• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04652/015    premesso che:     il provvedimento in esame dispone all'articolo 2 una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04652/015presentato daBONACCORSI Lorenzatesto diMercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 883

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone all'articolo 2 una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nel settore dello spettacolo;
    una delle attuali problematiche che riguardano la fruizione degli spettacoli dal vivo è il cosiddetto «secondary ticketing»: un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, attivo particolarmente su internet, che offre in vendita tagliandi per ogni genere di eventi ad un prezzo maggiorato rispetto a quello iniziale. Questo fenomeno è attivo in tutto il mondo e sta raggiungendo pericolosi livelli di guardia anche nel nostro Paese, dove ormai per la prevendita dei biglietti il canale maggiormente utilizzato è proprio la rete. Recenti indagini hanno reso noto che i margini di guadagno medi per il mercato del «secondary ticketing» sono del 49 per cento a tagliando, mentre il volume di affari complessivo dovrebbe aumentare del 20 per cento nei prossimi 4 anni;

    è altrettanto evidente che il «secondary ticketing» causi anche perdite alla finanza pubblica, in quanto i ricavi effettuati con la vendita «non ufficiale» dei tagliandi non vengono spesso denunciati come reddito;
    oltre alle problematiche che riguardano i consumatori circa gli aumenti esponenziali dai biglietti e quelli di natura fiscale degli intermediari non autorizzati, il «secondary ticketing» assume oggi anche una valenza di sicurezza pubblica. Recenti tragici episodi di cronaca hanno infatti evidenziato come eventi di massa come gli spettacoli dal vivo, di ogni natura, possano essere obiettivi sensibili del terrorismo internazionale. Con le attuali norme è oggi impossibile poter risalire dal biglietto al nominativo che lo ha effettivamente utilizzato;
    per contrastare tale fenomeno sono state già approvate norme apposite con la legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232); tali nuove prescrizioni, infatti, prevedono che: Articolo 1, comma 545: «Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. Le Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali»; Articolo 1, comma 546: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori»;
    nonostante il Governo abbia assicurato il 23 febbraio 2017, in sede di discussione alla Camera dei deputati della interrogazione a risposta in Commissione numero 5-09612, che il decreto previsto dall'articolo 1 comma 546 legge 11 dicembre 2016, n. 232 sarebbe stato «perfezionato entro il prossimo mese di marzo», ad oggi tale documento non è stato ancora emanato;
    la Commissione cultura ha effettuato una indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo e il documento conclusivo riporta le seguenti ipotesi di lavoro: la prima è quella del biglietto nominativo. L'emissione del titolo di accesso sarebbe consentito solo a fronte dell'identificazione nominativa di una persona, che poi esibisce il documento all'ingresso dello spettacolo. Tale soluzione – se si è rivelata efficace per le manifestazioni sportive (perché ispirata a motivi di ordine pubblico) – è tuttavia di più difficile praticabilità per i concerti di grande richiamo, per i quali la verifica della corrispondenza della persona acquirente e quella presente potrebbe rivelarsi onerosa, rischiosa e problematica per i consumatori. Questa soluzione, però, si limiterebbe agli eventi dai numeri più contenuti. La seconda è quella di richiedere all'ingresso l'esibizione della medesima carta di credito adoperata per l'acquisto on line, di modo che i siti di bigliettazione secondaria non possano fare incetta di biglietti, a meno di non disporre di migliaia di carte di credito. La terza è quella di imporre agli organizzatori di pretendere dai siti di vendita dei loro eventi l'utilizzo di sistemi che richiedano all'acquirente on line un'autenticazione in due o più fasi ed eventualmente di digitare il «Captcha»,

impegna il Governo:

   ad emanare in tempi brevi il decreto previsto dall'articolo 1 comma 546 legge 11 dicembre 2016, n. 232 tenendo conto delle indicazioni presenti nel documento dell'indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo approvato dalla Commissione cultura della Camera dei deputati;
   a redigere una relazione annuale sul fenomeno del «secondary ticketing» e sull'efficacia delle norme vigenti su tale tematica da inviare al Parlamento;
   a prevedere, tra le norme relative ai decreti legislativi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, la possibilità di poter modificare il decreto previsto dall'articolo 1 comma 546 legge 11 dicembre 2016, n. 232, in base alle indicazioni emerse nella discussione parlamentare della sopracitata relazione annuale.
9/4652/15. Bonaccorsi, Dallai, Coscia, Manzi, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese.