• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00160 BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GIROTTO, LUCIDI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO,...



Atto Senato

Interpellanza 2-00160 presentata da ROSETTA ENZA BLUNDO
mercoledì 4 giugno 2014, seduta n.254

BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GIROTTO, LUCIDI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, VACCIANO, GIARRUSSO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

la legge n. 67 del 2014 recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, nonché disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2014;

al comma 1 dell'articolo 2 della legge è stabilito che "il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e i criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3". Tale articolo è in vigore dal 17 maggio 2014;

considerato che:

tra le deleghe che il Governo è chiamato ad esercitare è compresa quella riguardante la trasformazione da reato penale ad illecito amministrativo, fino ad un importo massimo predefinito, dell'omesso versamento dei contributi per conto del lavoratore da parte del datore di lavoro. Più precisamente alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 si prevede di "trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione";

secondo quanto stabilito nel comma 4 dell'articolo 2 della legge "i decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". È dunque nella disponibilità del Governo la possibilità di valutare, tenuto conto della urgenza dei diversi casi, l'adozione di più decreti legislativi anche con termini temporali differenziati, purché nel termine finale dei 18 mesi;

considerato inoltre che già nelle scorse settimane, con sentenze n. 17024/2014 e n. 9264/2014, la suprema Corte di cassazione ha definito non penalmente punibili gli imprenditori che, a causa della grave crisi economica, si sono trovati nell'impossibilità di pagare le tasse e i contributi previdenziali per conto dei lavoratori. L'argomento è stato anche trattato con ampio risalto da alcuni siti internet locali come CN24TV, il 9 aprile 2014, con un articolo dal titolo "Non era riuscito a pagare i tributi all'Inps: assolto imprenditore per crisi" Altarimini, il 6 marzo 2014, con un altro pezzo intitolato "Non aveva pagato i contributi Inps: imprenditore riminese assolto per la crisi", in cui si dava notizia dell'assoluzione di due imprenditori da parte dei Tribunali di Reggio Calabria e di Rimini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, sulla scia anche delle importanti sentenze della Corte di cassazione, non ritenga opportuno provvedere, in via prioritaria, all'esercizio della delega concernente il versamento dei contributi lavorativi richiamati, alla luce dei crescenti casi di piccoli imprenditori che, a causa della sempre più stringente crisi economica, sono impossibilitati a pagare cifre a titolo di ritenute previdenziali e contributive, vedendosi conseguentemente notificare decreti penali di condanna che inevitabilmente ne minano la credibilità sul mercato.

(2-00160)