• C. 4652-417-454-800-964-1102-1702-2861-2989-3636-3842-3931-4086 e 4520-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 26 ottobre 2017); RAMPI Roberto, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.964 Legge quadro sullo spettacolo dal vivo


Frontespizio Pareri
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4652-417-454-800-964-1102-1702-2861-2989-3636-3842-3931-4086-4520-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 settembre 2017 (v. stampato Senato n. 2287-bis)
risultante dallo stralcio, deliberato dal Senato della Repubblica il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287
presentato dal ministro dei beni e delle attività culturali
(FRANCESCHINI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 settembre 2017
E
PROPOSTE DI LEGGE
417
d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, CAON, GUIDESI, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
Presentata il 21 marzo 2013
454
d'iniziativa del deputato BRAMBILLA
Divieto dell'utilizzazione di animali in circhi, spettacoli e mostre viaggianti
Presentata il 21 marzo 2013
800
d'iniziativa del deputato BRAMBILLA
Divieto dell'utilizzazione di animali in spettacoli e manifestazioni popolari
Presentata il 18 aprile 2013
964
d'iniziativa del deputato CESA
Legge quadro sullo spettacolo dal vivo
Presentata il 16 maggio 2013
1102
d'iniziativa dei deputati
BATTELLI, DI BENEDETTO, SIMONE VALENTE, D'UVA, VACCA, CHIMIENTI, LUIGI GALLO, BRESCIA, MARZANA
Disposizioni per il sostegno della produzione musicale e delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali e contributive in favore dello spettacolo dal vivo
Presentata il 30 maggio 2013
1702
d'iniziativa dei deputati
GAGNARLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA, RIZZETTO, CRISTIAN IANNUZZI, PAOLO BERNINI, TACCONI, BUSTO, SEGONI, DE LORENZIS, AGOSTINELLI, COZZOLINO, D'UVA
Divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli e nelle mostre itineranti, nonché disposizioni concernenti l'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese circensi
Presentata il 16 ottobre 2013
2861
d'iniziativa dei deputati
D'OTTAVIO, ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERO, BERGONZI, BOCCUZZI, CARRA, CARRESCIA, COCCIA, ERMINI, FABBRI, FONTANELLI, FOSSATI, GASPARINI, GIULIANI, GRIBAUDO, IORI, PATRIZIA MAESTRI, MAGORNO, MALPEZZI, MARANTELLI, MARCHI, MINNUCCI, NARDUOLO, PATRIARCA, PREZIOSI, ROMANINI, ROSSOMANDO, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI
Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di esenzione dal pagamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per l'esecuzione pubblica di opere musicali con un numero di spettatori inferiore a duecento
Presentata il 4 febbraio 2015
2989
d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, BARBANTI, PRODANI, TURCO, ROSTELLATO, BECHIS, SEGONI, BALDASSARRE, ARTINI, MUCCI, TINO IANNUZZI, GIAMMANCO, CIRACÌ, MARTELLI, LAFFRANCO, TACCONI
Divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli dal vivo e nelle mostre itineranti, nonché disposizioni per la tutela degli animali nelle gare di corsa
Presentata il 25 marzo 2015
3636
d'iniziativa dei deputati
BORGHESE, MERLO
Disposizioni in favore delle associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche
Presentata il 25 febbraio 2016
3842
d'iniziativa dei deputati
RAMPI, ARLOTTI, ASCANI, BLAZINA, BONACCORSI, CAROCCI, CIRACÌ, COMINELLI, D'OTTAVIO, GRIBAUDO, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, NARDUOLO, GIUDITTA PINI, RACITI, SGAMBATO, TENTORI
Delega al Governo per la disciplina delle attività musicali contemporanee popolari dal vivo
Presentata il 18 maggio 2016
3931
d'iniziativa dei deputati
LODOLINI, GIULIETTI, CARRA, GASPARINI, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, ARLOTTI, BECATTINI, PAOLA BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CARRESCIA, COVA, DE MENECH, MARCO DI MAIO, D'OTTAVIO, FEDI, CINZIA MARIA FONTANA, FRAGOMELI, GALPERTI, GRASSI, MARANTELLI, MARCHETTI, MELILLI, MINNUCCI, MOGNATO, MONTRONI, NARDUOLO, PATRIARCA, PELUFFO, PETRINI, PICCIONE, PREZIOSI, ROMANINI, PAOLO ROSSI, SANI, ZANIN
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali
Presentata il 27 giugno 2016
4086
d'iniziativa dei deputati
RICCIATTI, MARCHETTI, SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO,
COSTANTINO, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, FOLINO, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PALAZZOTTO, PLACIDO, PIRAS, QUARANTA, SANNICANDRO, ZARATTI, LODOLINI, LUCIANO AGOSTINI, CAMANI, BARGERO, COMINELLI, NARDI, LACQUANITI, PALESE, BORGHESE, PREZIOSI, AIELLO, VICO, CUPERLO, MINNUCCI
Disposizioni per la valorizzazione dei carnevali storici
Presentata il 12 ottobre 2016
4520
d'iniziativa dei deputati
ZANIN, DONATI, AMATO, PAOLA BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, DE MENECH, D'INCECCO, FAMIGLIETTI, GASPARINI, PATRIZIA MAESTRI, MARANTELLI, PATRIARCA, ROMANINI, PAOLO ROSSI, ZARDINI
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica
Presentata il 31 maggio 2017
(Relatore: RAMPI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 26 ottobre 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 4652, nel testo trasmesso dal Senato della Repubblica. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo dei progetti di legge nn. 4652, 417, 454, 800, 964, 1102, 1702, 2861, 2989, 3636, 3842, 3931, 4086 e 4520 si vedano i relativi stampati.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 4652 e rilevato che:

          sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              il disegno di legge, che si compone di 7 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Esso, infatti, previa definizione (all'articolo 1) dei princìpi generali dell'intervento pubblico in materia di spettacolo, delega (all'articolo 2) il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché la disciplina dei diversi settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, tramite la predisposizione del codice dello spettacolo. Nel contesto del provvedimento si collocano anche: disposizioni volte all'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo (articolo 3); disposizioni di natura finanziaria per l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo e misure in favore di attività culturali nei territori colpiti dal terremoto (articolo 4); norme concernenti benefìci e incentivi fiscali per lo spettacolo (articolo 5); l'usuale clausola di salvaguardia per le autonomie speciali (articolo 6), nonché (all'articolo 7) una disposizione che proroga al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico»;

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              in relazione alla formulazione delle norme di delega, l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, finalizza la delega al coordinamento e riordino delle disposizioni legislative «e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113». Al riguardo, si evidenzia che la citata disposizione del decreto-legge n. 113 del 2016 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione in materia di assetto e organizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche e che tali disposizioni regolamentari non sono però ancora intervenute, neanche a livello di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri. Pertanto, qualora dovessero in un prossimo futuro venire adottate, il provvedimento opererebbe una rilegificazione in un ambito per il quale recentemente è stata prevista una delegificazione. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 2, nel recare un ulteriore specifico criterio direttivo in materia di ripartizione del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche, indirizza il legislatore delegato ad operare in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016. In tal modo il criterio direttivo opera un richiamo ad una normativa di cui il legislatore delegante non ha ancora cognizione, in quanto non ancora adottata;

              la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 prevede tra i parametri per il riparto del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche la «revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico» delle fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, si rileva che tale revisione non appare configurabile come parametro della ripartizione del contributo statale tra le fondazioni ma dovrebbe essere oggetto di uno specifico intervento normativo. Ciò in considerazione del fatto che i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, a legislazione vigente (articolo 11, comma 15, del decreto-legge n. 91 del 2013), sono nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo, e non direttamente dalle fondazioni con modalità da loro stabilite;

              l'articolo 2 del disegno di legge contiene alcune disposizioni nelle quali i princìpi e criteri direttivi sembrano limitarsi ad indicare ulteriori oggetti della delega o appaiono comunque poco definiti: ciò si riscontra, in particolare, al comma 4, lettere g), numero 2), e l), concernenti rispettivamente l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e l'introduzione di norme che disciplinino il rapporto di lavoro nello spettacolo;

          sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

              il provvedimento (al numero 2) della lettera b) del comma 2 e alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 2) demanda a decreti di natura non regolamentare (senza peraltro specificare l'autorità competente ad adottarli) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

          sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

              all'articolo 2, tra i princìpi e criteri direttivi, il numero 4) della lettera b) del comma 2 individua tra le attribuzioni statali la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013. In proposito si segnala che il citato articolo 7, comma 2, nell'individuare l'oggetto del credito di imposta istituito al comma 1, fa riferimento non alle «opere di giovani artisti» ma più precisamente alle «opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti»;

              il disegno di legge, all'articolo 2, comma 5, quarto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari «possono esprimersi sulle osservazioni del Governo», reca una formulazione che non appare coerente con la natura dei pareri delle Commissioni parlamentari nei procedimenti

di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli schemi di decreto;

          infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, reca sia l'analisi tecnico-normativa sia l'analisi di impatto della regolamentazione;

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), e comma 4, lettera e), si sopprima il riferimento alla natura «non regolamentare» dei decreti chiamati a determinare i criteri per l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 4, lettere g), numero 2), e l), si dovrebbero meglio specificare i princìpi e i criteri direttivi ivi contenuti, avendo cura di distinguerli chiaramente dagli oggetti di delega, come richiesto dalla circolare del 20 aprile 2001;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il numero 4) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 in modo da far più precisamente coincidere l'oggetto dell'attribuzione statale individuata dal numero – che fa riferimento alle «opere di giovani artisti» – con la disposizione richiamata dal medesimo numero (l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013, che fa invece riferimento alle «opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti»);

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 in quanto la «revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico» delle fondazioni lirico-sinfoniche non appare configurabile come parametro della ripartizione del contributo statale tra le fondazioni, come invece attualmente previsto dal testo, ma dovrebbe essere oggetto di uno specifico intervento normativo;

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2, nel senso di prevedere che l'oggetto del secondo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sia rappresentato dallo schema di decreto e non dalle «osservazioni del Governo».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge C. 4652, approvato dal Senato, e abbinate, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia»;

          osservato che la disciplina recata dal provvedimento è riconducibile alla materia «promozione e organizzazione di beni e attività culturali», compresa tra le materie di legislazione concorrente dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

          considerato che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati;

          osservato che tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, si prevede che siano attribuiti allo Stato, previa intesa con la Conferenza unificata, la gestione del Fondo unico per lo spettacolo e i criteri per la sua erogazione, nonché l'individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato;

          rilevato che i suddetti decreti legislativi devono essere volti tra l'altro al coordinamento e riordino delle disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016;

          evidenziato che il citato articolo 24, comma 3-bis, dispone che le suddette disposizioni siano adottate entro il 30 giugno 2017 e che le stesse non sono state ad oggi emanate;

          rilevato che i decreti legislativi di cui all'articolo 2 devono essere volti al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;

          considerato che il testo prevede che il Governo è altresì delegato a riformare la disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche e che al contempo il medesimo testo dispone che a ciò si provvede mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», senza far riferimento al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche;

          preso atto che l'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, ma che non viene esplicitato l'atto formale con cui viene istituito;

          rilevato che andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare la natura di tale atto,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare l'atto formale con cui viene istituito il Consiglio superiore dello spettacolo.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il progetto di legge C. 4652 approvato dal Senato, e abbinate, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia»;

          preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

              ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni che prevedono un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche alle erogazioni liberali a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, di cui all'articolo 5, sono stati considerati i dati dichiarativi e i dati sui versamenti relativi all'agevolazione vigente per l'anno d'imposta 2015;

              in base a tali dati si stima che gli ammontari di competenza annui relativi alle erogazioni liberali effettuate siano pari a 2,7 milioni di euro per le persone fisiche e a 26 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti, giungendo in tal modo a un onere complessivo valutato in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

              in via prudenziale è stato ipotizzato che l'estensione prevista dalla proposta normativa in oggetto possa interessare una quota pari al 10 per cento delle erogazioni liberali attualmente agevolabili secondo l’Art-Bonus;

              il Consiglio superiore dello spettacolo, organismo consultivo del Ministero che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sostituirà la Consulta per lo spettacolo, opererà nell'ambito delle risorse esistenti e di quelle già destinate alla medesima Consulta;

