• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01007 PEZZOPANE, AMATI, BENCINI, D'ADDA, DE PETRIS, LUCHERINI, MASTRANGELI, SOLLO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che ha...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01007 presentata da STEFANIA PEZZOPANE
mercoledì 4 giugno 2014, seduta n.254

PEZZOPANE, AMATI, BENCINI, D'ADDA, DE PETRIS, LUCHERINI, MASTRANGELI, SOLLO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che ha interessato L'Aquila ed altri 56 comuni, fu disposta la sospensione delle tasse e contributi per l'intero cratere sismico; in particolare con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 e n. 3754 del 9 aprile 2009 e n. 3780 del 6 giugno 2009, e con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo aveva concesso alle imprese ubicate sul territorio colpito dal sisma la sospensione e il differimento del versamento dei tributi e dei contributi sino al 30 novembre 2009, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2010 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3837 del 30 dicembre 2009), al 15 dicembre 2010 (art. 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), al 31 ottobre 2011 (art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) e infine al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 agosto 2011);

la legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) al comma 28 dell'art. 33 disponeva la riduzione al 40 per cento di tasse, tributi e contributi, per la popolazione dell'intero cratere sismico, rateizzando gli importi in massimo 120 rate mensili di pari importo senza oneri, sanzioni e altri accessori;

a differenza di altre calamità naturali accadute in Italia, per le quali si e? ricorsi sia a periodi di sospensione più lunghi (fino a 5 anni per il Molise), che ad un'attesa di almeno 10 anni per richiedere la restituzione, sempre in modo parziale e rateale (40 per cento in 120 rate dopo 10 anni per Umbria e Marche, 10 per cento per l'alluvione in Piemonte dopo 12 anni, eccetera), per L'Aquila si e? invece stabilito di riprendere il pagamento solo dopo pochi mesi (luglio 2010), mentre per la restituzione del sospeso e? stata fissata una riduzione al 40 per cento e una restituzione in massimo 120 rate. Pertanto nell'area cratere del sisma, oltre a pagare l'ordinario come il resto d'Italia, si sta pagando anche la restituzione del sospeso, facendo si? che L'Aquila e il cratere siano paradossalmente diventati il territorio con la piu? alta pressione fiscale del Paese;

considerato che:

il 29 settembre 2012 l'Inps e l'Inail, a seguito di una nota inviata dall'Unione europea, in cui si chiedevano chiarimenti al Governo italiano in merito alla restituzione del 40 per cento delle tasse alle imprese, stabilivano con le circolari n. 116 del 19 settembre 2012 (Inps) e n. 46 del 21 settembre 2012 (Inail) di non poter applicare più l'abbattimento delle imposte alle imprese del cratere e richiedevano l'intero importo in un'unica rata e con gli interessi, per il ritardato pagamento, in totale contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 183 del 2011;

durante lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata presso la Camera il 17 ottobre 2012, il Ministro del lavoro pro tempore, Elsa Fornero, sollecitata dall'on. Giovanni Lolli a fornire chiarimenti in merito alla richiesta dell'Inps e dell'Inail, comunicava che era stato lo stesso Ministero a chiedere ai due enti di intervenire, sulla base di una consolidata prassi da parte della Commissione europea a considerare iniziative come quella relativa alla sospensione delle tasse alle imprese come aiuti di Stato;

fu dunque lo stesso Ministro a sollevare la questione della compatibilità dell'agevolazione, introdotta con il diritto comunitario della concorrenza, e a richiedere attraverso il capo dell'ufficio legislativo del Ministero un parere in merito al capo del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;

sul punto il capo del Dipartimento evidenziava che, avendo il Governo italiano omesso di notificare alla UE l'agevolazione, la stessa era da considerare "illegale" ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999, disciplinante la notifica degli aiuti di Stato. Pertanto, esprimeva l'avviso che, nelle more della notifica e della decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'agevolazione, la normativa dovesse applicarsi nei limiti degli aiuti "de minimis", cioè della soglia di 200.000 euro, prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 quale soglia di irrilevanza o neutralità degli aiuti concessi dagli Stati. In sostanza, suggeriva di accordare l'abbattimento previsto (60 per cento degli importi dovuti) solo ai soggetti il cui sgravio complessivo non superasse l'importo predetto, mentre tutti gli altri soggetti (ricadenti sopra la soglia) avrebbero dovuto pagare l'intero importo sospeso dal 2009, salvo successiva restituzione in caso di decisione favorevole;

atteso che:

a seguito dell'interpretazione offerta dal Ministro, le locali associazioni ANCE, Apindustria, CIA, Coldiretti, Confcommercio e Confindustria, a cui si sono aggiunte Gran Sasso acqua SpA ed Edilfrair costruzioni generali SpA, hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo dell'Abruzzo le due citate circolari, con cui sia l'Inps che l'Inail avevano richiesto, a partire dal 16 dicembre 2013, la restituzione e il pagamento del 60 per cento dei contributi non versati, ai sensi della legge n. 183 del 2011 e dunque di non concedere l'abbattimento al 40 per cento previsto dalla legge di stabilità per il 2012;

i ricorrenti sostenevano che i due documenti, oltre ad essere «sbagliati tecnicamente», e quindi inapplicabili, violavano «una legge dello Stato» e non trovavano alcuna giustificazione nel documento inviato dalla Commissione europea al Governo italiano, in cui veniva assolutamente enunciata l'apertura di un procedimento d'infrazione nei confronti dell'Italia;

il Tar Abruzzo, con una sentenza del 13 settembre 2013 ha accolto il ricorso, annullando gli atti. Secondo i giudici "l'immediato recupero in danno degli originari beneficiari non trova alcun fondamento nella ingiunzione della Commissione Ue, che ha contenuto differente". Pertanto la sentenza del Tar disponeva che "il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento degli atti gravati nella parte in cui impongono l'immediato versamento degli interi contributi non versati nel periodo di riferimento da parte delle imprese operanti nel cratere";

atteso, inoltre, che a quanto risulta agli interroganti, con una nota del 15 novembre 2013, il dottor Giorgio Perini, esperto regionale in materia degli aiuti di Stato presso la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, si esprimeva in merito all'indagine aperta dalla Commissione europea sulle agevolazioni fiscali e contributive, connesse alle calamità naturali verificatesi in Italia dal 1990 al 2009, e sulle misure di credito agevolato. Il dottor Perini comunicava che, nonostante all'apertura di tali indagini la Commissione europea avesse accompagnato un'ingiunzione di sospensione di qualsiasi beneficio derivante dalle misure in questione, la stessa "Commissione ancora non rendeva nota la sua determinazione in merito agli aiuti di Stato, dal momento che non aveva raggiunto un orientamento univoco sulla decisione finale". La Commissione "stava riflettendo attentamente sulla peculiarità dell'aiuto, assieme all'impatto che un eventuale ordine di recupero, anche parziale, avrebbe potuto procurare sull'opinione pubblica in generale e sul mondo dell'impresa in particolare. Sembra pertanto che ci sia ancora un certo margine di manovra nel merito... Alla luce di quanto precede si ritiene altamente consigliabile la fissazione di uno o più incontri con la Commissione europea, in Italia o a Bruxelles, ad alto livello (Presidenza del Consiglio dei ministri) per fare il punto sui possibili sviluppi della procedura d'indagine in corso";

considerato inoltre che una recente ordinanza del Consiglio di Stato, su ricorso di Inps ed Inail, depositata in data 10 aprile 2014, ha tuttavia sospeso gli effetti della sentenza del Tar Abruzzo, con le seguenti motivazioni: "considerate le complessive argomentazioni e il tenore logico giuridico della nota della Commissione europea del 17 ottobre 2012, che reca ingiunzione all'Italia di sospendere gli aiuti illegali concessi fintantoché la Commissione stessa non abbia preso una decisione in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. Considerato che la sospensione temporanea del beneficio deve intendersi come comportante per i contribuenti, senza distinzione a seconda che siano sotto soglia de minimis o meno, l'obbligo di assolvere ai pagamenti nella misura ordinaria della contribuzione e considerato infine che l'affidamento invocato dai ricorrenti non sussiste, in considerazione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti di stato operata dalla Commissione". Motivazioni che a giudizio degli interroganti destano forti perplessità tenuto conto che non criticano e non superano gli argomenti completamente svolti dal Tar,

si chiede di sapere:

alla luce della recente sospensiva del Consiglio di Stato, che rischia di far rivivere le disposizioni dettate dalle due circolari di Inps ed Inail, quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere al fine di ripristinare la certezza dell'integrale efficacia della richiamata disposizione di cui al comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fornendo le dovute direttive agli enti previdenziali;

se non ritenga necessario attivarsi con la massima sollecitudine per favorire un'esaustiva audizione presso l'Unione europea alla presenza di una ristretta commissione di esperti dell'area del cratere dell'aquilano al fine di dirimere ogni questione in sospeso ed evitare ulteriori azioni a scapito delle zone interessate;

se non ritenga necessario intervenire con atti di competenza in sede europea affinché le spese sostenute per far fronte ai danni subiti dai cittadini e dalle imprese a seguito di calamità naturali vengano escluse dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto della soglia del 3 per cento dell'indebitamento netto.

(3-01007)