• Relazione 2582-A

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Atto a cui si riferisce:
S.2582 Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2582-A

Relazione Orale

Relatori Pelino e Marinello

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 10ª E 13ª RIUNITE
(10ª - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
(13ª - TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 2 novembre 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica

approvato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati REALACCI, ANTEZZA, ANZALDI, BARADELLO, BOCCADUTRI, CARRESCIA, CASATI, CIMBRO, COCCIA, D'INCECCO, FEDI, GADDA, GANDOLFI, IORI, LODOLINI, MANZI, MARCHI, MONGIELLO, POLVERINI, RUBINATO, SCHIRÒ e VALIANTE (106); ABRIGNANI (2812); REALACCI, ABRIGNANI, ALBANELLA, ARLOTTI, BARADELLO, BRAGA, CARNEVALI, CASTIELLO, CENNI, CERA, COMINELLI, D'AGOSTINO, D'INCECCO, FEDI, FOSSATI, Giuseppe GUERINI, Tino IANNUZZI, KRONBICHLER, LA MARCA, LATRONICO, LODOLINI, MAGORNO, MALISANI, MAZZOLI, MILANATO, MINNUCCI, MONGIELLO, PALESE, PASTORELLI, PATRIARCA, PELLEGRINO, POLVERINI, RIZZETTO, ROSTAN, Giovanna SANNA, SCHIRÒ, SCUVERA, SGAMBATO, VELLA, VENITTELLI, VEZZALI, ZACCAGNINI, ZANIN e ZARATTI (3852)

(V. Stampati Camera nn. 106, 2812 e 3852)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 ottobre 2016

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo e sugli emendamenti

(Estensore: Torrisi)

30 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 4, comma 3, l'opportunità che sia individuata la cadenza temporale del controllo periodico ivi previsto.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 9.2 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista è volta a subordinare l'entrata in vigore del divieto oggetto della disposizione all'entrata in vigore di un atto per il quale non sono individuati la natura giuridica, i tempi di adozione e il soggetto eventualmente competente;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo e sugli emendamenti

(Estensore: Del Barba)

18 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: «L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3»;

all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «I test clinici di dermocompatibilità,» inserire le seguenti: «a carico dei produttori,»;

all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità»;

all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:»;

all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli importi dei diritti di cui al comma l e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge» e aggiungere infine il seguente comma: «3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul testo e sugli emendamenti

(Estensore: Fissore)

31 maggio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il disegno di legge prevede:

l'istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita;

la registrazione del marchio da parte del Comitato nazionale per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito presso il Ministero dell'ambiente, mediante il decreto ministeriale n. 413 del 1995, in attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea «Ecolabel» e del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit «Ecoaudit»;

che l'uso del marchio sia concesso dal predetto Comitato, su richiesta volontaria del produttore, per i prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento sui prodotti cosmetici), a condizione di soddisfare i parametri ecologici e di dermocompatibilità specificati all'articolo 3 e di presentare un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio;

all'articolo 3, che i parametri e i criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici e dei loro imballaggi, ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica, dovranno essere determinati, per ciascuna tipologia di prodotto cosmetico, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute. I parametri dovranno essere in linea con il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, nonché con la decisione 2014/893/UE, relativa ai criteri ecologici del marchio Ecolabel per i «prodotti cosmetici da sciacquare» (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba), ove applicabili;

all'articolo 4, che, in seguito alla richiesta documentata da parte del produttore, il Comitato provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati, e può concedere l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che dovrà essere riportato in modo ben visibile sull'imballaggio, con la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;

disposizioni concernenti: il supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS al Comitato; le finalità ecologiche dei controlli; i diritti e spese a carico dei richiedenti; le sanzioni in caso di contraffazione del marchio; il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche (per esempio in dentifrici o prodotti esfolianti), a partire dal 1° gennaio 2020,

esprime, per quanto di competenza:

1. parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell'obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli «accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti»;

valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l'opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea «Ecolabel», che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: «Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità»;

si esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di Cosmetics Europe, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare;

2. parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 3.10, si suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di calcolo, in linea con l'analoga norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare;

in riferimento all'emendamento 4.4, si fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell'uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore. Si segnala, tuttavia, alle Commissioni di merito l'opportunità di precisare la disposizione, indicando le conseguenti responsabilità giuridiche;

in riferimento all'emendamento 4.0.1, si ritiene che l'istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: «è sorto un dibattito all'interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine “biologico” quale applicato ai prodotti alimentari».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Pezzopane)

18 ottobre 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge S. 2582, recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica», approvato dalla Camera;

rilevato che il contenuto del disegno di legge risulta riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale», «opere dell'ingegno» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere l), r) ed s), della Costituzione), nonché alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalle Commissioni riunite

Art. 1.Art. 1.
(Ambito di applicazione)(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Identico

Art. 2.Art. 2.
(Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici)(Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici)

1. È istituito il marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio offre ai cittadini informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate, ed è disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione del marchio è richiesta dall'ente di controllo di cui al comma 2. L'uso del marchio italiano di qualità ecologica è concesso, su base volontaria e previa richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici e di dermocompatibilità di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

