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Atto a cui si riferisce:
C.2258 Disposizioni in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2258


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato LAFFRANCO
Disposizioni in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico
Presentata il 2 aprile 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge prevede disposizioni in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico al fine di creare un più stabile e definito quadro giuridico di riferimento per la materia e disciplina i criteri di gara per l'aggiudicazione delle concessioni, le modalità di gestione e la durata delle stesse.
      La proposta di legge detta, in particolare, disposizioni – sulla base dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 – relative al trasferimento della titolarità del ramo d'azienda unitario complessivamente funzionale all'esercizio della concessione tra concessionario uscente e concessionario entrante, rimanendo disciplinati dal testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, i rapporti tra concessionario e amministrazione.
      La proposta di legge è composta da dodici articoli.
      L'articolo 1 dispone che l'affidamento delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, deve rispondere all'attuazione dei prìncipi di libertà di stabilimento, di reciprocità e di libera prestazione al fine di assicurare la più ampia concorrenza fra tutti gli operatori economici interessati alla gestione delle stesse.
      L'articolo 2, allo scopo di valorizzare l'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di promuovere la concorrenza nel mercato della produzione dell'energia elettrica, di valorizzare il contributo essenziale alla sicurezza del sistema elettrico nazionale degli impianti idroelettrici in quanto garantiscono una tempestiva copertura della domanda e dei picchi di consumo, nonché di promuovere una nuova produzione idroelettrica quale fonte rinnovabile e strumento per il contenimento delle emissioni clima-alteranti, stabilisce la competenza per bandire le gare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico affidandola al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione territorialmente competente.
      All'articolo 3, al fine di una corretta applicazione della legge da parte di tutte le amministrazioni competenti e ferme restando le definizioni già contenute nel testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, sono previste le definizioni di: «producibilità» di una derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, «producibilità media storica», «produzione annua netta», «prezzo unico nazionale», «potenza installata», «potenza di concessione» e «capacità utile in acqua o volume utile di regolazione».
      All'articolo 4, tenuto conto anche della pronuncia della Corte costituzionale n. 205 del 2011, si stabilisce una «procedimentalizzazione» delle fasi necessarie per l'indizione e lo svolgimento delle gare, nonché i relativi tempi di espletamento, anche sul modello della disciplina francese (Décret n. 2008-1009 e successive decisioni), che prevede una durata complessiva pari a cinque anni, e che la Commissione europea ha ritenuto conforme ai princìpi dell'Unione europea. Ciò, beninteso, sempre nel rispetto delle competenze regionali e attribuendo rilievo al termine quinquennale previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
      All'articolo 5 sono definiti puntualmente i requisiti di partecipazione alla gara per l'attribuzione di una concessione per grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico. Lo scopo è quello di garantire che possano partecipare alla gara operatori che siano in grado di assicurare un adeguato grado di competenza e di esperienza nel settore. Sono inoltre previsti adeguati sistemi (procedimenti e provvedimenti) di verifica preventiva da parte delle amministrazioni concedenti dell'esistenza di effettive condizioni di reciprocità o di parità di trattamento per i Paesi d'origine delle imprese estere che intendano partecipare alle gare, includendo tra queste anche le imprese formalmente italiane, ma soggette a controllo estero.
      In caso di sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali ovvero di sopravvenuta incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione dell'assegnatario della concessione, si verificherà l'automatica scadenza della stessa.
      In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito relativo al capitale sociale di cui alla lettera a) del comma 1 dovrebbe essere posseduto in misura pari almeno al 50 per cento dalla mandataria e in misura pari almeno al 10 per cento da ciascuna delle altre mandanti. Inoltre, i requisiti individuati alle lettere a), b), e) e f), dello stesso comma 1, dovrebbero essere continuativamente mantenuti fino all'atto dell'aggiudicazione della gara e della conseguente sottoscrizione del disciplinare di concessione; in caso contrario, non si può procedere all'aggiudicazione e, se operata, essa rimane in ogni caso priva di effetti.
      Nell'ambito del bando di gara, l'amministrazione concedente può poi indicare eventuali ulteriori specifici requisiti finanziari, organizzativi e tecnici, in quanto connessi alle peculiari caratteristiche della concessione oggetto della gara.
