• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00862 a Bologna sono presenti alcuni immobili ad uso civile, uffici ed ambulatori di proprietà dell'INAIL e di altri soggetti che hanno acquisito i beni dall'Ente stesso, immobili che dal novembre...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00862presentato daVALENTE Simonetesto diMercoledì 4 giugno 2014, seduta n. 239

SIMONE VALENTE, DALL'OSSO, FERRARESI, SARTI, BUSINAROLO, BATTELLI, TRIPIEDI, CIPRINI, COMINARDI, TURCO, BALDASSARRE, BRUGNEROTTO, VACCA, SPADONI e PAOLO BERNINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
a Bologna sono presenti alcuni immobili ad uso civile, uffici ed ambulatori di proprietà dell'INAIL e di altri soggetti che hanno acquisito i beni dall'Ente stesso, immobili che dal novembre 2004 sono identificabili come «Condominio Gramsci 2-Milazzo 8»;
la sede regionale dell'INAIL Emilia-Romagna, quando ne era unica proprietaria e/o amministratrice in nome e per conto della SCIP 2 s.r.l, non ha provveduto ad adeguare l'edificio e le sue pertinenze alle norme sulla sicurezza nei termini e nelle modalità previste dalle normative vigenti, cedendo poi ai privati parte degli immobili;
la cessione è avvenuta regolarmente e, come si evince dagli atti di vendita, con, garanzia di assenza di vizi ed evizioni, mentre solo recentemente, in maniera quasi fortuita, i nuovi proprietari sono venuti a conoscenza del fatto che gli immobili sarebbero ancora privi delle più banali certificazioni di sicurezza, nello specifico per quanto riguarda le norme antincendio;
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, l'INAIL, individuato quale ente gestore dopo il trasferimento alla SCIP 2 s.r.l, avrebbe dovuto essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché dell'adeguamento alle normative vigenti. A questi obblighi legislativi, a quanto consta agli interroganti, l'INAIL sembra essere venuta meno;
l'adeguamento degli immobili alla disciplina vigente è quindi ora sulle spalle dei nuovi proprietari, che avevano proceduto all'acquisto a prezzo di mercato con le garanzie già citate, adeguamento che oltre a comportare ingenti spese, avrà come conseguenza la riduzione del patrimonio immobiliare acquisito dai privati cittadini, visto che la messa a norma dell'autorimessa comporterà la soppressione di un numero non ben precisato di posti auto;
i vizi saranno sanati dalle proprietà con riserva di risarcimento danni a carico dell'ente posto che è palese il comportamento illegittimo dello stesso;
al giorno d'oggi l'INAIL ha ancora la maggioranza dei millesimi condominiali, avendo pertanto la possibilità di bloccare in assemblea condominiale qualunque delibera o atto a sua discrezione;
dal momento in cui i condomini sono venuti a conoscenza dello stato delle cose, a quanto consta agli interroganti hanno più volte presentato, anche tramite legali, richieste di chiarimento all'ente ex proprietario e curatore delle vendite, per conoscere le intenzioni dell'istituto in merito alle gravi questioni evidenziate, senza ricevere risposta alcuna, neppure di rigetto delle contestazioni elevate;
la legge n. 818 del 1984 e successive modificazioni e integrazioni fissava entro il 31 dicembre 1991 la data ultima per richiedere il «nulla osta prevenzione incendi», rinnovabile ogni 6 anni in attesa di essere convertito in «certificato prevenzione incendi». L'INAIL ha fatto questa richiesta solo nel 1998, per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica n. 37 del 1998, e decreto ministeriale 4 maggio 1998, in seguito a modifiche strutturali che hanno comportato alterazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza, con obbligo, dato il ritardo sui termini prescrittivi, di passare dal regime transitorio del nulla osta prevenzioni incendi direttamente al certificato di prevenzione incendi per tutte le strutture denunciate. In seguito all'ispezione dei vigili del fuoco l'INAIL avrebbe dovuto cantierare i lavori di messa a norma dell'edificio entro marzo 1999 e terminarli entro e non oltre il 2003, quando l'ente era ancora unico proprietario;
la mancata messa in sicurezza ad avviso degli interroganti contraddice la natura «non economica» e di previdenza infortunistica dell'ente stesso –:
per quale motivo l'INAIL non abbia adeguato i propri immobili alle normative vigenti, già quando ne era proprietario;
per quale motivo gli enti preposti al controllo sull'applicazione della normativa antincendi abbiano permesso all'INAIL di svolgere attività all'interno di immobili privi del rispetto delle norme di sicurezza;
per quale motivo l'INAIL abbia provveduto alla cessione degli immobili, tramite SCIP 2 s.r.l, non adeguandoli alla normativa vigente, né garantendo l'assenza di vizi ed evizioni;
se la situazione dell'immobile di cui in premessa sia un deprecabile caso isolato o vi sia una situazione diffusa su scala nazionale e come il Ministro intenda ovviare a tali violazioni da parte dell'ente posto sotto alla vigilanza del Ministero che presiede. (3-00862)