• Testo DDL 2907

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Atto a cui si riferisce:
S.2907 Disposizioni per favorire il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero mediante l'introduzione del voto elettronico


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2907
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, ORELLANA e PANIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2017

Disposizioni per favorire il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero mediante l'introduzione del voto elettronico

Onorevoli Senatori. -- Sono quasi 5 milioni, circa il 7/8 per cento del totale degli elettori, gli italiani residenti all'estero chiamati a votare alle prossime elezioni. Rispetto a tale percentuale va precisato che il numero dei connazionali che ha votato lo scorso 4 dicembre, data del referendum costituzionale, in un Paese straniero è anche aumentato, vista la modifica introdotta dalla legge elettorale cosiddetta «Italicum» entrata in vigore nel luglio 2016 (legge 6 maggio 2015, n. 52) che ha consentito di votare anche agli italiani che si trovavano «temporaneamente» all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche.

Secondo i dati del Ministero dell'interno, al 30 giugno 2016, risultano essere 4.128.497 gli italiani elettori all'estero (2.145.020 maschi e 1.983.477 femmine). Gli elettori che risiedono sul territorio nazionale sono 47.066.898 (22.635.648 maschi e 24.431.250 femmine), per un corpo elettorale complessivo pari a 51.195.395.

Secondo la Fondazione Migrantes gli italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono 4.811.163. Di questi, quelli residenti in Europa sono 2.588.764, in Asia 271.105, in America del Nord 403.000, in Sud America 1.540.000.

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali, votano per corrispondenza e la circoscrizione Estero è prevista dall'articolo 48 della Costituzione.

Il voto per corrispondenza degli italiani all'estero è possibile anche per i referendum abrogativi e confermativi, disciplinati rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. La circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Il Ministero dell'interno, nella sezione dedicata al referendum del 4 dicembre 2016, spiega che il voto per corrispondenza oltre che per i cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero è previsto anche per i familiari conviventi che, per votare, ricevono al domicilio estero un plico con la scheda e l'elettore deve trasmettere -- per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure, per consegna a mano anche da persona diversa dall'interessato -- un'apposita opzione al comune italiano di residenza, allegandovi copia del proprio documento di identità.

Questo sistema di votazioni per gli italiani all'estero appare veramente inadeguato, addirittura contrario a quei princìpi costituzionali che sanciscono che il voto sia personale, segreto e libero, invece esso è soggetto, purtroppo, a possibili brogli.

Appare, quindi, necessario aggiungere all'opzione del voto per corrispondenza e al voto presso la propria circoscrizione del territorio nazionale, anche quella del voto mediante procedimento elettronico, da effettuarsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nel mondo.

L'introduzione del voto mediante procedimento elettronico (già in uso in Estonia e Lettonia) consentirà agli italiani residenti all'estero di esercitare il proprio diritto al voto recandosi nelle ambasciate o nei consolati italiani presenti nello Stato dove risiedono. Tale voto sarà espresso attraverso un computer che trasmetterà simultaneamente la votazione all'ufficio indicato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 prevede le finalità della legge che introduce, per le elezioni politiche e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il voto dei cittadini italiani residenti all'estero mediante procedimento elettronico. L'articolo 2 contiene modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge introduce il voto mediante procedimento elettronico per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per le elezioni politiche e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Art. 2.

(Modifiche alla legge
27 dicembre 2001, n. 459)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, tra le forme indicate al comma 2.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano:

a) per corrispondenza;

b) attraverso procedimento elettronico presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane operanti nella circoscrizione consolare di residenza;

c) in Italia presso la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2» operanti nella circoscrizione di residenza;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)»;

d) all'articolo 4-bis, comma 4, dopo le parole: «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, lettera a)»;

e) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

«Art. 4-ter. -- 1. In occasione di ogni consultazione elettorale, gli elettori residenti all'estero possono esercitare il proprio diritto di voto mediante procedimento elettronico presso le rappresentanze diplomatiche e consolari operanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), nella circoscrizione consolare di residenza, previa opzione comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla data delle votazioni.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica al Ministero dell'interno, almeno quindici giorni prima della data stabilita per le votazioni, i nominativi di tutti gli elettori che si sono avvalsi dell'opzione del voto mediante il procedimento elettronico.»;

f) all'articolo 5, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)»;

g) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)».

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Il Ministero dell'interno trasmette al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5, nonché alla predisposizione dei seggi presso le medesime per l'esercizio del voto elettronico.

3. Non oltre quindici giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano, con il sistema di posta raccomandata, o con altro mezzo avente la stessa garanzia, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza o al voto mediante procedimento elettronico ai sensi della presente legge, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata recante l'indirizzo della rappresentanza diplomatica e consolare di competenza; il plico contiene, altresì, il foglio con le modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. Nel caso in cui gli elettori scelgano di votare mediante procedimento elettronico devono recarsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane di afferenza il giorno delle votazioni in Italia, muniti della documentazione inviategli per posta, pena l'invalidità del voto.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in una unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto presso il proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo della rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero possono recarsi personalmente, a partire dal tredicesimo giorno antecedente le votazioni, presso le medesime rappresentanze diplomaticche e consolari per ritirare un altro certificato munito di apposito sigillo ed una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata dall’elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6. Gli elettori che scelgono di avvalersi del voto elettronico possono, in alternativa, recarsi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane il giorno delle votazioni in Italia, per esercitare il proprio diritto di voto tramite procedimento elettronico.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare nessun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una unica spedizione, per via aerea.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, alla distruzione delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per le esigenze di cui al comma 5 e non utilizzate. Tale operazione è verbalizzata e trasmessa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».