• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/18429 (4-18429)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18429presentato daBALDELLI Simonetesto diMercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 883

   BALDELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   com'è noto, nei mesi scorsi è stata riattivata la corsia preferenziale di via del Portonaccio in Roma, con rilevamento elettronico delle infrazioni;

   l'attivazione della corsia preferenziale e la relativa rilevazione elettronica delle infrazioni sono avvenute – come rilevato nel corso di diversi atti di sindacato ispettivo – con gravissime criticità in termini di adeguatezza della relativa segnaletica stradale;

   dal 2 maggio (data di attivazione della rilevazione elettronica) al 15 settembre 2017, sono state sollevate oltre 300.000 sanzioni avente tutte il medesimo oggetto, che hanno coinvolto in modo massiccio più di 20.000 automobilisti, alcuni dei quali hanno ricevuto personalmente decine di verbali di contestazione;

   molti di essi si sono rivolti a studi legali e associazioni dei consumatori e da ciò è conseguito un contenzioso straordinario in termini di numeri, anche in ragione del fatto che le sanzioni pagate sembra siano state poco meno di 100 mila, circa un terzo del totale, per cui è legittimo presumere che in gran parte dei casi rimanenti, più dei 2/3 del totale, sia stata fatta opposizione attraverso ricorsi al prefetto o impugnazioni al giudice di pace di Roma;

   in base alle esperienze professionali, nonché alla luce della identità di questioni, risulta che alcuni studi legali di associazioni dei consumatori, anche al fine di abbattere gli oneri economici carico dei cittadini assistiti, abbiano optato di avviare i cosiddetti ricorsi cumulativi, ex articolo 103 c.p.c., sulla base del cosiddetto litisconsorzio facoltativo per connessione oggettiva;

   da diverse segnalazioni pervenute, risulta che, sui ricorsi cumulativi, alcuni giudici dell'ufficio del giudice di pace di Roma, ad esito di discussione dei primissimi giudizi, con ordinanze apparentemente prive di motivazione, abbiano disposto l'interruzione del procedimento, la separazione delle posizioni di ogni singolo ricorrente e un onere di riassunzione del procedimento, entro 90 giorni, a carico di ogni singolo ricorrente;

   inoltre, da alcune segnalazioni pervenute da avvocati e procuratori, sembrerebbe che la cancelleria del giudice di pace di Roma, in data 25 ottobre 2017, abbia «tentato» di non accettare e di non procedere alla iscrizione a ruolo dei ricorsi cumulativi;

   la scelta di scorporare le singole posizioni e aggravare i ricorrenti di un onere di riassunzione risulterebbe irragionevole non solo dal punto di vista del diritto, ma anche in considerazione della situazione di pesante ingolfamento degli uffici del giudice di pace di Roma;

   nei casi segnalati, non sussisteva alcun elemento, atto, motivo di doglianza, istruzione probatoria tale da distinguere le posizioni dei singoli ricorrenti, da cui non sussiste alcun aggravio della procedura ovvero altra ragione plausibile tale da giustificare tale scelta, che appare all'interrogante oltremodo arbitraria, infondata e irragionevole;

   se la ragione poi dovesse essere una «giustificazione» per la richiesta di pagamento del contributo unificato da parte di ogni singolo ricorrente, la soluzione adottata sarebbe ad avviso dell'interrogante a sua volta irragionevole: infatti, qualora ritenuto, la cancelleria del giudice di pace di Roma, in base alle competenze e alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (testo unico sulle spese di giustizia), ha la piena competenza e disponibilità di richiedere il pagamento del contributo unificato ad ogni singolo ricorrente (attraverso un avviso da inviare per mezzo della pec del procuratore costituito), senza la necessità di far adottare dal giudice di pace di Roma le cennate ordinanze di interruzione, separazione e riassunzione a carico dei singoli ricorrenti –:

   se sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare, anche di carattere ispettivo, con riferimento all'ufficio del giudice di Pace di Roma, in relazione alla vicenda segnalata in premessa, che a parere dell'interrogante presenta profili di abnormità.
(4-18429)