• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02942/076/ ... in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S....



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2942/76/05 presentato da MICHELA MONTEVECCHI
mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 820

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942),
premesso che:
l'Articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 20 14/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva - ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa - operanti sul territorio dell'DE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
considerato che:
il diritto d'autore è disciplinato principalmente dal Codice civile e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, una normativa ormai antiquata che presuppone un'idea tradizionale di creatività legata alla proprietà intellettuale quale emanazione di un diritto individuale;
oggi gli scenari sono mutati, e l'avvento delle nuove tecnologie ha reso più veloce e semplice tanto la riproduzione quanto la diffusione delle opere, almeno per alcune categorie. Con gli strumenti informatici l'opera diviene sempre più immateriale e la disciplina in vigore, nonostante le modifiche apportate nel corso degli anni, appare rigida e ben poco duttile e adattabile al nuovo contesto non garantendo, ad esempio, l'accesso libero e gratuito ai contenuti e il superamento dei modelli classici di mercato;
considerato inoltre che:
l'attuale impianto normativo, seppure lievemente corretto dalla norma in esame, risulta anacronistico anche per ciò che concerne il settore della intermediazione e della riscossione dei diritti d'autore, incentrato com'è su un numero circoscritto di soggetti e senza alcuna apertura al mercato e alla concorrenza;
in buona sostanza, intervenendo con il provvedimento in esame, con le modalità con cui si è intervenuti, la situazione rimarrà immutata. Ciò perché il regime di riserva delineato dal medesimo articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, esclude a priori la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per poter sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola;
è chiaro che la forbice rimane divaricata, data la natura stessa del soggetto che gestisce il diritto d'autore e i diritti connessi, fra organismi di gestione collettiva (o collecting societies) come la SIAE, che continuano a essere tutelati, e organismi di gestione indipendente che risulterebbero invece penalizzati.
pertanto enti di gestione indipendenti, alternativi agli organismi di gestione collettiva, che come finalità "unica o principale, gestiscono diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi" e che non siano detenute né controllate, "direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti" e che nel contempo perseguano fini di lucro", allo stato attuale risultano escluse dalla possibilità di intermediare direttamente i diritti d'autore;
inoltre, il provvedimento in esame benché preveda l'estensione della raccolta dei diritti d'autore a tutti gli organismi di gestione collettiva, non interviene su tutte le disposizioni della normativa vigente che affidano poteri esclusivi alla SIAE sia in fase di controllo, riscossione o imposizione di forme superate e inidonee di contribuzione;
valutato infine che:
la norma in esame introduce una liberalizzazione solo apparente, che amplia la dimensione geografica ma non la portata del dettato normativo, laddove occorrerebbe, invece, rivedere dalle fondamenta l'impianto normativa sul diritto d'autore nonché garantire la liberalizzazione del mercato nel settore, dando pieno mandato alle società private indipendenti che gestiscono il diritto d'autore e con temperando gli interessi degli autori con le esigenze legate alle tecnologie e alle inedite modalità di comunicazione;
impegna il Governo:
a rivedere, coinvolgendo tutti gli operatori e i soggetti pubblici interessati, l'impianto legislativo, muovendo da una riformulazione della legge n. 633/41, in grado di adattarsi ai nuovi contenuti e ai nuovi mezzi di diffusione nell'ottica della tutela dei diritti degli autori e degli operatori nei nuovi mercati globali delle reti e dei servizi;
ad adottare ogni opportuno provvedimento volto a riformare seriamente l'attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore, determinando una condizione maggiormente concorrenziale, aperta al mercato, e in linea con quanto previsto dalla normativa europea.
(0/2942/76/5)
Montevecchi, Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Puglia