• Testo DDL 191

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Atto a cui si riferisce:
S.191 Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di imposta municipale propria


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 191
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, SCILIPOTI, MARIN, PICCOLI, BONFRISCO, Giuseppe ESPOSITO, PALMA, DALLA TOR, ZANETTIN, CARIDI e D’ASCOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di imposta municipale propria

Onorevoli Senatori. -- L'imposta municipale propria è nata come imposta municipale unica (IMU) sulla componente immobiliare, atta ad accorpare in un'unica tassa l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (articoli 7, 8 e 9), si stabiliva l'introduzione dell'imposta municipale propria a partire dal 2014 limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale (articolo 8, comma 2).

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 -- recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come «manovra salva-Italia») -- convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, per tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e l'applicazione a regime a decorrere dal 2015, stabilendo come presupposto della stessa il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze, e specificando che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

La prima casa è un bene inviolabile e va tutelato.

Più di un esperto costituzionalista si è spinto a sostenere che la tassa in questione violerebbe l'articolo 53 della Costituzione, che afferma che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Da qui la progressività delle aliquote. Ma la tassa sulla prima casa, così com'è stata concepita, di fatto non è legata al reddito e alla capacità contributiva di ciascun proprietario, ma semplicemente al possesso del bene, colpito in misura proporzionale alla superficie.

Per i motivi su elencati, il presente disegno di legge prevede che l'imposta municipale propria sull'abitazione principale e le relative pertinenze non debba essere pagata.

L'articolo 1 reca le conseguenti modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

L'articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità per la restituzione delle somme pagate a titolo di IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale e le pertinenze degli stessi.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria mediante taglio lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «ivi comprese l'abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «escluse l'abitazione principale»;

2) il quarto periodo è soppresso;

b) al comma 4, la lettera a) è abrogata;

c) il comma 7 è abrogato;

d) il comma 10 è abrogato;

e) al comma 12-bis:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo, le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012».

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme pagate a titolo di imposta municipale propria sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sulle pertinenze degli stessi.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.