• Relazione 2864, 514, 646, 1046 e 2632-A

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Atto a cui si riferisce:
S.514 Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbratttamento di beni di interesse culturale


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2864, 514, 646, 1046 E 2632-A

Relazione Orale

Relatore Cucca

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 6 novembre 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (n. 2864)

presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
e dal Ministro della giustizia

(V. Stampato Camera n. 4220)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 2017

E PER I
DISEGNI DI LEGGE

Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale (n. 514)

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (n. 646)

d’iniziativa dei senatori GIRO, LIUZZI, VILLARI, SIBILIA, MAZZONI, MARIN e SCILIPOTI ISGRÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo
per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia
di reati contro il patrimonio culturale (n. 1046)

d'iniziativa dei senatori MARCUCCI, ZANDA e CASSON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013

Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale (n. 2632)

d'iniziativa dei senatori LIUZZI e BRUNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA Il 22 DICEMBRE 2016

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2864

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Cociancich)

26 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Laniece)

31 ottobre 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Ambito di applicazione)(Ambito di applicazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente:

a) identica:

«TITOLO VIII-bis

«TITOLO VIII-bis

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 518-bis. - (Furto di beni culturali). -- È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Art. 518-bis. - (Furto di beni culturali). Identico

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter. - (Appropriazione indebita di beni culturali). -- Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 518-ter. - (Appropriazione indebita di beni culturali). Identico

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater. - (Ricettazione di beni culturali). -- Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 518-quater. - (Ricettazione di beni culturali). Identico

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-quinquies. - (Riciclaggio di beni culturali). -- Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

Art. 518-quinquies. - (Riciclaggio di beni culturali). Identico

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 518-quater.

Art. 518-sexies. - (Illecita detenzione di beni culturali). -- Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

Soppresso

Art. 518-septies. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). -- È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

Art. 518-sexies. - (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali). Identico

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-octies. - (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). -- Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-septies. - (Uscita o esportazione illecite di beni culturali). Identico

La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

Art. 518-novies. - (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). -- Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 518-octies. - (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). Identico

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-decies. - (Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). -- Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-novies è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 518-novies. - (Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici). -- Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-octies è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 518-undecies. - (Devastazione e saccheggio di beni culturali). -- Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 518-decies. - (Devastazione e saccheggio di beni culturali). Identico

Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte). -- È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

Art. 518-undecies. - (Contraffazione di opere d'arte). Identico

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518-terdecies. - (Casi di non punibilità). -- Le disposizioni dell'articolo 518-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. 518-duodecies. - (Casi di non punibilità). -- Le disposizioni dell'articolo 518-undecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. 518-quaterdecies. - (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). -- Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

Art. 518-terdecies. - (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali). Identico

Art. 518-quinquiesdecies. - (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). -- Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 518-quaterdecies. - (Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). Identico

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

Art. 518-sexiesdecies. - (Ravvedimento operoso). -- Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

Art. 518-quinquiesdecies. - (Ravvedimento operoso). Identico

Art. 518-septiesdecies. - (Confisca). -- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Art. 518-sexiesdecies. - (Confisca). Identico

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

Art. 518-duodevicies. - (Fatto commesso all'estero). -- Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;

Art. 518-septiesdecies. - (Fatto commesso all'estero). Identico»;

b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:

b) identica.

«Art. 707-bis. - (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). -- È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».

Art. 2.Art. 2.
(Modifica all'articolo 51 del codice
di procedura penale)
(Modifica all'articolo 51 del codice
di procedura penale)

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale,».

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 518-terdecies del codice penale,».

Art. 3.Art. 3.
(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura)(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

1. Identico:

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 518-quaterdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)».

«b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 518-terdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)».

Art. 4.Art. 4.
(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche)(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche)

1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

«Art. 25-terdecies. - (Delitti contro il patrimonio culturale). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-septies e 518-decies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

«Art. 25-terdecies. - (Delitti contro il patrimonio culturale). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518-septies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-novies e 518-duodecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-octies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-sexies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis e 518-quater del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

5. Identico.

Art. 25-quaterdecies. - (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-quinquies, 518-undecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Art. 25-quaterdecies. - (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-quinquies, 518-decies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

2. Identico».

Art. 5.Art. 5.
(Abrogazioni)(Abrogazioni)

1. All'articolo 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono soppresse.

Identico

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 639, secondo comma, secondo periodo, 733 e 734 del codice penale;

b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 6.Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Identico

Art. 7.Art. 7.
(Entrata in vigore)(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 514

D’iniziativa del senatore De Poli

Art. 1.

(Deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale)

1. Il secondo comma dell'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dei casi previsti dal primo comma, deturpa o imbratta, in qualsiasi modo e mediante l'utilizzo di qualsiasi materiale, superfici murarie di edifici e compendi monumentali, reperti isolati o inseriti in complessi archeologici, manufatti scultorei o altri beni, mobili o immobili, di proprietà altrui e di interesse storico o artistico, ovunque essi siano ubicati, nonché immobili ricompresi all'interno di centri storici, è punito con la pena della reclusione fino a diciotto mesi e della multa fino a 5.000 euro».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica se il fatto è commesso su edifici demaniali, ancorché non rivestano interesse storico o artistico, e si procede d'ufficio».

Art. 2.

(Ordine di ripristino dei beni deturpati o imbrattati)

1. Indipendentemente dalle sanzioni di cui all'articolo 639 del codice penale, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», ordina al responsabile del deturpamento o dell'imbrattamento di cui al secondo comma del citato articolo 639, l'esecuzione a sue spese degli interventi di ripristino necessari, sotto la direzione e la vigilanza del Ministero.

2. Qualora gli interventi da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Qualora gli interventi di riparazione di cui al comma 1 abbiano carattere di urgenza, il Ministero provvede senza indugio alla loro esecuzione d'ufficio, a spese dell'obbligato, in deroga alla procedura prevista dai commi 1, 2 e 3, primo periodo. È fatta comunque salva l'applicazione del comma 3, secondo periodo.

5. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, in materia di generatori aerosol contenenti vernici.

6. Quando il ripristino non sia possibile, il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari alla diminuzione di valore subita dal bene deturpato o imbrattato. Se la determinazione della somma, effettuata dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri nominati uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 639, terzo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge. In tal caso la competenza a provvedere è del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

DISEGNO DI LEGGE N. 646

D’iniziativa dei senatori Giro ed altri

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale, attraverso modifiche del codice penale, dei capi I e II del titolo II della parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «decreto legislativo n. 42 del 2004», nonché, ai soli fini di cui al comma 2, lettera s), del presente articolo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma l sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre il delitto di furto di bene culturale, consistente nel porre in essere la condotta prevista dall'articolo 624 del codice penale sui beni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, prevedendo per tale reato la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a sei anni e della multa da 5.000 a 10.000 euro; prevedere, per tale reato, l'applicabilità delle circostanze aggravanti e attenuanti previste dagli articoli 625 e 625-bis del codice penale;

b) prevedere l'aumento delle pene, anche attraverso una specifica circostanza aggravante, in misura non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà, per i delitti contro il patrimonio previsti e puniti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, quando il fatto ha ad oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni;

c) introdurre il delitto di danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, consistente nel porre in essere le condotte previste dagli articoli 635 e 639 del codice penale sui beni culturali o sui beni paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni; prevedere, per tale delitto, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a sei anni; prevedere che la condotta sia punita anche a titolo di colpa, stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore a un terzo; prevedere la procedibilità d'ufficio e la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena soltanto nei termini di cui all'articolo 635, terzo comma, del codice penale; abrogare, per l'effetto, le disposizioni in materia di circostanze aggravanti di cui agli articoli 635, secondo comma, numero 3), e 639, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parti in cui si riferiscono alle condotte aventi ad oggetto cose di interesse storico o artistico;

d) prevedere che le condotte di cui all'articolo 733 del codice penale siano inserite nella fattispecie di opere illecite di cui all'articolo 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con conseguente armonizzazione del trattamento sanzionatorio ed abrogazione dell'articolo 733 del codice penale;

e) prevedere, per il delitto di alienazione di beni culturali senza la prescritta autorizzazione, di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione fino a tre anni e della multa da 1.549,50 a 77.469 euro;

f) prevedere, per il delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 10.000 a 30.000 euro; prevedere una circostanza attenuante, in misura non superiore ad un terzo, per il caso in cui il fatto sia commesso su oggetti di valore inferiore alle soglie di cui alla lettera B dell'allegato A annesso al medesimo decreto legislativo;

g) prevedere, in relazione al reato di violazioni in materia di ricerche archeologiche, di cui all'articolo 175, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'aumento delle pene in misura non superiore a un terzo quando il fatto è commesso con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, stabilendo altresì l'obbligatorietà della confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;

h) introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, consistente nel fatto di essere colti in possesso di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi: siti che siano stati oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, ovvero aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, ovvero zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni; prevedere, per tale reato, la pena dell'arresto non superiore, nel massimo, a due anni;

i) prevedere l'applicabilità dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di collaborazione per il recupero di beni culturali, a tutti i delitti aventi ad oggetto i beni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, quando questi sono stati sottratti o trasferiti all'estero;

l) prevedere, per il delitto di contraffazione di opere d'arte, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da un anno a cinque anni e della multa fino a 10.000 euro; riformulare la predetta disposizione in modo da differenziare i fatti che hanno ad oggetto beni culturali da quelli riguardanti opere infracinquantennali o di autore vivente;

m) prevedere, per i reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, l'aumento delle pene da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale; prevedere che, in quest'ultimo caso, si applichi la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale;

n) prevedere che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei medesimi beni;

o) prevedere l'introduzione, tra i delitti per i quali prova applicazione l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, in materia di operazioni sotto copertura, del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha per oggetto beni di rilevante valore culturale;

p) consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti all'apposita struttura dell'Arma dei carabinieri specializzata nella tutela del patrimonio culturale, per il contrasto del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha ad oggetto beni di rilevante valore culturale, di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché di procedere anche per via telematica all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini;

q) estendere l'applicazione delle pene previste dall'articolo 181, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori, impartiti a norma dell'articolo 150 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni;

r) assicurare il coordinamento e l'armonizzazione tra le disposizioni del codice penale e le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, mediante le necessarie norme modificative, integrative, interpretative e abrogative;

s) armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni; per l'effetto, modificare, in particolare, l'articolo 44, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Disposizioni procedurali)

1. Il decreto o i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma l, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2.

DISEGNO DI LEGGE N. 1046

D’iniziativa dei senatori Marcucci ed altri

Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma
della disciplina sanzionatoria in materia
di reati contro il patrimonio culturale
e paesaggistico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, attraverso modifiche e integrazioni del codice penale, dei capi I e II del titolo II della parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato «decreto legislativo n. 42 del 2004», nonché, ai soli fini di cui al comma 2, lettera s), del presente articolo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre il delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, consistente nel porre in essere le condotte previste dagli articoli 635, 639 e 734 del codice penale; prevedere, per tale delitto, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni; prevedere per i delitti in materia paesaggistico-ambientale che la pena sia aumentata se dal fatto deriva pericolo o danno per l'integrità delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria e che sia aumentata fino alla metà se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; prevedere che se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni; inoltre, se dal fatto deriva una lesione personale, una lesione grave, una lesione gravissima o la morte, prevedere rispettivamente la pena della reclusione da tre a otto anni, da quattro a undici anni, da sei a dodici anni, da dodici a venti anni; inoltre, se dal fatto deriva un disastro ambientale prevedere la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 25.000 a euro 150.000; prevedere che la condotta sia punita anche a titolo di colpa stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore alla metà; escludere la punibilità nei casi in cui per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze della condotta ovvero per la particolare tenuità del danno, il fatto risulti di lieve entità; prevedere la procedibilità d'ufficio e la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena soltanto nei termini di cui all'articolo 635, terzo comma, del codice penale; abrogare, per l'effetto, le disposizioni in materia di circostanze aggravanti di cui agli articoli 635, secondo comma, numero 3), e 639, secondo comma, del codice penale, nonché l'articolo 734 del codice penale, limitatamente alle parti in cui si riferiscono alle condotte aventi ad oggetto cose di interesse storico o artistico o paesaggistico;

b) prevedere che le condotte di cui all'articolo 733 del codice penale siano inserite nella fattispecie di opere illecite di cui all'articolo 169 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con conseguente armonizzazione del trattamento sanzionatorio ed abrogazione dell'articolo 733 del codice penale;

c) prevedere tra le circostanze aggravanti ad efficacia comune del delitto di furto, di cui all'articolo 625 del codice penale, e del delitto di furto in abitazione, di cui all'articolo 624-bis del medesimo codice, il fatto che esso abbia ad oggetto beni culturali o cose ritrovate a seguito di ricerche archeologiche o dell'esecuzione di opere finalizzate al ritrovamento di beni culturali; prevedere altresì l'aumento di pena, in misura tale, comunque, che essa non risulti superiore, nel massimo, a sei anni, quanto alla pena detentiva, e a 30.000 euro, quanto alla pena pecuniaria, sia per l'ipotesi che il furto segua ai fatti puniti ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, sia per l'ipotesi che il furto avvenga nell'ambito di attività svolta in base a una concessione di ricerca rilasciata ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

