• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/04086 BOTTICI, ENDRIZZI, DONNO, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO, SERRA, BLUNDO, PAGLINI, MORONESE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-04086 presentata da LAURA BOTTICI
martedì 31 ottobre 2017, seduta n.907

BOTTICI, ENDRIZZI, DONNO, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO, SERRA, BLUNDO, PAGLINI, MORONESE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 14 ottobre 2017, la testata giornalistica on line "il Fatto Quotidiano" ha pubblicato un articolo a firma del giornalista Daniele Martini intitolato "Giochi, così il Governo torna alla carica con il rinnovo del Gratta e Vinci a Lottomatica. Senza Gara", nel corpo del quale si rappresenta il fatto che il Governo, nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi il 13 ottobre 2017, ha approvato il decreto-legge n. 148 del 2017 ("decreto fiscale"), propedeutico alla legge di bilancio, che conterrebbe disposizioni decretanti il rinnovo per un ulteriore novennio della concessione per la gestione del "Gratta e Vinci" in scadenza nel corso del 2019. Nell'articolo si sottolinea che il rinnovo è a favore dell'attuale concessionario, Lottomatica, senza alcuna gara e dietro il mero pagamento dell'importante somma di 800 milioni di euro, somma peraltro già considerata una delle coperture economiche ufficiali nel contesto dell'imminente schema di bilancio, come si legge anche nella relazione tecnica allegata al testo del "decreto fiscale" bollinato dalla Ragioneria di Stato, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato;

la notizia del rinnovo senza gara è stata formalizzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 16 ottobre 2017, del suddetto decreto-legge, il cui articolo 20, comma 1, espressamente prevede che "In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018";

considerato che:

in forza di tali disposizioni, nel caso di loro conferma in sede di conversione in legge, Lotterie nazionali Srl, società controllata da Lottomatica holding Srl, facente parte del gruppo IGT, che attraverso l'altra sua controllata, Lottoitalia Srl, detiene la concessione per la gestione dei giochi numerici a quota fissa, tra cui il gioco del lotto, si vedrebbe assegnataria esclusiva per un ulteriore novennio della concessione per la gestione della cosiddetta lotteria istantanea, sostanzialmente la più ricca tra quelle dei giochi pubblici appartenenti al portafoglio di titolarità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, concessione che, secondo le informazioni pubblicate nell'articolo, tra gennaio e agosto 2017, avrebbe generato un volume di raccolta pari a circa 6 miliardi di euro, con un incremento dello 0,8 per cento rispetto ai risultati conseguiti nel medesimo periodo dell'anno precedente;

l'articolo 20, comma 1, del citato decreto-legge, dunque, non prevedendo l'attivazione di una procedura di gara pubblica per la nuova assegnazione della concessione in scadenza nel 2019, snatura l'impianto concessorio multi provider su cui si fonda il modello di gestione del "Gratta e Vinci", introdotto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, che ha previsto l'assegnazione della concessione sino ad un massimo di 4 operatori specializzati. È di tutta evidenza, infatti, che la disposizione, sancendo il rinnovo del titolo concessorio a favore dell'attuale concessionario e non tramite l'assegnazione mediante procedura di gara, di fatto trasforma una concessione assegnabile a più operatori in una monoconcessione, determinando così una posizione di "monopolio" a favore dell'attuale concessionario;

nonostante il comma 4 del citato art. 21 disponga che "Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno una durata massima pari, di norma, a 9 anni, comunque suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni", il rinnovo deve rappresentare innanzitutto una mera eventualità e i medesimi risultati in termini di entrata pubblica potrebbero, comunque, essere conseguiti dal Governo con l'indizione di una gara con le medesime caratteristiche di quelle delineate dalle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009. Il disposto del legislatore è stato interamente trasferito nella convenzione di concessione vigente;

inoltre, la segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione al Governo e al Parlamento (ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. e), del decreto legislativo n. 163 del 2006), relativa alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati "lotterie nazionali ad estrazione istantanea", approvata dal Consiglio nella seduta del 9 settembre del 2010, l'allora Amministrazione autonoma monopoli di Stato aveva proceduto con la modifica del bando di gara della concessione precedentemente assegnata, introducendo l'obbligo di corrispondere il 65 per cento del "diritto di ingresso" entro 15 giorni dall'approvazione, clausola che stride con l'attuale volontà di proroga, che implicherebbe un anticipo di soli 50 milioni di euro per l'anno 2017, consentendo all'attuale detentore della concessione di corrispondere i restanti 750 milioni nel corso del 2018, di fatto garantendo un ulteriore vantaggio che stride con quanto stabilito nel 2010 dallo stesso Consiglio;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

