda" del 29 maggio 2014);

la legge approvata, composta da un solo articolo, di fatto definisce un'interpretazione autentica dell'articolo 17 dello Statuto speciale della Regione Sardegna e potrà essere utilizzata dai giudici in caso di ricorsi;

in particolare è stata posta in votazione la proposta di legge n. 1/STAT/A (ARBAU e più) "Ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere regionale: interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)";

il relatore Roberto Deriu ha affermato che "si è individuata la legge rinforzata ex articolo 15 dello statuto (cosiddetta legge statutaria), per assicurare alla norma ermeneutica lo stesso rango formale riservato dal legislatore regionale alle disposizioni interpretate, il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1." - Il relatore ha poi proseguito-: "È espressa e netta la volontà di rendere esplicita e chiara la disciplina iscritta nel testo della legge elettorale statutaria regionale del 2013 mediante la sua interpretazione autentica. Il punto di principio che merita di essere sottolineato, in via preliminare e principale, è il seguente: la materia della incompatibilità e segnatamente quella dei sindaci di cui si discute, è espressamente, direttamente e compiutamente disciplinata dallo statuto speciale che delinea e circoscrive con puntualità alcuni casi di incompatibilità (articolo 17)." ("La Provincia del Sulcis Iglesiente" del 28 maggio 2014);

il relatore inoltre ha riferito che "La Commissione aveva già in una precedente seduta discusso del percorso più idoneo per evitare incertezze in sede di interpretazione, che ai più appaiono non particolarmente motivate. Ugualmente si è inteso procedere all'interpretazione autentica di norme che rivestono un rilievo decisivo nell'ordinamento in relazione ai rapporti tra legislazione regionale e statale";

il Consiglio regionale, nell'approvare il testo normativo, ha ribadito il rango costituzionale dello Statuto e quindi l'esercizio dell'autonomia della Regione di fronte ad una norma statale di rango inferiore;

"I Sindaci che beneficiano della novità legislativa sono: Valter Piscedda (Elmas), Alessandro Collu (Sanluri), Giuseppe Meloni (Loiri Porto San Paolo) Pietro Cocco (Gonnesa), Giuseppe Fasolino (Golfo Aranci) Eugenio Lai (Escolca), Roberto Desini (Sennori), Gianni Tatti (Ruinas) Angelo Carta (Dorgali)" ("Unionesarda" del 29 maggio 2014);

considerato che:

l'articolo 17 dello Statuto speciale della Regione Sardegna prevede l'incompatibilità con la carica di consigliere regionale dei sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Tuttavia, l'articolo 22, comma 2, della legge elettorale pubblicata il 12 novembre 2013, entrata in vigore per le regionali 2014, con soglie di sbarramento a parere degli interroganti incostituzionali, prevede che in attesa di una nuova disciplina sulle incompatibilità, si applicano le leggi statali;

al riguardo, la legge applicabile è la legge n. 108 del 1968, che contiene tuttora la normativa di base sulle elezioni regionali nelle Regioni a statuto ordinario, e che all'art. 6 prevede l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco di qualsiasi comune ricompreso nel territorio della regione. Non sembra dubbio che, a causa del rinvio di cui all'art. 22, comma 2 della legge elettorale regionale, questa disposizione si applichi direttamente anche ai consiglieri regionali eletti nell'ambito delle consultazioni elettorali del 16 febbraio 2014;

infatti, la Corte costituzionale ha escluso unicamente la diretta applicabilità, in mancanza di diverse specificazioni, della normativa statale sulle incompatibilità alla Regione Sardegna, ma solo in quanto questa non contenga rinvii alla legge nazionale, mentre in questo caso il rinvio è espresso. È evidente che, quindi, l'incompatibilità più restrittiva prevista dall'art. 6 della legge n. 108 del 1968 non è inconciliabile con l'art. 17 dello Statuto della regione, ma viene ad aggiungersi all'incompatibilità prevista da questa norma, estendendola, questo in quanto la disciplina sulle incompatibilità non va intesa nell'interesse dei candidati e degli eletti, ma nell'interesse dei cittadini e nell'interesse generale;

dai lavori preparatori della legge elettorale regionale si ricava che la normativa sulle incompatibilità non è stata inserita nel corpo della legge elettorale, probabilmente a causa della fretta di approvarla prima delle elezioni del 2014, ma che i consiglieri erano consapevoli del fatto che si sarebbero applicate, a causa del richiamo disposto, le leggi statali in tema di incompatibilità;

in seguito alla recente legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) l'incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale a livello nazionale è ora regolata dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico enti locali) per cui il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale;

considerato che, a parere degli interroganti:

un sindaco, anche di un piccolo paese, deve ricoprire il proprio ruolo istituzionale con indipendenza e senza distrazioni o condizionamenti, allo stesso modo un consigliere deve poter svolgere il proprio incarico in maniera esclusiva;

non appare chiara l'urgenza manifestata dal Consiglio regionale di intervenire solo su una parte della legge elettorale nonostante la stessa contenga alcuni pregiudizi: territoriale, di genere e politico. Territoriale perché non è stata garantita la rappresentatività di tutti i territori, di genere perché non si possono avere soltanto 4 donne elette in Consiglio regionale, e politico perché non possono essere escluse dal parlamento regionale forze politiche che hanno preso il 10 o il 4 per cento. Pertanto intervenire su una parte della legge elettorale come se prevalesse l'interesse di alcuni consiglieri a conservare il loro status non è condivisibile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda promuovere iniziative, entro i limiti delle proprie attribuzioni, presso l'Amministrazione competente affinché venga rivista la normativa in questione per evitare che prevalgano gli interessi particolari dei consiglieri finalizzati unicamente a conservare il loro status,in particolare affrontando le criticità della legge elettorale sia relativamente alla preferenza di genere che alla mancata rappresentanza di importanti territori dell'isola.

(4-02271)