d) prevedere una figura speciale del delitto di ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale, avente ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui alla lettera a), includendo tra le condotte punibili l'illecita detenzione, a qualunque titolo, dei beni culturali o delle cose medesimi, quando il detentore ne conosca la provenienza; stabilire le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a otto anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 20.000 euro;

e) prevedere, per il delitto di alienazione di beni culturali senza la prescritta autorizzazione, di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione fino a due anni e della multa da 1.549,50 a 77.469 euro;

f) prevedere, per il delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 10.000 a 30.000 euro;

g) introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, consistente nel fatto di essere colti in possesso di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi: siti che siano stati oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, ovvero aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, ovvero zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni; prevedere, per tale reato, la pena dell'arresto non superiore, nel massimo, a due anni;

h) prevedere, in relazione al reato di violazioni in materia di ricerche archeologiche, di cui all'articolo 175, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'aumento delle pene in misura non superiore a un terzo quando il fatto è commesso con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, stabilendo altresì l'obbligatorietà della confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;

i) prevedere, per il delitto di contraffazione di opere d'arte, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione da un anno a cinque anni e della multa fino a 10.000 euro; riformulare la predetta disposizione in modo da differenziare i fatti che hanno ad oggetto beni culturali da quelli riguardanti opere infracinquantennali o di autore vivente; punire allo stesso modo la ricettazione delle cose false; stabilire che, in caso di condanna, sono ordinate la confisca delle cose illecitamente detenute, se non siano nella proprietà di persona estranea al reato, e la loro distruzione, a meno che l'autorità competente non dichiari di volerle prendere in custodia, o comunque la loro sottrazione alla circolazione; confermare la disposizione di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che esclude la punibilità per i suddetti reati, qualora il bene culturale o l'opera contemporanea rechi annotazione di non autenticità ovvero, se ciò non è possibile per la natura o per le dimensioni della cosa, sia accompagnato da analoga dichiarazione, da parte del responsabile del fatto;

j) prevedere una figura speciale del delitto di riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis del codice penale, avente ad oggetto operazioni compiute in relazione a beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, provenienti dai reati di cui alla lettera b), a cose false ovvero a denaro, beni materiali o altre utilità provenienti dai delitti di ricettazione e di falsificazione di cui alle lettere d) e h), stabilendo le pene della reclusione, in misura non superiore, nel massimo, a dodici anni, e della multa, in misura non superiore, nel massimo, a 30.000 euro; prevedere l'applicabilità di dette sanzioni anche nel caso in cui l'autore del delitto dal quale il bene proviene non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto medesimo;

k) prevedere, salvo quanto già previsto per i delitti di cui alla lettera a), in relazione ai reati di cui alle lettere da b) a j), che la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 165, primo comma, del codice penale, qualora ricorrano determinati presupposti, riferiti alla capacità economica, all'ufficio pubblico o all'attività professionale o imprenditoriale del reo, da individuare tassativamente, secondo le modalità e nei tempi indicati dal giudice nella sentenza di condanna;

l) prevedere l'applicabilità dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di collaborazione per il recupero di beni culturali, a tutti i delitti aventi ad oggetto i beni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, quando questi sono stati sottratti o trasferiti all'estero;

m) prevedere, per i reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, l'aumento delle pene da un terzo alla metà quando il fatto cagiona un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale; prevedere che, in quest'ultimo caso, si applichi la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale;

n) prevedere che i beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei medesimi beni;

o) escludere la punibilità degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati, definiti sulla base delle direttive del Ministro dell'interno, nella repressione dei delitti aventi ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per le attività di indagine eseguite sotto copertura, con le modalità e gli effetti previsti dagli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

p) consentire agli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti all'apposita struttura dell'Arma dei carabinieri specializzata nella tutela del patrimonio culturale, per il contrasto del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha ad oggetto beni di rilevante valore culturale, di utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse, nonché di procedere anche per via telematica all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini;

q) prevedere l'introduzione, tra i delitti per i quali trova applicazione l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, in materia di operazioni sotto copertura, del delitto di uscita o esportazione illecite di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, quando il fatto ha per oggetto beni di rilevante valore culturale;

r) prevedere il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale con la pena della reclusione da quattro a nove anni per chi promuove, costituisce, dirige o finanzia l'associazione e la pena della reclusione da due a sei anni per chi partecipa;

s) riformulare, trasformandola in delitto, la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 181, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente i lavori di qualsiasi genere eseguiti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione dell'autorità competente o in difformità da essa, prevedendo sanzioni analoghe a quelle stabilite per il delitto di cui alla lettera a) ed estendendone l'applicabilità ai casi di inosservanza del divieto di esecuzione o dell'ordine di sospensione dei lavori, impartiti a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 42 del 2004; rivedere aggravandolo il sistema delle aggravanti previste al comma 1-bis del medesimo articolo 181, disciplinando i casi in cui i lavori illeciti ricadano in parchi archeologici o aree di interesse archeologico ovvero abbiano comportato la realizzazione di nuove volumetrie o aumenti della volumetria originaria superiori a una misura da determinare specificamente; confermare l'esimente di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 181; confermare che con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e prevedere la confisca di quanto sequestrato;

t) prevedere l'applicabilità delle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in materia di indagini e misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, e successive modificazioni, ai soggetti indicati dall'articolo 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi abbia ad oggetto beni culturali o cose indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

u) prevedere una responsabilità delle persone giuridiche, integrando il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 anche con la previsione di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; prevedere la riduzione della sanzione dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato;

v) assicurare il coordinamento e l'armonizzazione tra le disposizioni del codice penale e le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, mediante le necessarie norme modificative, integrative e abrogative;

w) armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni; per l'effetto, modificare, in particolare, l'articolo 44, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

3. Con il medesimo procedimento di cui al comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 2.

(Reato di frode in materia ambientale)

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge a tutela del paesaggio e dell'ambiente, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

3. In riferimento ai reati di cui al comma 1, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 3.

(Ravvedimento operoso)

1. Le pene previste per i delitti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di cui alla presente legge sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

2. Le pene previste per i delitti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di cui alla presente legge sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire la bonifica.

Art. 4.

(Pene accessorie)

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

2. Per i delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge il giudice con la sentenza di condanna e con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 5.

(Confisca)

1. Per i delitti previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e dalla presente legge, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

DISEGNO DI LEGGE N. 2632

D’iniziativa dei senatori Liuzzi e Bruni

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. II Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell’Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale:

a) introducendo nel codice penale il delitto di danneggiamento del patrimonio culturale, consistente nel distruggere, disperdere, deteriorare, deturpare, imbrattare, rendere inservibili, in tutto o in parte, beni mobili o immobili facenti parte del patrimonio culturale, come definito dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) prevedendo, d'intesa con gli enti territoriali cui la Costituzione attribuisce competenze in materia di patrimonio culturale, come definito dal codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, norme volte ad assicurare adeguata valorizzazione e tutela dell'aspetto e del decoro di aree pubbliche di rilevanza culturale o paesaggistica, anche non interessate da flussi turistici particolarmente rilevanti, di opere e monumenti anche di arte contemporanea e delle aree a essi contermini.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera a), si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere per la fattispecie delittuosa di cui al comma 1, lettera a), la pena della reclusione non inferiore ad un anno e non superiore a sei anni congiunta alla sanzione pecuniaria della multa per una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro, la punibilità anche a titolo di colpa, stabilendo in tal caso una riduzione di pena non superiore ad un terzo della pena massima edittale;

b) prevedere la procedibilità d'ufficio e la possibilità di sospensione condizionale della pena solo per le ipotesi colpose e subordinatamente all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prevedendo altresì l'arresto in flagranza, nelle ipotesi dolose;

c) abrogare esplicitamente le disposizioni normative incompatibili con quelle introdotte nel decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente comma, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera b) si attengono ai seguenti principì e criteri direttivi:

a) non pregiudicare la visuale e non alterare le condizioni ambientali delle aree di cui al comma 1, lettera b);

b) condizionare l'esercizio del commercio, anche mediante l'installazione di posteggi, banchetti o strutture stabili o precarie di varia natura e tipologia, nelle aree e negli spazi di cui al comma 1, lettera b);

c) vietare nei luoghi di cui al comma 1, lettera b), di bivaccare, sedersi, sdraiarsi e fermarsi per consumare alimenti o bevande;

d) prevedere adeguate sanzioni amministrative per le violazioni delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;

e) prevedere adeguata e continuativa attività di controllo da parte delle competenti autorità, in funzione preventiva e repressiva di possibili abusi, anche al fine specifico del rispetto delle prescrizioni dettate per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera a), sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera b), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'interno e della difesa, d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.