• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12589 (5-12589)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12589presentato daBECATTINI Lorenzotesto diLunedì 6 novembre 2017, seduta n. 881

   BECATTINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la gestione degli incentivi pubblici erogati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile entrati in esercizio dal 1° gennaio 2009 sono disciplinati, ai fini della cumulabilità con altri incentivi pubblici, dall'articolo 2, comma 152, della legge n. 244 del 2007. Questa norma prevedeva un divieto assoluto di cumulo tra incentivo erogato dal Gse e altri incentivi pubblici;

   nel corso del 2011 il legislatore ha introdotto un significativo chiarimento sulla portata del divieto assoluto di cumulo degli incentivi erogati dal Gse con altri incentivi pubblici. Ha infatti introdotto una norma di interpretazione autentica prevedendo all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011 che il disposto dell'articolo 2, comma 152, primo periodo, della legge n. 244 del 2007 comunque non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito d'impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature, così come precedentemente previsto dall'articolo 6 dalla legge n. 388 del 2000 (cosiddetto «Tremonti ambiente»);

   tale quadro normativo consente, quindi, di cumulare la detassazione di cui alla normativa «Tremonti ambiente» con tutti gli incentivi erogati da parte del Gse (certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante) per gli impianti entrati in esercizio ai fini dell'erogazione dell'incentivo da parte del Gse a decorrere dal 1° gennaio 2009;

   allo stato solo per gli impianti fotovoltaici allacciati indistintamente a tutti i conti energia è previsto un limite quantitativo di cumulabilità, introdotto con l'articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 ed indicato dal legislatore medesimo nella misura del 20 per cento del valore dell'investimento sostenuto. Ai fini del rispetto del limite di cumulabilità, il risparmio d'imposta conseguito a seguito di applicazione della detassazione ex «Tremonti ambiente» non può quindi eccedere il limite del 20 per cento rispetto al costo sostenuto dall'impresa e iscritto a bilancio per l'acquisizione dell'impianto fotovoltaico;

   in un primo momento alcune direzioni delle Agenzie delle entrate contestavano una ipotetica non cumulabilità tra tariffa incentivante e detassazione. La questione è stata risolta in sede contenziosa con diverse pronunce (Commissione Tributaria provinciale Genova 737/1/2017, Commissione Tributaria provinciale Bergamo 284/4/2017, Commissione Tributaria provinciale Milano passata in giudicato, Commissione Tributaria provinciale Ancona 328/2/2017 passata in giudicato e soprattutto Commissione Tributaria regionale Milano 3656/45/2016 passata in giudicato e divulgata anche dal Ministero dell'economia e delle finanze ad uso studio e ricerca) che riconoscono la cumulabilità;

   a seguito di tali importanti pronunce diversi uffici dell'Agenzia delle entrate hanno iniziato a rinunciare al contenzioso e a riconoscere le agevolazioni ex normativa «Tremonti ambiente» con tutti i conti energia;

   altri uffici dell'Agenzia delle entrate, al contrario, stanno ponendo in essere attività di accertamento e controllo con modalità atipiche, non tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate e rischiando così di mettere a repentaglio i principi di efficienza ed efficacia che dovrebbero ispirare l'azione amministrativa;

   il Ministero dello sviluppo economico preso atto delle pronunce giurisprudenziali con la nota ufficiale del 18 giugno 2015 ammettendo la cumulabilità per tutti gli investimenti avviati entro il 26 giugno 2012. Infine anche il Gse ha confermato la cumulabilità con esito positivo risultante dal verbale del 16 maggio 2016 di conclusione di una verifica effettuata –:

   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative volte a confermare che il legittimo esercizio del potere accertativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate possa avvenire esclusivamente ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui alle disposizioni del titolo IV «Accertamenti e controlli», del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e quindi in forza di atti tipizzati dal legislatore che diventano vincolanti per il contribuente e per i terzi solo a seguito di acquiescenza amministrativa, decorso del termine per impugnazione in sede giurisdizionale o passaggio in giudicato di sentenze.
(5-12589)