              infatti il numero dei componenti del Consiglio è inferiore a quello della Consulta, il regime dei rimborsi ai componenti del predetto Consiglio è identico a quello attualmente previsto per i componenti della Consulta e le risorse attualmente utilizzate per le attività di supporto tecnico della Consulta stessa potranno essere utilizzate per l'assistenza al Consiglio medesimo;

              il Fondo per le esigenze indifferibili e il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 190 del 2014, nonché il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 – a vario titolo utilizzati con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento – recano le necessarie disponibilità e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

              la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, disposta ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dall'articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa già assunti;

              il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4652, approvato dal Senato, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», e le abbinate proposte di legge;

          evidenziata la notevole rilevanza del disegno di legge, il quale è collegato alla manovra di finanza pubblica ed è finalizzato a operare una riforma organica del settore dello spettacolo, attesa da oltre trenta anni;

          segnalato in particolare, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, come l'articolo 5 del disegno di legge estenda il meccanismo dell’Art-Bonus, ossia del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura, a tutti i settori dello spettacolo, rafforzando uno strumento che ha già raggiunto significativi risultati per il sostegno di un settore chiamato a svolgere un ruolo cruciale per la crescita e la modernizzazione del Paese,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

      La VIII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 4652 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia»;

          valutata l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni per gli spettacoli realizzati nei centri di minore dimensione nell'ottica di salvaguardia e valorizzazione di tali centri che ispira il provvedimento sui piccoli comuni, recentemente approvato dalle due Camere,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», approvato dal Senato;

          considerato che il disegno di legge, tra i princìpi e i criteri direttivi della delega, consente la previsione di specifici obblighi nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa per riservare spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive finalizzati alla diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, a completamento della misura legislativa fiscale prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013;

          valutato positivamente lo stanziamento a favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e preso atto che le risorse sono attinte da una quota parte del finanziamento a suo tempo destinato al Teatro Eliseo di Roma,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge atto Camera n. 4652, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dal Senato della Repubblica, e le proposte di legge ad esso abbinate;

          condivise le finalità del provvedimento, che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, consistono nella promozione e nel sostegno

dello spettacolo, nel riconoscimento del suo valore formativo nonché del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando, altresì, la tutela dei lavoratori del settore, e nel riconoscimento della sua utilità sociale;

          rilevato che l'articolo 2 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti, mediante l'adozione di un testo unico, denominato «codice dello spettacolo», al coordinamento e al riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

          considerato che, tra i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riferita ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, indicati dall'articolo 2, comma 4, la lettera a) prevede l'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base, tra gli altri, dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori;

          osservato che, alla lettera g) del medesimo comma 4, che riguarda in particolare la delega per il settore della danza, al numero 2), si prevede, tra l'altro, l'individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione all'insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

          rilevato che, alla lettera l) del medesimo comma 4, si prevedono il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e in coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino, in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          si valuti l'esigenza di assicurare, anche in sede di attuazione delle deleghe legislative di cui all'articolo 2, che gli interventi in materia di lavoro nel settore dello spettacolo, richiamati dalla lettera l) del comma 4 del medesimo articolo 2, determinino un complessivo rafforzamento delle tutele dei lavoratori, anche sul piano previdenziale e assicurativo, tenendo conto delle peculiarità delle prestazioni rese.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il disegno di legge di iniziativa governativa C. 4652, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dal Senato;

          richiamato il proprio parere espresso in data 29 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

          rilevato che:

              nell'ambito delle politiche culturali, lo Stato e le regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la «tutela dei beni culturali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» sono attribuite alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

              in differenti pronunce (si confrontino, ex plurimis, le sentenze n. 255 del 2004 e nn. 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «le attività di sostegno degli spettacoli» siano sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (sentenza n. 285 del 2005). La Corte non ritiene, infatti,

l'attività di sostegno agli spettacoli scorporabile dalle «attività culturali» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004; sentenza n. 285 del 2005);

              la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;

              valutato favorevolmente il recepimento delle due condizioni formulate nel parere precedentemente espresso, che richiedevano la previa intesa in sede di Conferenza ai fini dell'esercizio delle deleghe e l'introduzione di una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE