• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01992 (2-01992) «Catalano, Pisicchio».



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01992presentato daCATALANO Ivantesto diLunedì 6 novembre 2017, seduta n. 881

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015 «sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego»;

   risulta agli interpellanti che alcuni centri per l'impiego, sulla base di tale norma, considerino coloro che hanno un contratto di lavoro intermittente come persone occupate, con la conseguente impossibilità, per tali soggetti, di fruire dei servizi previsti per i disoccupati;

   ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015, per contratto di lavoro intermittente si definisce il contratto, anche a tempo determinato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzarne «la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, a seconda delle esigenze individuate dai contratti collettivi anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno»;

   numerose imprese, al fine di regolare le prestazioni lavorative precedentemente gestite con lo strumento dei buoni-lavoro, abrogati nel marzo di quest'anno dal decreto-legge n. 25 del 2017, si sono orientate all'uso di contratti di lavoro intermittenti, così incrementatosi – alla luce dei dati raccolti dall'Osservatorio sul precariato dell'Inps – del 129,5 per cento nel 2017;

   molti di questi lavoratori risultano d'altra parte occupati per un monte ore mensile estremamente basso o addirittura nullo per assenza di chiamata e, mentre col regime dei buoni-lavoro fruivano dello status di disoccupati, si vedono oggi negare i servizi e i benefici previsti per questi ultimi –:

   se sia corretta l'interpretazione di cui in premessa dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base alla quale i lavoratori intermittenti sono esclusi dallo status di disoccupato, se non ritenga di assumere iniziative al fine di garantire anche a tali lavoratori, qualora non raggiungano un determinato monte ore mensile, lo status di disoccupazione.
(2-01992) «Catalano, Pisicchio».