• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02942/022/ ... in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - "Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2942/22/05 presentato da ANDREA MANDELLI
mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 820

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - "Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili",
premesso che:
la normativa comunitaria di dettata dall'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di distinguere, ai fini dell'accisa, tra uso "commerciale" e uso "non commerciale" del gasolio, definendo come "commerciale" il gasolio utilizzato - oltre che per il trasporto di merci (articolo 7, par. 3, lettera a) della Direttiva) - per "il trasporto di passeggeri regolare o occasionale con un autoveicolo delle categorie M2 o categoria M3 ... ";
come chiarito dalla Commissione Europea con nota del 20 febbraio 2017 l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE deve interpretarsi nel senso che uno Stato membro - una volta esercitata l'opzione per l'introduzione di un'aliquota differenziata per il "gasolio commerciale" - è tenuto adottare, nel proprio diritto interno, la stessa definizione di "gasolio commerciale" recata dall'articolo 7 medesimo senza poter escludere uno o più servizi di trasporto tra quelli citati dalla norma. Sinora lo Stato italiano ha, invece, illegittimamente escluso dall'ambito applicativo della riduzione di accisa il gasolio impiegato per lo svolgimento di servizi di noleggio autobus con conducente (cd. servizi occasionali);
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adeguare la disciplina nazionale vigente in materia di riduzione dell'accisa sul gasolio" commerciale" alla normativa europea in modo da evitare il protrarsi di un ingiusto danno a carico degli operatori del settore, estendendo l'agevolazione anche alle imprese di noleggio autobus con conducente e consentendo il recupero dei maggiori oneri dalle stesse sostenuti anche per gli anni pregressi, a partire dal I o aprile 2012 (cinque anni a partire dalla data in cui gli operatori hanno avuto conoscenza dei chiarimenti della Commissione Europea riguardanti l'applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE).
(0/2942/22/5)
Mandelli