• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00161 GAMBARO - Al Ministro della giustizia - Premesso che: con il decreto ministeriale del 7 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014 avente ad oggetto la...



Atto Senato

Interpellanza 2-00161 presentata da ADELE GAMBARO
giovedì 5 giugno 2014, seduta n.256

GAMBARO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

con il decreto ministeriale del 7 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014 avente ad oggetto la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli uffici del giudice di pace, sono stati individuati gli uffici definitivamente soppressi e quelli che (285), in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti con oneri a carico degli enti comunali richiedenti;

l'art. 6 dispone che gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di recesso di cui all'art. 5 sono tenuti ad individuare, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i locali destinati ad ospitare l'ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa;

la mancata comunicazione nel termine perentorio di 60 giorni comporta la decadenza dell'istanza di mantenimento;

il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ha emanato in data 15 aprile 2014 una circolare esplicativa con la quale, nell'evidenziare che il termine di entrata in vigore del decreto è il 29 aprile 2014, ha determinato la tempistica dell'intero intervento normativo;

in particolare è stato previsto che il nuovo personale indicato dagli enti locali entro il 29 giugno 2014 dovrà effettuare un tirocinio presso l'ufficio accorpante di almeno due mesi a partire dal 7-15 luglio 2014 e quindi non potrà terminare (anche escludendo il periodo feriale e di sospensione dell'attività giudiziaria di 45 giorni) prima del 15 settembre 2014;

con la medesima nota è stato previsto che per gli uffici del giudice di pace, il cui mantenimento sarà a carico dei Comuni, il periodo transitorio dovrà tener conto anche del tempo necessario alla formazione del personale comunale e delle attività demandate alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, per cui, fino al completamento delle stesse, l'attività presso gli uffici interessati prosegue con il medesimo assetto gestionale ed organizzativo;

è stata ribadita l'operatività della direttiva del 28 marzo secondo la quale sulla base delle indicazioni fornite dai Presidenti di Tribunale, i capi di Corte d'appello saranno tenuti ad assicurare il funzionamento degli uffici del giudice di pace nel periodo di transizione;

in ogni caso l'entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale, e cioè entro il 26 ottobre 2014;

la richiesta di mantenimento della maggior parte dei 285 uffici non soppressi dalla revisione è stata inoltrata da un Consorzio di Comuni. In tale ipotesi è necessario un accordo tra gli Enti interessati sia sulla ripartizione degli oneri economici ed organizzativi e sia per la individuazione delle risorse ed il conseguenziale impegno di spesa;

considerato che:

il 25 maggio 2014 ben 4.106 comuni sono stati interessati dalle elezioni amministrative con ballottaggio fissato per l'8 giugno, per cui è ragionevole prevedere che prima di fine giugno 2014, cioè alla scadenza del termine perentorio fissato nell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 2014, non potrà esserci una nuova amministrazione in grado di poter individuare le risorse economiche;

è altresì circostanza notoria che alcuni Comuni hanno dichiarato il dissesto finanziario per cui non possono impegnare risorse prima dell'approvazione del bilancio;

non va sottaciuto, infine, che alcune amministrazioni sono state commissariate e che nelle more è alquanto improbabile che i commissari possano adottare una decisione che ha risvolti più politici che amministrativi;

si evidenzia che alla data del 29 aprile 2014 senza alcuna differenziazione tra uffici soppressi ed uffici mantenuti, il personale amministrativo ministeriale di ruolo presso gli uffici del giudice di pace è stato trasferito presso i Tribunali, le Procure e le Corti di appello e la maggioranza del personale comunale distaccato è stato richiamato dagli enti locali per il timore dell'accollo di spesa, per cui molti uffici non saranno in grado di assicurare l'erogazione dei servizi durante il periodo di transizione;

il decreto ministeriale prevede la possibilità di successiva soppressione per gli Uffici mantenuti dagli enti locali in caso di mancata erogazione delle risorse finanziarie, ma non prevede alcun termine per la riproposizione da parte degli enti locali della domanda di mantenimento degli uffici del giudice di pace a spese dei medesimi e ciò non appare ragionevole considerato che, in tale ipotesi, comunque i costi degli uffici sarebbero trasferiti agli enti locali;

a giudizio dell'interpellante, poiché l'esercizio della giurisdizione non può essere sottoposto soltanto alla decisione di un'amministrazione locale, è opportuno fissare dei criteri e dei requisiti obiettivi predeterminati per il mantenimento o la soppressione degli uffici giudiziari e disporre che la valutazione delle istanze sia rimessa ad un organo collegiale che preveda la partecipazione delle associazioni di categoria e degli operatori del diritto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia disporre i provvedimenti opportuni e conseguenziali al fine di garantire il funzionamento dei 285 uffici del giudice di pace nel periodo di transizione mantenendo il precedente assetto gestionale ed organizzativo e specificando che gli oneri economici per tale periodo sono a carico del Ministero;

se non intenda differire il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 marzo 2014 individuando un nuovo congruo termine per consentire l'immissione in servizio del nuovo personale comunale e per consentire l'individuazione delle risorse economiche e l'approvazione del bilancio da parte dei Comuni interessati;

se non voglia fissare un nuovo termine per consentire ai Comuni interessati di riproporre nuova domanda di mantenimento degli uffici giudiziari;

se non sia il caso di istituire una commissione con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni dei giudici di pace e di altri operatori del diritto per il monitoraggio degli uffici mantenuti e per l'esame delle nuove istanze da parte degli enti locali per il mantenimento degli uffici;

al fine di evitare il cosiddetto effetto "ping pong", e, in ogni caso, per garantire l'uniformità della giurisdizione, se non voglia fare chiarezza ed emanare una circolare agli uffici interessati.

(2-00161)