      All'articolo 6 si indica analiticamente il contenuto dei bandi di gara in ordine a: 1) l'oggetto dettagliato e i limiti, sia geografici sia in termini di portate massime derivabili e di vincoli di esercizio eventualmente esistenti, della concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico oggetto di gara; 2) la data di scadenza della nuova concessione, che deve essere rilasciata per un periodo di durata trentennale; 3) i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici, necessariamente connessi alle peculiari caratteristiche della concessione oggetto del bando, che devono essere posseduti dai partecipanti alla specifica gara; 4) gli obblighi e i vincoli, a carico del nuovo concessionario, concernenti la tutela della sicurezza delle persone, del territorio e delle acque, nonché i diritti di eventuali altri concessionari che la concessione debba fare salvi o che comunque risultino collegati alla derivazione, da indicare nello schema del disciplinare di concessione, che dovrà essere allegato al bando di gara; 5) la descrizione di eventuali nuove opere da realizzare, nonché le eventuali modifiche o integrazioni da apportare a quelle esistenti, a carico del nuovo concessionario, per ragioni di interesse pubblico, di protezione civile, di tutela delle acque e del territorio; 6) il canone demaniale dovuto annualmente all'amministrazione concedente dall'aggiudicatario della gara per la concessione dell'acqua pubblica, che dovrà essere fissato tenendo conto del canone attualmente riconosciuto, rivalutato secondo criteri di economicità e di ragionevolezza, nonché dei criteri per la successiva rivalutazione del canone stesso. Tale previsione appare preferibile alla soluzione alternativa rappresentata da «gare al rialzo» sull'importo del canone, per garantire il rispetto del principio riconosciuto dalla Suprema Corte di cassazione della «ragionevole gradualità» nell'incremento del canone e non anche di indiscriminata variazione dello stesso (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza n. 15234 del 2009); 7) l'indicazione degli importi per sovracanoni, in favore degli enti locali rivieraschi o montani, previsti per la grande derivazione oggetto di gara; 8) le modalità di trasferimento della titolarità del ramo d'azienda relativo alla concessione dal concessionario uscente al concessionario subentrante, il corrispettivo dovuto dal secondo al primo per tale trasferimento e il termine entro il quale tale corrispettivo andrà corrisposto.
      La presente proposta di legge stabilisce altresì che, nei casi di decadenza o rinuncia del concessionario, oltre che – ove l'amministrazione competente ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque – al termine dell'utenza idroelettrica relativa alla derivazione oggetto della concessione, passeranno in proprietà dell'amministrazione competente, senza compenso, le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e i canali di scarico, e la medesima amministrazione avrà anche facoltà di immettersi, alle condizioni indicate dalla legge, nel possesso di ogni altro edificio, macchinario o impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione concernente la concessione.
      L'articolo 7 disciplina il caso di bandi di gara concernenti congiuntamente più concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico aventi scadenza nello stesso anno.
      L'articolo 8 detta disposizioni relative all'obbligo, a carico del concessionario uscente, di consentire l'accesso a tutta la documentazione relativa alla concessione e al suo esercizio, nonché agli edifici della centrale e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione stessa a rappresentanti qualificati di società interessate a partecipare alla gara.
      L'articolo 9 e l'articolo 10 disciplinano la materia dell'aggiudicazione delle gare per le concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico secondo il criterio cardine dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri: 1) la consistenza e qualità del programma di interventi di manutenzione; 2) la consistenza e la qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione, o l'aumento, della capacità utile di invaso; 3) la consistenza del programma di miglioramento e di risanamento ambientali e paesaggistici; 4) la previsione di idonee misure di compensazione territoriale, con particolare riferimento a iniziative di formazione professionale e di sostegno all'imprenditorialità giovanile e all'occupazione, nell'ambito del territorio della provincia di pertinenza della concessione; 5) l'adesione da parte del concorrente al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); 6) l'ammissione e la partecipazione, nei dieci anni precedenti alla presentazione dell'offerta, a interventi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile quali certificati verdi o altre forme equivalenti di incentivazione. La valorizzazione dei suddetti parametri è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      L'articolo 11 stabilisce che, qualora alla data di scadenza di una concessione non si sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario con la sottoscrizione da parte di questi del nuovo disciplinare di concessione, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro del nuovo e alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti.
      Infine, all'articolo 12 si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, siano determinati i tempi e le modalità di compensazione degli importi aggiuntivi versati dai concessionari in attuazione dell'articolo 1, comma 486, della legge n. 266 del 2005.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge detta disposizioni in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico al fine di stabilire un più stabile e definito quadro giuridico di riferimento per la materia e disciplina i criteri di gara per l'aggiudicazione delle concessioni, le modalità di gestione e la durata delle stesse.
      2. L'affidamento delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, deve rispondere all'attuazione dei princìpi di libertà di stabilimento, di reciprocità e di libera prestazione al fine di assicurare la più ampia concorrenza fra tutti gli operatori economici interessati alla gestione delle stesse.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la regione territorialmente competente, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, della necessità di promuovere la concorrenza nel mercato della produzione dell'energia elettrica, del contributo essenziale alla sicurezza del sistema elettrico nazionale degli impianti idroelettrici in quanto garantiscono una tempestiva copertura della domanda e dei picchi di consumo, nonché dell'importanza della promozione di una nuova produzione idroelettrica quale fonte rinnovabile e strumento per il contenimento delle emissioni alteranti il clima, bandisce le gare per l'assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso

