• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02942/065/ ... in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2942/65/05 presentato da SERGIO PUGLIA
mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 820

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili",
premesso che:
l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca, tra l'altro, disposizioni in materia di Fondo sociale per occupazione e formazione;
con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1º maggio 2015 è divenuta operativa la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) che ha preso il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
in base a tale normativa è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge 92/2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;
l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto ranno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;
al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo 148/2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1 maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;
l'articolo 43 decreto legislativo 148/2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo 185/2016 che ha aggiunto un comma 4-bis. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori;
impegna il Governo:
a porre in essere appositi ed urgenti interventi di carattere normativa volti all'introduzione ed alla messa a regime in maniera stabile di un sistema che assicuri la fruizione della NASPI a tutti i lavoratori stagionali anche se operanti in settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali, superando la prassi degli interventi contingenti e limitati come quelli finora posti in essere;
a reperire le opportune risorse necessarie a tale scopo, anche prevedendo la destinazione a tal fine di eventuali risorse residue già stanziate in occasione dell'emanazione dei provvedimenti di cui in premessa.
(0/2942/65/5)
Puglia, Paglini, Bulgarelli, Lezzi, Mangili