• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/18385 (4-18385)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18385presentato daVALLASCAS Andreatesto diMartedì 7 novembre 2017, seduta n. 882

   VALLASCAS. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni, sarebbero state più volte riviste le modalità di calcolo della perequazione (la rivalutazione dell'importo pensionistico legata all'inflazione), a seguito delle innovazioni introdotte dal legislatore ovvero delle sentenze della Corte costituzionale e dell'applicazione delle disposizioni in materia da parte dell'Inps;

   in particolare, la Consulta, con la sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato illegittimo l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21;

   la citata norma interveniva sul meccanismo automatico della perequazione, per il biennio 2012-2013, annullandone o riducendone gli effetti in base al trattamento pensionistico, nell'ambito di una serie di misure volte al contenimento della spesa pubblica:

   a seguito della sentenza, è stato emanato il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, che avrebbe ridotto o addirittura escluso gli aumenti e gli arretrati spettanti;

   la legge n. 109 del 2015 riguarda i pensionati che percepivano una prestazione superiore a tre volte il trattamento minimo Inps nel 2011 o nel 2012 (circa 1.450 euro lordi ai valori di allora) e, pertanto, non avrebbero ottenuto, nel biennio 2012-2013, la rivalutazione del reddito pensionistico a causa della «legge Fornero»;

   è il caso di osservare che la legge n. 109 del 2015 sarebbe oggetto di un procedimento di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta in merito alle misure sulla perequazione delle pensioni ordinarie superiori ai 3.000 euro lordi mensili;

   è opportuno rilevare che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 70 del 2015, ha stabilito l'incostituzionalità della norma in argomento ripristinando il diritto ad una piena rivalutazione degli assegni pensionistici;

   viceversa, la decisione della Consulta, ad avviso dell'interrogante, sarebbe stata in larga parte vanificata con il decreto-legge n. 65 del 2015, riconoscendo una rivalutazione parziale e retroattiva dei trattamenti, solo, però, quelli ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo Inps, lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo;

   numerosi giudici contabili, amministrativi e del lavoro avrebbero accolto i ricorsi proposti da migliaia di pensionati e trasmesso gli atti alla Consulta in relazione alla questione di legittimità del blocco della perequazione con decorrenza 1° dicembre 2012;

   nel 2017 sia il tasso di inflazione definitivo relativo allo scorso anno che quello provvisorio relativo ai primi 9 mesi del 2016 è risultato pari a zero. Gli assegni in pagamento dal 1° gennaio 2017 non subiscono alcun cambiamento;

   a gennaio 2017 ci sarà un conguaglio una tantum negativo per recuperare la maggiore indicizzazione concessa nel 2015, quando fu riconosciuta una rivalutazione provvisoria dello 0,3 per cento nel dicembre 2014 contro una rivalutazione effettiva dello 0,2 per cento;

   la legge n. 19 del 2017, di conversione del decreto-legge «mille proroghe» n. 2004 del 2016 ha differito al 1° gennaio 2018 il conguaglio negativo dello 0,1 per cento rispetto a quanto percepito nel 2015;

   contro tali disposizioni i cittadini hanno presentato numerosi ricorsi ai tribunali i quali in diversi casi hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, estendendola, a volte, al meccanismo di perequazione applicato al periodo 2017-2018, ritenuto penalizzante per gli importi elevati –:

   quali siano gli orientamenti del Governo in merito ai fatti sopra riportati;

   se non si ritenga opportuno assumere iniziative, per quanto di competenza, per revocare il blocco delle perequazioni così come disposto.
(4-18385)