idroelettrico di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, aventi potenza nominale installata superiore o uguale a 100 megawatt (MW) e asservite a serbatoi con capacità utile d'invaso uguale o superiore a 50 milioni di metri cubi, ovvero delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico poste sulla medesima asta idraulica, se asservite a serbatoi con capacità utile d'invaso complessiva uguale o superiore a 150 milioni di metri cubi e aventi potenza nominale installata d'asta complessivamente superiore o uguale a 250 MW.
      2. Le regioni territorialmente competenti bandiscono le gare per l'assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni, d'acqua ad uso idroelettrico diverse da quelle di cui al comma 1.
      3. In caso di più concessioni per derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico facenti parte di un'unica grande derivazione e ricadenti nel territorio di più regioni, all'assegnazione della concessione, sentiti anche i pareri del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della competente autorità di bacino distrettuale in caso di corso d'acqua o di lago interregionale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 marzo 2010, n. 85, e successive modificazioni, provvede, al di fuori dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la regione nel territorio della quale insistono le derivazioni d'acqua con maggiore portata di concessione complessiva e, ove tale criterio non sia applicabile, la regione nel territorio della quale grava la maggiore quantità in metri lineari di canali o di gallerie di derivazione.
      4. È fatta salva la validità di eventuali accordi tra regioni confinanti volti a definire la ripartizione delle competenze e le eventuali compensazioni reciproche.
Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni stabilite dal testo

unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si adottano le seguenti definizioni:

          a) «producibilità» di una derivazione d'acqua ad uso idroelettrico espressa in MW orari (h) è la quantità di energia elettrica che l'insieme dei volumi d'acqua, rilevati durante un determinato anno, permetterebbe alla derivazione di produrre nelle condizioni più favorevoli di esercizio e di funzionamento nei limiti della portata massima concessa;

          b) «producibilità media storica» di una derivazione d'acqua ad uso idroelettrico è la media delle produzioni di una serie di anni la più lunga possibile, convenzionalmente trentacinque anni;

          c) «produzione annua netta» di un impianto, espressa in MWh, è la produzione annua lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;

          d) «prezzo unico nazionale» è la media dei prezzi di ciascuna zona del mercato del giorno prima ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere;

          e) «potenza installata» è la potenza attiva nominale di un impianto, espressa in MW, quale somma delle singole potenze attive nominali dei gruppi generatori che costituiscono l'impianto, riportate nei dati di targa di ciascun generatore;

          f) «potenza di concessione» è la potenza nominale media concessa per una derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dall'amministrazione concedente, espressa in kW;

          g) «capacità utile in acqua o volume utile di regolazione» di un invaso, espressa in metri cubi, è il volume di acqua che esso può contenere tra la quota massima e la quota minima di regolazione.

Art. 4.
(Procedura per il rilascio delle concessioni).

      1. Cinque anni prima dello scadere delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, l'amministrazione competente adotta una delibera con cui avvia la procedura per l'attribuzione delle concessioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. L'amministrazione competente può differire l'avvio della procedura nella misura necessaria a tenere conto degli interventi di ammodernamento degli impianti effettuati dal concessionario uscente. Con la citata delibera l'amministrazione competente assegna al concessionario uscente un termine non inferiore a diciotto mesi per predisporre un rapporto di fine concessione contenente:

          a) l'inventario analitico di tutti i beni e rapporti giuridici concernenti l'esercizio della concessione che costituiscono il ramo d'azienda di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i);

          b) ove applicabile, il progetto di gestione presentato, redatto dal concessionario uscente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché il progetto del deflusso minimo vitale o della sua sperimentazione;

          c) una relazione analitica sugli impatti ambientali derivanti dalla gestione della concessione;

          d) una relazione analitica sulla gestione economica della concessione.

      2. L'amministrazione competente approva il rapporto di fine concessione entro sei mesi dalla sua presentazione, fatte salve, ove necessario, le integrazioni e le modifiche eventualmente richieste al concessionario uscente.
      3. Sulla base del rapporto di fine concessione di cui al comma 2, l'amministrazione competente predispone, entro

i successivi dodici mesi, uno schema di disciplinare di concessione che indica, tra l'altro:

          a) l'uso idroelettrico della risorsa, la portata media e massima, il salto lordo, la potenza nominale, nonché l'eventuale assoggettabilità a obblighi e a limitazioni per la causa e secondo le modalità e le condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettera e);

          b) le portate da rilasciare a valle nonché la quantificazione del deflusso minimo vitale;

          c) le modalità tecniche di prelievo e di restituzione della risorsa;

          d) le previsioni per una corretta gestione ambientale, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile alla specifica derivazione e in conformità alla stessa.

      4. Lo schema del disciplinare di cui al comma 3, limitatamente alle possibili misure di miglioramento e di risanamento ambientali e paesaggistici, è sottoposto a una procedura di consultazione che deve concludersi entro il termine massimo di sei mesi e che prevede la pubblicazione a mezzo stampa della notizia della prevista indizione della procedura di gara. La pubblicazione è eseguita a cura e a spese dell'amministrazione competente, su un quotidiano a diffusione nazionale per ciascuna regione direttamente interessata, e contiene una breve descrizione della derivazione e dei principali aspetti ambientali interessati, nonché l'indicazione del termine, comunque non superiore a un mese dalla pubblicazione, entro il quale chiunque abbia interesse può prendere visione della relazione analitica sugli impatti ambientali derivanti dalla gestione della concessione e presentare osservazioni. La consultazione si conclude con una relazione sulle eventuali osservazioni ricevute, di cui l'amministrazione competente può tenere conto ai fini della stesura definitiva del disciplinare di concessione.
      5. Conclusa la fase di consultazione di cui al comma 4, l'amministrazione competente indice la procedura di gara per l'attribuzione

della concessione mediante la pubblicazione del relativo bando. La procedura, da svolgere in conformità alle disposizioni della presente legge, deve concludersi entro diciotto mesi dalla sua indizione.
      6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono indicati i criteri per la redazione delle relazioni di cui al comma 1 del presente articolo e sono adottati lo schema tipo del bando di gara e lo schema tipo del disciplinare di concessione cui le amministrazioni concedenti devono attenersi nell'esercizio delle facoltà a esse attribuite dalla presente legge. Lo schema tipo del bando di gara e lo schema tipo del disciplinare di concessione sono inoltre comunicati dal Ministro dello sviluppo economico all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la formulazione di un parere non vincolante sulla loro idoneità, il quale deve essere reso entro quattro mesi dalla comunicazione, decorsi i quali lo schema tipo del bando di gara e lo schema tipo del disciplinare di concessione sono efficaci e validamente utilizzabili dalle amministrazioni concedenti, fatta salva l'ipotesi in cui, a seguito della formulazione di proposte di modifica, il Ministro dello sviluppo economico ne sospenda con proprio decreto l'efficacia per un periodo di tempo definito e comunque non superiore a tre mesi.
      7. Per le concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge gli obblighi di cui al presente articolo decorrono dalla stessa data di entrata in vigore.
Art. 5.
(Requisiti di partecipazione).

      1. Alla gara per l'attribuzione di una concessione per grande derivazione d'acqua

ad uso idroelettrico possono partecipare esclusivamente imprese in possesso dei seguenti requisiti:

          a) forma giuridica di società di capitali, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno il doppio del valore di mercato dei beni e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda oggetto del trasferimento e individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), o, in alternativa, obbligate a prestare una fideiussione bancaria di importo pari almeno alla differenza tra il doppio del valore di mercato dei beni e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda e l'importo del capitale sociale interamente versato;

          b) essere provviste della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione prevista dalla legislazione nazionale vigente;

          c) aver esercito nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea, negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione del bando di gara, almeno una grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, nonché i relativi impianti di produzione d'acqua ad uso idroelettrico;

          d) aver maturato, nel territorio di un Paese membro dell'Unione europea, un'esperienza almeno quinquennale nei processi di controllo dei fenomeni di interrimento di dighe e di sbarramenti, ove pertinenti per la concessione oggetto di gara;

          e) avere nella propria disponibilità risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire un ottimale utilizzo dell'acqua derivata nella produzione di energia elettrica e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri incombenti sul concessionario di una grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico;

          f) avere una documentata esperienza nella gestione di sistemi di sicurezza, di

teleconduzione e di telecontrollo avanzati, ove pertinenti per la concessione oggetto di gara, con riferimento alle più recenti tecnologie disponibili in relazione a impianti idroelettrici;

          g) qualora si tratti di un'impresa estera, o di un'impresa italiana sottoposta a controllo diretto o indiretto, anche congiunto con soci italiani, di persone fisiche o giuridiche estere, l'impresa deve fornire all'amministrazione concedente, che deve motivatamente disporre in proposito, adeguate informazioni sul rispetto nel Paese d'origine di condizioni di reciprocità nel trattamento riservato alle imprese italiane.

      2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito di cui al comma 1, lettera a), deve essere posseduto in misura pari almeno al 50 per cento dalla mandataria e in misura pari almeno al 10 per cento da ciascuna delle altre mandanti.
      3. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e) e f), devono essere continuativamente mantenuti fino all'aggiudicazione della gara e alla conseguente sottoscrizione del disciplinare di concessione; in caso contrario, non si può procedere all'aggiudicazione e, se operata, essa rimane in ogni caso priva di effetti.
      4. Eventuali ulteriori specifici requisiti finanziari, organizzativi o tecnici, in quanto connessi alle peculiari caratteristiche della concessione oggetto della gara, possono essere determinati dall'amministrazione concedente nell'ambito del bando di gara.