1. È istituito il marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con ridotto impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio offre ai cittadini informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate, ed è disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione del marchio è richiesta dall'ente di controllo di cui al comma 2. L'uso del marchio italiano di qualità ecologica è concesso, su base volontaria e previa richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici e di dermocompatibilità di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

2. L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, di seguito denominato «Comitato», che vi provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, di seguito denominato «Comitato», che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 3.Art. 3.
(Parametri)(Parametri)

1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 nonché ai criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, laddove compatibili, e in ordine ai seguenti parametri:

1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 nonché ai criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, laddove compatibili, e in ordine ai seguenti parametri:

a) dermocompatibilità;

a) identica;

b) quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006;

b) identica;

c) valore dell'impatto tossicologico sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica;

c) identica;

d) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;

d) identica;

e) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;

e) identica;

f) sostanze bioaccumulabili e disturbatori endocrini;

f) identica;

g) assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa vigente;

g) identica;

h) incidenza ecologica dell'imballaggio.

h) identica;

i) assenza di microplastiche, come definite all'articolo 9, comma 2, lettera a).

2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

2. Identico.

a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per la fauna e la flora acquatica nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi sono indicati i dati relativi al bioaccumulo potenziale;

b) per la valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica è considerato qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale, fatta eccezione per gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani;

c) il prodotto non deve contenere sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, di cui alla lettera h) del comma 1, il regolamento previsto dal medesimo comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

3. Identico.

a) il rapporto tra peso e contenuto deve essere inferiore a 0,28 grammi di imballaggio primario per grammo di prodotto, salvi limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;

b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;

c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, sono contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;

d) l'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi;

e) l'imballaggio deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata minima di conservazione del prodotto cosmetico, salve specifiche eccezioni per i prodotti cosmetici per i quali l'indicazione della durata minima di conservazione non risulti obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1223/2009.

4. I parametri e i connessi criteri di valutazione e di calcolo hanno validità per quattro anni dalla data di adozione del regolamento di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con cadenza quadriennale, all'aggiornamento del regolamento secondo la procedura di cui al comma 1, sentito il Comitato.

4. Identico.

5. I test clinici di dermocompatibilità sono obbligatori e sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 1.

5. I test clinici di dermocompatibilità sono a carico dei produttori, sono obbligatori e sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 1.

Art. 4.Art. 4.
(Procedura per la concessione dell'uso
del marchio)
(Procedura per la concessione dell'uso
del marchio)

1. Il produttore, all'atto della richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della concessione dell'uso del marchio. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.

1. Identico.

2. La richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica è trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, richiedendo se necessario, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e accertamenti svolti da laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione dell'uso del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo della verifica, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica.

2. La richiesta di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica è trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, richiedendo se necessario, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e accertamenti svolti da laboratori, accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, per l'accertamento richiesto, indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione dell'uso del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo della verifica, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica.

3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore, che tiene conto degli aggiornamenti del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 3, e costituiscono il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

4. L'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio medesimo e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».

4. Identico.

Art. 5.Art. 5.
(Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS)(Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS)

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità.

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità.

2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS si svolge, in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

2. Identico.

a) analisi dei «dossier ecologici e di dermocompatibilità», degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;

b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;

c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, da sottoporre alla valutazione del Comitato.

Art. 6.Art. 6.
(Finalità dei controlli)(Finalità dei controlli)

1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:

1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, e sono volti in particolare a promuovere:

a) la riduzione dell'inquinamento idrico, limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;

a) identica;

b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;

b) identica;

c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose;

c) identica;

d) la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose;

d) identica;

e) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

e) identica.

Art. 7.Art. 7.
(Risorse finanziarie per la gestione
del Comitato)
(Risorse finanziarie per la gestione
del Comitato)

1. La presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è soggetta al pagamento di un diritto, nella misura stabilita con il decreto di cui al comma 3 a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse. L'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione, è soggetto al pagamento di un diritto annuale di utilizzazione, nella misura stabilita con il medesimo decreto di cui al comma 3.

1. Identico.

2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione dell'uso del marchio nonché le spese per la concessione del marchio sono a carico del soggetto richiedente.

2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione dell'uso del marchio nonché le spese per la concessione del marchio sono a carico del soggetto richiedente.

3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri di funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge.

4. Per la fase di primo avviamento delle procedure di attribuzione del marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e a 150.000 euro per l'anno 2019. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 8.Art. 8.
(Sanzioni)(Sanzioni)

1. In caso di contraffazione o alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o comunque di utilizzazione del medesimo in violazione della legge si applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale nonché l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Identico

2. La sentenza di condanna è pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.

Art. 9.Art. 9.
(Divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche)(Divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche)

1. Dal 1º gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

Identico

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per:

a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 1;

b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

3. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 1 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Art. 10.Art. 10.
(Disposizioni finali)(Disposizioni finali)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguare le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

Identico