la disposizione rappresenta l'ultimo atto, questa volta fruttuoso, di una serie di tentativi finalizzati al rinnovo della concessione a favore di Lottomatica precedentemente esperiti senza buon esito, per problemi di compatibilità con il diritto comunitario, sia direttamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, in occasione dei lavori sulla manovra correttiva di primavera, che da parlamentari di centro-destra, in occasione della discussione sul decreto denominato "salva banche", come si apprende da un precedente articolo del 7 luglio 2017 pubblicato dalla testata on line "il Fatto Quotidiano", a firma del medesimo giornalista Daniele Martini;

la disposizione, infatti, appare porsi in espresso conflitto con la normativa europea che ha imposto il divieto del rinnovo automatico delle concessioni, in quanto lesivo delle dinamiche del libero mercato, della concorrenza e della libertà di stabilimento;

la misura del rinnovo senza gara, peraltro, laddove confermata anche in sede di conversione, inevitabilmente determinerebbe pesanti e negative ripercussioni sotto il profilo della tutela della concorrenza precludendo, di fatto, ad ulteriori player del settore dotati delle richieste capacità, sotto il profilo sia tecnico che economico, la possibilità di entrare nel segmento di mercato della lotteria istantanea pur in presenza di una concessione in scadenza relativa a un servizio di gioco gestito, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009, con un modello di gestione multi provider;

tale previsione, pertanto, sembra costituire un evidente e ingiustificato atto di compressione totale delle libertà e dei diritti di altri operatori del mercato potenzialmente interessati alla gestione in regime di concessione dei "Gratta e Vinci", oltre che un atto di legislazione d'urgenza che viola la normativa comunitaria, in quanto tale, capace di esporre lo Stato italiano all'avvio, in suo danno, di procedura di infrazione da parte della Commissione europea con conseguente rischio di applicazione di pesanti sanzioni economiche ed ulteriore aggravio della spesa pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga corretto che l'indizione di una nuova gara con i criteri di cui al decreto-legge n. 78 del 2009 garantirebbe il rispetto dell'obbligo di assegnazione delle gare attraverso gare pubbliche in conformità ai principi di parità di trattamento, ragionevolezza e tutela della libera concorrenza e se la procedura di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 sia stata preceduta da apposita istruttoria;

se l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente concedente, abbia fatto pervenire proprie osservazioni in ordine all'eventuale rinnovo della concessione e, in caso positivo, quali siano state le posizioni da essa espresse sia in ordine al valore dell'asset concessorio che all'eventuale rinnovo o indizione di una procedura di selezione pubblica;

se, nell'ambito delle proprie competenze, abbia valutato l'opportunità di sottoporre la disposizione recata dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 al vaglio preventivo da parte della Commissione europea;

quali misure intenda adottare, in via cautelativa, per salvaguardare l'ordinaria gestione delle lotterie istantanee dall'iniziativa sanzionatoria europea nel caso di un'eventuale apertura di una procedura di infrazione per la violazione delle disposizioni comunitarie, che hanno disposto il divieto di rinnovo automatico delle concessioni pubbliche, evitando che possano costituirsi posizioni di monopolio di fatto a favore dell'attuale concessionario e in danno degli altri operatori di mercato potenzialmente interessati alla gestione in regime di concessione dei "Gratta e Vinci";

se non consideri plausibile che i risultati in termini di entrata pubblica in vista dell'imminente legge di bilancio per il 2018 potrebbero comunque essere conseguiti dal Governo con l'indizione di una gara con le medesime caratteristiche di quelle delineate dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, quindi anche introducendo l'obbligo di corrispondere il 65 per cento del "diritto di ingresso", in ordine al dovere di procedere all'assegnazione per gara e, contestualmente, con il rinnovo per la medesima durata a favore dell'attuale concessionario, visto che le caratteristiche naturali della concessione non escludono, anzi presuppongono, la competenza di più concessionari.

(3-04086)