Art. 6.
(Contenuto dei bandi di gara).

      1. Ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i bandi

di gara per l'aggiudicazione di concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico indicano:

          a) l'oggetto dettagliato e i limiti, sia geografici sia in termini di portate massime derivabili e di vincoli di esercizio eventualmente esistenti, della concessione oggetto di gara, compresi i quantitativi da rilasciare a titolo di deflusso minimo vitale, i parametri di concessione in termini di salto, portata media, portata massima e potenza concessi, nonché la puntuale descrizione degli impianti e delle opere funzionali all'esercizio della concessione, opere di derivazione, compresi canali e gallerie, di raccolta e di regolazione, principali e accessorie, condotte forzate e canali di scarico, edifici, macchinari e impianti di utilizzazione delle acque e di trasformazione dell'energia prodotta, incluse le gallerie e le cavità artificiali ospitanti le predette opere, fino alla connessione con la rete di trasporto, che costituiscono il ramo d'azienda relativo alla stessa;

          b) la data di scadenza della nuova concessione, che deve essere rilasciata per un periodo di durata trentennale;

          c) eventuali specifici ulteriori requisiti finanziari, organizzativi e tecnici, necessariamente connessi alle peculiari caratteristiche della concessione oggetto del bando, che devono essere posseduti dai partecipanti alla specifica gara e che devono essere determinati dall'amministrazione concedente in modo da assicurare la parità di condizioni concorrenziali tra gli operatori. Tali requisiti sono espressi, ove possibile, mediante indicatori numerici o altri parametri oggettivi;

          d) gli obblighi e i vincoli, a carico del nuovo concessionario, concernenti la tutela della sicurezza delle persone, del territorio e delle acque, nonché i diritti di altri eventuali concessionari che la concessione deve fare salvi o che comunque risultano collegati alla derivazione, da indicare nello schema del disciplinare di concessione, che deve essere allegato al bando di gara;

          e) gli eventuali obblighi, in presenza di situazioni straordinarie e temporanee, riguardanti possibili cessioni di acque da destinare all'uso potabile e implicanti limitazioni all'esercizio della grande derivazione, degli impianti e degli invasi costituenti la grande derivazione, nel rispetto dei diritti del concessionario e con la previsione delle modalità di calcolo e di corresponsione dei relativi indennizzi;

          f) la puntuale descrizione di eventuali nuove opere da realizzare, nonché le eventuali modifiche o integrazioni da apportare a quelle esistenti, a carico del nuovo concessionario, per ragioni di interesse pubblico, di protezione civile, di tutela delle acque e del territorio;

          g) l'indicazione del canone demaniale dovuto annualmente all'amministrazione concedente dall'aggiudicatario della gara per la concessione, che deve essere fissato tenendo conto del canone riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, rivalutato secondo criteri di economicità e di ragionevolezza, nonché dei criteri per la successiva rivalutazione del canone stesso;

          h) l'indicazione degli importi per sovracanoni, in favore degli enti locali rivieraschi o montani, previsti per la grande derivazione oggetto di gara;

          i) le modalità di trasferimento, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, della titolarità del ramo d'azienda relativo alla concessione dal concessionario uscente al concessionario subentrante, il corrispettivo dovuto dal secondo al primo per tale trasferimento e il termine entro il quale il corrispettivo deve essere corrisposto. A tali fini l'amministrazione concedente e il concessionario uscente, prima della pubblicazione del bando di gara e secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale, definiscono concordemente l'inventario di beni e di rapporti giuridici rientranti nel ramo d'azienda, determinando l'ammontare del relativo corrispettivo e le modalità

della sua corresponsione. Il corrispettivo deve essere individuato prendendo in considerazione il valore di mercato delle opere e degli impianti, nonché di tutti i beni mobili e immobili ad essi correlati, ricompresi nel ramo d'azienda oggetto del trasferimento, tenuto anche conto dei certificati verdi o di altre forme equivalenti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eventualmente spettanti in relazione agli impianti, dei ripristini e degli interventi di manutenzione straordinaria, di sostituzione e di ammodernamento effettuati, e tenendo altresì conto dell'importo dei canoni e dei sovracanoni corrisposti dal concessionario uscente alle amministrazioni concedenti nonché ad ogni altro ente titolato a riceverli, durante la vigenza della concessione e fino al momento del subentro del nuovo concessionario, nonché dei ricavi medi annui che al concessionario vengono a mancare in conseguenza della cessazione della concessione. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo indicato dal presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sulla base di sperimentate metodologie finanziarie che tengono conto dei valori di mercato. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nei casi di decadenza o di rinuncia del concessionario, oltre che, ove l'amministrazione competente ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, al termine dell'utenza idroelettrica relativa alla derivazione oggetto della concessione, passano in proprietà dell'amministrazione competente, senza compenso, le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e i canali di scarico, e la medesima amministrazione ha anche facoltà di immettersi, alle condizioni indicate dalla legge, nel possesso di ogni altro edificio, macchinario o impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione concernente la concessione;

          l) la consistenza numerica, le caratteristiche di inquadramento e il costo del lavoro, nell'ultimo esercizio, del personale adibito alla concessione, nei confronti del quale il concessionario subentrante deve succedere al concessionario uscente nei relativi contratti di lavoro ai sensi del codice civile mantenendo invariati i livelli occupazionali e retributivi almeno per i primi dieci anni successivi all'aggiudicazione, tenendo altresì conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato e fatta salva la facoltà di rinuncia dei singoli lavoratori, nel qual caso il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto; lo schema tipo del bando di gara stabilisce in dettaglio le informazioni relative al personale adibito all'esercizio della concessione che devono essere oggetto di pubblicazione con il bando di gara;

          m) le modalità e i termini di svolgimento e di aggiudicazione della gara, in conformità con le disposizioni degli articoli 2, 4 e 10, nonché le modalità e i termini di stipulazione del disciplinare di concessione da parte dell'aggiudicatario;

          n) lo schema del disciplinare di concessione, che deve essere allegato al bando di gara completo di tutti i dati essenziali ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui il concessionario deve sottostare e, in particolare, con l'evidenziazione del quantitativo d'acqua che deve essere rilasciato quale deflusso minimo vitale.

      2. I bandi di gara possono inoltre prevedere la facoltà dell'aggiudicatario di esercire la concessione per grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico oggetto di gara mediante una società controllata dall'aggiudicatario, partecipata in misura minoritaria, non superiore comunque al 20 per cento del capitale, dagli enti locali nel cui territorio sono ubicate le opere di presa. In relazione a tale ipotesi, e quando l'aggiudicatario intenda avvalersi di tale facoltà, i bandi di gara devono prevedere una maggiore durata della concessione pari a cinque anni.

Art. 7.
(Pluralità di concessioni nello stesso bando).

      1. Il bando di gara può avere ad oggetto congiuntamente anche più concessioni per grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico aventi scadenza nello stesso anno. La nuova concessione può riguardare più derivazioni, per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel medesimo anno, quando la gestione unitaria è valutata opportuna sotto il profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e della valorizzazione della fonte rinnovabile. Tale valutazione è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, il quale è anche competente per la formulazione e per la pubblicazione del relativo bando di gara ai sensi dell'articolo 2, comma 1, indipendentemente dalle caratteristiche delle concessioni interessate.

Art. 8.
(Accessi a impianti e a documentazioni).

      1. A partire dalla pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 6, il concessionario uscente è tenuto a consentire l'accesso a tutta la documentazione relativa alla concessione e al suo esercizio, nonché agli edifici della centrale e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione stessa a rappresentanti qualificati di società interessate a partecipare alla gara. Le modalità per la visualizzazione e per l'accesso sono concordate dall'amministrazione concedente con il concessionario uscente, avuto riguardo alle necessità di funzionamento delle opere e degli impianti, nonché alle esigenze di tutela della sicurezza, della riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali del concessionario uscente.

Art. 9.
(Forme di pubblicità).

      1. Il bando di gara deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino regionale della regione interessata. Le amministrazioni concedenti diverse dal Ministero dello sviluppo economico comunicano allo stesso Ministero gli estremi di pubblicazione dei bandi di gara entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione medesima.

Art. 10.
(Criteri di aggiudicazione).

      1. La concessione per grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando le offerte presentate dai partecipanti alla relativa gara esclusivamente sulla base dei seguenti parametri:

          a) la consistenza e la qualità del programma di interventi di manutenzione, anche straordinaria, nonché, eventualmente, di miglioramento tecnologico e strutturale, proposto per ottimizzare l'efficienza del compendio delle opere ricomprese fra l'imbocco delle prese d'acqua e lo scarico delle turbine della centrale nel corso dell'intero periodo di concessione e sulla base della potenza di concessione;

          b) la consistenza e la qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione, o l'aumento, della capacità utile d'invaso esistente alla data di pubblicazione del bando di gara, e comunque per assicurare il regolare funzionamento di tutte le altre opere funzionali all'esercizio della concessione non previste dalla lettera a), per l'intero periodo di durata della concessione e sulla base della capacità utile in acqua o volume utile di regolazione da individuare nel bando di gara, e con specifica considerazione delle misure proposte per mitigare le ricadute ambientali di tali interventi;

          c) la consistenza del programma di miglioramento e di risanamento ambientali e paesaggistici relativamente agli ambiti dell'impianto oggetto di gara per l'assegnazione della concessione e del programma di preservazione o di miglioramento della fauna acquatica, per l'intero periodo della concessione e per il bacino imbrifero interessato dalla concessione, come individuato nel bando di gara;

          d) la previsione di idonee misure di compensazione territoriale, con particolare riferimento a iniziative di formazione professionale e di sostegno all'imprenditorialità giovanile e all'occupazione, nell'ambito del territorio della provincia di pertinenza della concessione;

          e) l'adesione da parte del concorrente al sistema ISO 14001, ovvero al sistema di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

          f) l'ammissione e la partecipazione, nei dieci anni precedenti alla presentazione dell'offerta, a interventi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile quali certificati verdi o altre forme equivalenti di incentivazione.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati i punteggi relativi ai singoli parametri previsti dal comma 1.
      3. L'amministrazione procedente deve effettuare un controllo circostanziato sulla non anomalia dell'offerta, in relazione a tutti i parametri di cui al presente articolo. Il mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, inclusi i relativi termini di realizzazione, determina la decadenza del concessionario anche ai sensi dell'articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.


      4. Nelle ipotesi in cui alla gara per l'affidamento della concessione partecipino imprese controllate anche indirettamente dall'amministrazione procedente o da imprese controllate dall'amministrazione procedente, la verifica del possesso dei requisiti e la valutazione delle offerte presentate devono essere affidate a un organismo terzo e imparziale che dia adeguate garanzie di neutralità rispetto a tutte le imprese partecipanti.
Art. 11.
(Prosecuzione della gestione).

      1. Qualora alla data di scadenza di una concessione per grande deviazione d'acqua ad uso idroelettrico non si sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario con la sottoscrizione da parte di questi del nuovo disciplinare di concessione, il concessionario uscente è tenuto a proseguire la gestione della derivazione, fino al subentro del nuovo e alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti.

Art. 12.
(Compensazione degli importi versati a titolo di canone aggiuntivo unico).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono determinati i tempi e le modalità di compensazione degli importi relativi al canone aggiuntivo unico versato dai concessionari in attuazione dell'articolo 1, comma 486, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.